SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 12 2026 – N. R.G. 00000311 2021 DEPOSITO MINUTA 07 01 2026 PUBBLICAZIONE 07 01 2026
CORTE D’APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione
dr. NOME COGNOME
presidente
dr. NOME COGNOME
consigliere
dr. NOME
consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale delle cause dell’anno 2022
tra
(p.i. ), in P.
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO come da mandato in atti.
APPELLANTE
e
( c.f.
)
e
( , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come CRAGIONE_SOCIALE.
da mandato in atti
C.F.
APPELLATI
A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 3.7.2024 , ai sensi dell’art.127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione del 16.11.2016 , e – nella loro qualità di proprietari, rispettivamente, dell’imbarcazione ‘RAGIONE_SOCIALE‘ 22, equipaggiata con un motore Jhonson 140 cv. 4T, matricola e, dell’imbarcazione RAGIONE_SOCIALE 23 TARGA_VEICOLO, equipaggiata con due motori Mercury, rispettivamente di 150 cv. e 9 cv. hanno convenuto in giudizio ed hanno dedotto che:
dette imbarcazioni, sin dal mese di ottobre-novembre 2014, erano state ormeggiate presso la in Porto Cesareo, su due posti adiacenti, agganciate al pontile lato sinistro esterno, posto di fronte all’ingresso della darsena , in esecuzione di due contratti di ‘utilizzazione di un posto barca’ .
era stato garantito il servizio di guardiania h. 24.
nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2014, a causa delle avverse condizioni del mare e del forte vento proveniente da Sud -Est (scirocco), ma, soprattutto, della inidoneità delle strutture della darsena a contenerlo e della omissione dell’obbligo di custodia da parte dei dipendenti della società convenuta, le barche degli attori, attinte da poppa dalle onde, avevano imbarcato una quantità di acqua marina tale da cagionarne il parziale affondamento.
-l’ormeggio in senso opposto delle imbarcazioni, ovvero il loro trasferimento sull’altro lato del pontile o in altro luogo della darsena avrebbe certamente evitato il danno;
-prima della instaurazione del giudizio di primo grado, e
avevano anche proposto ricorso ex art. 496 c.p.c., al fine di accertare causam del sinistro e l’entità dei danni subiti da lle imbarcazioni;
ante lo stato dei luoghi, relativamente ai posti barca assegnati ai ricorrenti, le cause
-l’accertamento tecnico preventivo aveva consentito di verificare che le imbarcazioni di e , al momento del sinistro, erano ormeggiate con la prua rivolta verso il pontile e con la poppa esposta ai venti di scirocco, e che le due barche avevano effettivamente riportato i danni alle strutture, alla meccanica, alle attrezzature ed
all’elettronica di bordo , dettagliatamente elencati nei preventivi di spesa allegati dai ricorrenti e redatti dalla ditta .
Il CTU, ing. aveva accertato altresì che le imbarcazioni in questione, per le modalità di ormeggio e dunque di esposizione alle intemperie del momento, erano state investite dalle violente onde del mare, dalla parte della poppa e che i presìdi demandati al deflusso delle acque dall’interno delle imbarcazioni, verso l’esterno (sia pur giudicati idonei e regolamentari dallo stesso CTU), non erano stati in concreto sufficienti allo svuotamento.
La forza del vento e del mare aveva provocato, successivamente, lo strisciamento degli scafi sulla superficie del fondale stesso, compromettendone l’integrità e producendo i danni riscontrati alle strutture.
L’ausiliario tecnico aveva concluso che ‘ le cause dell’affondamento sono , allora, da ricondurre al notevole quantitativo di acqua imbarcato dai natanti a causa dell’eccezionalità dei fenomeni atmosferici e, molto probabilmente, anche di una scelta non opportuna del ricovero dei natanti per modalità ed ubicazione dell’ormeggio’ .
L’ing. ha anche quantificato i danni materiali riportati dai natanti, stimandoli in Euro 9.600,00 per la RAGIONE_SOCIALE di proprietà di ed in Euro 6.500,00 per la barca RAGIONE_SOCIALE di oltre al fermo tecnico di giorni sessanta necessario per la riparazione di entrambi i natanti. Pa
Ciò posto, gli attori hanno chiesto la condanna di al pagamento, in favore di della somma di euro 6.500,00 e, in favore di , della somma di euro 9.600,00, a titolo di risarcimento danni; hanno inoltre chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 1.000,00 ciascuno, in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni da fermo tecnico.
La convenuta si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
§ 1.1
All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 756/2021 ha accolto la domanda attorea, ed ha condannato al risarcimento dei danni materiali (esclusi quelli da fermo tecnico), nella misura accertata dal CTU, e al pagamento delle spese di lite.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue:
-ha innanzitutto osservato che nessuna contestazione era stata mossa dalla convenuta in ordine alle modalità dell’evento descritto dagli attori in citazione, all’esistenza dei contratti di ormeggio ed alla collocazione delle barche degli attori, sul pontile lato sinistro esterno, posto di fronte all’ingresso della darsena;
-ha qualificato il rapporto contrattuale come contratto di ormeggio e custodia dei natanti;
-ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità di sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi e degli accertamenti eseguiti dal CTU.
§ 2
Ha proposto appello dagli attori in primo grado.
e ha chiesto che, e hanno chiesto il rigetto
in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta
Si sono costituiti e dell’appello .
In data 19.02.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§3.
L’appello si articola in tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe errato ad attribuirle la responsabilità per i danni subiti dalle imbarcazioni degli attori, sul falso presupposto che l’affondamento delle barche fosse avvenuto ‘ per l’errato ormeggio delle barche posizionate ad opera dei dipendenti della darsena con la poppa rivolta a sud’ .
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha accertato, sulla scorta della CTU, che le cause dell’affondamento dovessero ricondursi, oltre che all’intensità degli eventi atmosferici, anche alla posizione di ormeggio delle due barche, rivolte con la poppa a sud.
Ha attribuito alla RAGIONE_SOCIALE la responsabilità per i danni, affermando che l’affondamento avrebbe potuto essere evitato, se le barche fossero state ormeggiate al contrario, così che la prua avrebbe impedito il sopravanzare delle onde all’interno del pozzetto .
Il ragionamento decisorio è documentalmente smentito dalle fotografie (in atti) che, scattate nell’immediatezza dei fatti, subito dopo gli eventi atmosferici in esame, ritraggono, a fianco dei natanti affondati, altre imbarcazioni illese ormeggiate anch’esse con la poppa rivolta a sud.
§ 3.2
Con il secondo motivo d ‘ impugnazione, l’appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato ad affermare che la darsena fosse provvista di guardiania h. 24 e che, pertanto, il contratto di ormeggio dovesse sostanzialmente essere assimilato al contratto di deposito, comprensivo dell’obbligo di custodia a carico della nella specie inadempiuto.
Il motivo è fondato.
Dopo aver correttamente richiamato i principi di diritto dettati dalla suprema corte con la sentenza n. 10484/2004, per distinguere il contratto di ormeggio ‘semplice’ (avente struttura atipica, assimilabile al contratto di locazione) dal contratto di ormeggio ‘integrato’ da clausole che prevedano anche l’obbligo di custodia del natante (circostanza che lo rende assimilabile al contratto di deposito), il tribunale ha sbrigativamente affermato che i contratti conclusi da e con appartenessero alla seconda delle suddette ipotesi ‘ posto che è stata fornita ampia prova dell’oggetto e del contenuto del contratto medesimo’ (cfr pag. 3 della sentenza impugnata) .
Tanto ha affermato sulla scorta delle testimonianze rese in giudizio dal teste -secondo il quale, la posizione di ormeggio con la poppa rivolta verso sud, esposta ai venti di scirocco, era stata mantenuta dagli attori, in ossequio alle indicazioni originariamente fornite dal personale della darsena, in occasione del varo – e degli altri
testi di parte attrice che, unanimemente hanno confermato che la all’epoca del sinistro, era provvista di guardiania h.24.
In disparte da quanto già esposto al § 3.1 circa la irrilevanza causale della posizione di ormeggio, la corte osserva come l ‘ inequivocabile lettera dei contratti esclude che la RAGIONE_SOCIALE abbia assunto obblighi di custodia dei natanti collocati all’interno della darsena .
Ed anzi, le previsioni contrattuali depongono in senso contrario laddove si legge che ‘ i possessori di barche in armamento sono tenuti a:
Verificare costantemente che non vi siano infiltrazioni di acqua in carena, attraverso viti, tappi, sifoni, valvole, pompe, tubi, manicotti, simili, nonché controllare l’esistenza di crinature o rotture nell’opera viva dello scafo;
Rinforzare l’ormeggio in caso di mare in burrasca (superiore a tre) e vento (superiore a forza 4), nonché sgottare l’acqua marina e piovana specialmente in caso di copiose e prolungate inclemenze pluviali; supervisionare sempre le operazioni di ormeggio.
La ditta/l’azienda non risponde dei danni causati ai natanti da eventuali mareggiate/trombe d’aria/alluvioni e qualsiasi altra calamità naturale .
‘ . (cfr contratti in atti).
A fronte degli obblighi contrattualmente assunti, e , si sono completamente disinteressati delle sorti delle rispettive imbarcazioni, nonostante gli intensi fenomeni atmosferici, verificatisi in pieno inverno (nella notte tra il 27 e 28 dicembre 2014).
Quanto al servizio di guardiania h. 24, riferito dai testi ed ingiustamente ritenuto dal tribunale un chiaro indice di sussistenza, in concreto, di accordi aggiuntivi rispetto al mero contratto di ormeggio, per il solo fatto che ‘ l’accesso alla darsena poteva avvenire solo previo riconoscimento degli ospiti da parte del guardiano e della indicazione dell’imbarcazione da utilizzare ‘ (cfr pag. 2 della sentenza impugnata), la corte osserva come tale attività di controllo rientrasse pienamente nelle previsioni contrattuali, atteso che l’attività di sorveglianza risulta espressamente preposta alla protezione delle strutture aziendali; non anche delle imbarcazioni, essendo altrettanto chiaramente previsto in contratto, sul punto, che ‘ pur avendo sorveglianza per le nostre strutture aziendali 24 h su 24, ci riteniamo manlevati da ogni responsabilità per furti, sottrazioni, mancanze o altro, sia totale che
parziale ‘.
D’altra parte, g li obblighi tipici del contratto di deposito e custodia non sono configurabili se si considera la circostanza – dedotta da ed incontestata -relativa al possesso esclusivo delle chiavi delle barche, in capo ai rispettivi proprietari.
§ 3.3
Con il terzo motivo di impugnazione, l’appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe erroneamente liquidato in favore di la somma di € 9.600,00 oltre interessi , laddove il CTU aveva quantificato i danni dallo stesso subiti in € 6.500,00 .
Il motivo è assorbito.
La riforma della sentenza impugnata comporta il rigetto delle domande risarcitorie e travolge anche l’errore compiuto dal tribunale .
Le somme eventualmente corrisposte, in esecuzione della decisione di primo grado, devono essere restituite.
§ 4
Le spese processuali, del doppio grado, seguono la soccombenza.
p.q.m.
La corte, accoglie l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
rigetta le domande risarcitorie proposte da e ;
condanna e a restituire all’appellante le somme eventualmente ricevute, in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di
delle spese processuali che liquida – per il giudizio di primo grado – in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d’appello -in € 355,50 p er spese ed € 2.000,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; pone definitivamente a carico degli appellati, in solido, le spese per CTU.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29.12.2025.
Il consigliere estensore dott. NOME COGNOME
Il presidente dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME