Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12186/2018 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 639/2018 depositata il 05/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per decreto ingiuntivo l’AVV_NOTAIO ingiunse al RAGIONE_SOCIALE Ascoli Piceno il pagamento della somma di euro 37.490,13 per prestazioni professionali consistite nella redazione di una memoria unitamente al AVV_NOTAIO COGNOME, giusto atto deliberativo della RAGIONE_SOCIALE n. 161 del 5.7.2002, che aveva riconosciuto al AVV_NOTAIO COGNOME la facoltà di avvalersi dell’AVV_NOTAIO o di altro avvocato del proprio studio di Roma.
Propose opposizione il RAGIONE_SOCIALE e dedusse di non aver conferito incarico all’AVV_NOTAIO ma unicamente all’AVV_NOTAIO, al quale era stato corrisposto il compenso.
Il Tribunale di Bari accolse l’opposizione e, per l’effetto, rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Bari confermò la decisione di primo grado.
Secondo la Corte di merito dalla delibera di RAGIONE_SOCIALE n. 161 del 5.7.2002 risultava che il RAGIONE_SOCIALE aveva conferito mandato all’AVV_NOTAIO con facoltà di avvalersi dell’AVV_NOTAIO o
di altro avvocato del proprio studio; la fattispecie andava inquadrata nell’ambito dell’art. 1717 c.c., avendo il mandante chiesto l’autorizzazione alla sostituzione nell’incarico sicchè, accanto al rapporto di mandato tra il RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, si era instaurato un altro rapporto tra l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO. Era irrilevante che la procura alle liti fosse stata conferita dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE ad entrambi i difensori perché il rilascio della procura rilevava ai fini della rappresentanza processuale in presenza della prova dell’insussistenza del contratto di patrocinio.
Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso l’AVV_NOTAIO sulla base di nove motivi ed ha chiesto la condanna del RAGIONE_SOCIALE per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE di Ascoli Piceno ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione de ll’ art. 2230 c.c. , dell’art. 1717 c.c., dell’art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., per non avere la Corte d’appello distinto l’istituto del mandato con
quello del contratto di patrocinio che, nei contratti con la Pubblica Amministrazione, si perfezionerebbe con il rilascio al difensore della procura da parte del Sindaco. Sarebbe inconferente il richiamo all’art. 1717 c.c., applicabile al contratto di mandato, mentre il contratto d’opera professionale sarebbe disciplinato dall’art. 2230 c.c. Il ricorrente richiama, in particolare, l’orientamento di questa Corte e della giurisprudenza amministrativa, che, sulla base degli artt. 48, comma secondo e 50, secondo e terzo comma della legge n. 550/2002, riconosce al Sindaco il potere di rilasciare la procura alle liti, senza autorizzazione da parte della RAGIONE_SOCIALE Municipale. L’esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell’atto difensivo perfezionerebbe, quindi, l’accordo contrattuale in forma scritta.
Il motivo è infondato.
È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la procura alle liti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue dal contratto di patrocinio che è, invece, un negozio bilaterale con il quale viene conferito l’incarico al professionista.
Occorre, pertanto, distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Più in generale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di
prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Civ., Sez. VI, 12.3.2020, n.7037; Cass. Civ., Sez. III, 3.8.2016, n. 16261; Cass. Civ., Sez. II, 29.9.2004, n. 19596)
Il richiamato principio, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l’attività professionale richiesta, opera altresì quando, come nel caso in esame, sia stato conferito un incarico difensionale ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo. Nonostante la presenza di una procura congiunta, ben può intendersi superata la presunzione di coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, ove risulti provato, sia pur in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti sicchè la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi costituisce solo lo strumento tecnico necessario all’espletamento della rappresentanza giudiziaria,
indipendentemente dal ruolo di dominus svolto dall’uno rispetto all’altro nell’esecuzione concreta del mandato (Cassazione civile sez. VI, 12/03/2020, n. 7037; Cass. Civ., Sez. II, 20.11.2003, n. 26060; Cass. Civ., Sez. II, 27.12.2004, n. 24010).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che con delibera di RAGIONE_SOCIALE n. 161 del 5.7.2002 il RAGIONE_SOCIALE aveva conferito mandato all’AVV_NOTAIO, con facoltà di avvalersi dell’AVV_NOTAIO o di altro avvocato del proprio studio, sicchè sussisteva la prova dell’assenza del contratto di patrocinio tra l’AVV_NOTAIO ed il RAGIONE_SOCIALE, indipendentemente dalla sottoscrizione della procura da parte del Sindaco.
Detta delibera è stata richiamata dallo stesso ricorrente nel ricorso per decreto ingiuntivo, con ciò confermando l’esistenza del contratto di patrocinio con l’AVV_NOTAIO, al quale dovrà indirizzare la richiesta di compenso.
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., il conferimento della procura ed il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale, costituiscono prova del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione, non esclude che l’ente possa provare che il conferimento della procura sia limitato all’esercizio della sola rappresentanza processuale e che il contratto di patrocinio sia stato concluso con altro professionista.
Il motivo di ricorso va pertanto rigettato.
I restanti motivi -volti, nell’ordine, a denunciare la violazione e la falsa applicazione di legge dell’ art. 99 c.p.c. per mancata osservanza del principio della domanda, nonchè dell’ art. 112 c.p.c. per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed ultrapetizione per essere stata rilevata d’ufficio l’esistenza di un autonomo rapporto tra COGNOME e l’AVV_NOTAIO (secondo motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla circostanza che nessuna delibera la RAGIONE_SOCIALE ha statuito che i compensi maturati dall’AVV_NOTAIO fossero a carico dell’AVV_NOTAIO (terzo motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio e violazione d ell’ art. 2233 c.c. perché non risulterebbe da alcun documento che l’AVV_NOTAIO avesse conferito alcun incarico professionale all’AVV_NOTAIO e men che mai un mandato (quarto motivo), la violazione e la falsa applicazione d ell’ art. 7 d.m. 8 aprile 2004 n. 127 (quinto motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione d ell’ art. 2233 c.c. per essere la domanda di onorari e diritti costituente il petitum del presente giudizio supportata da una parcella redatta dall’opponente in cui sono state elencate poste e voci mai analiticamente contestate dal cliente (sesto motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 2233 e 2230 c.c. (settimo motivo), l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’inammissibilità dell’opposizione per nullità della citazione in opposizione notificate a persona sconosciuta e con firma illeggibile e comunque presso persona non riferibile in alcun
modo al destinatario della notificazione (ottavo motivo) e violazione e falsa applicazione d ell’ art. 92 c.p.c. (nono motivo) -sono da ritenere superati dalle considerazioni svolte con riferimento al primo mezzo riguardando valutazioni connesse.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda