SENTENZA TRIBUNALE DI MONZA N. 2045 2025 – N. R.G. 00004584 2024 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(CF ), (pec: ; C.F.
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Taranto, INDIRIZZO
contro
(CF
), rappresentato e d ifeso dall’AVV_NOTAIO
COGNOME e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in MilanoINDIRIZZO INDIRIZZO (pec: e
C.F.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. In particolare:
parte opponente: ‘… 1) Preliminarmente, previa revoca del decreto del 04.03.2025, si insiste per l’ammissione della prova per testi richiesta con la Memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., a mezzo dei testi ivi indicati e sulla circostanze così come capitolate ed articolate; 2) Dichiarare nullo e per l’effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n.1557/2024 relativo al procedimento RGN.NUMERO_DOCUMENTO/2024 perché infondato in fatto e diritto nonché ingiusto ed illegittimo; 3) spese e compensi come per legge…’;
parte opposta: ‘ … Nel merito Per tutti i motivi esposti: Respingere l’opposizione perché totalmente infondata in fatto e in diritto, per l’effetto confermare integralmente il d ecreto ingiuntivo n. 1557/2024. In via riconvenzionale Condannare la signora al pagamento delle rate scadute e non pagate successivamente al deposito del ricorso per D.I. (09.05.2024) per complessivi €. 1.850,00= Condannarsi parte convenuta, in ragione della palese infondatezza dell’opposizione proposta e della condotta processuale tenuta, al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, come dimostrato dalla manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dalla e dalla consapevole carenza di ogni ragione giuridica a sostegno delle sue difese. In ogni caso con il favore di spese e compensi professionali, come da nota verrà allegata alla comparsa conclusionale…’
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto ingiunto n. 1557/24, emesso da questo Tribunale in data 16.05.2024, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di , la somma complessiva di € 12.000, oltre accessori, in adempimento dei contratti di mutuo stipulati tra le medesime parti (doc. 1,2 e 3).
In particolare, ha negato la pretesa ingiunta (senza negare la dazione di denaro), affermando la ‘ inesistenza del credito per nullità e/o annullabilità dei presunti contratti di mutuo sottoscritti dall’opponente per vizio della volontà e del consenso’, allegando che le dazioni di denaro sarebbero avvenute a ti tolo di donazione e che i contratti prodotti dall’opposto sarebbero stati firmati successivamente alla dazione e sotto minaccia dello stesso opposto.
Si è costituito in giudizio che, contestate in toto le ragioni di opposizione, ha domandato la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione, del decreto opposto.
Tentata inutilmente la conciliazione della vertenza, concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, disattese le istanze istruttorie articolate da parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione , con concessione dei termini, ai sensi dell’art. 1 89 cpc, per il deposito delle memorie conclusive.
Ciò posto, la domanda di pagamento formulata da parte opposta merita di essere accolta per le seguenti ragioni.
E’ noto che l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna del denaro ma anche il titolo della stessa, da cui derivi il diritto alla vantata restituzione (tra le altre, cfr. Cass. n 30944/2018, n. 35959/21).
In particolare, l’ opposto, a dimostrazione del diritto vantato, ha allegato:
-il contratto sottoscritto tra le odierne parti in data 12.6.2021, con il quale, in qualità di ‘ mutuante ‘ , ha concesso all’opponente , in qualità di ‘mutuataria ‘, la somma di €. 5.000,00 , a titolo di ‘ prestito infruttifero’ , da restituire in 25 rate mensili di importo pari ad € 200,00, con
decorrenza da gennaio 2022, e si precisa che detta somma è stata devoluta alla mutuataria per sostenere ‘ le spese di trasloco e di acquisto dei mobili ‘ (doc.1);
-la distinta di bonifico, 11.06.2021, per l’importo di € 600, con causale ‘ prestito infruttifero acconto per acquisto mobili ‘ e la distinta di bonifico, 17.06.2021, per l’importo di € 4.400, con causale ‘ Prestito Infruttifero – Saldo per trasloco e spese per mobili ‘ (doc. 1);
-il contratto sottoscritto tra le odierne parti 18.6.2021, con il quale, in qualità di ‘ mutuante ‘ , ha concesso all’opponente , in qualità di ‘mutuataria ‘, la somma di € 1.500 , a titolo di ” prestito infruttifero “, da restituire con 7 rate mensili da € 200,00 ciascuna ed una da €. 100,00, con decorrenza da febbraio 2024, e si precisa che detta somma è stata devoluta alla mutuataria per ‘ le spese di trasferimento dei suoi familiari e per l’acquisto con montaggio di ul teriori nuovi mobili’ (doc.2);
-la distinta di bonifico, 01.07.2021, per l’importo di € 1.500 con causale ‘ Prestito Infruttifero Integrazione per acquisto mobili ‘ (doc. 2);
-il contratto sottoscritto tra le odierne parti 04.08.2021, con il quale, in qualità di ‘ mutuante ‘ , ha concesso all’oppo nente, in qualità di ‘mutuataria ‘, la somma di € 7.350, a titolo di ” prestito infruttifero ” , da restituire con 36 rate mensili da € 200,00 e una da € 150.00, con decorrenza da settembre 2021, e si precisa che detta somma è stata devoluta alla mutuataria ‘ per le spese di ristrutturazione dell’alloggio dei suoi familiari in Calabria’ (doc.3);
-la distinta di bonifico, 09.08.2021, per l’importo di € 7.350 con causale ‘ Prestito Infruttifero Lavori di ristrutturazione casa dei genitori’ (doc. 3);
-che l’opponente , in merito ai suddetti prestiti, ha omesso qualsivoglia restituzione, rendendosi inadempiente all’obbligazione assunta per l’importo complessivo (alla data di richiesta del D.I.) di €. 12.000,00;
-che nel corso del giudizio sono maturate ulteriori rate insolute pari ad € 900, in riferimento al contratto del 18.06.2021, e ad € 950,00, in riferimento al contratto del 04.08.2 021.
A fronte della documentazione richiamata, reputa questo AVV_NOTAIO che l’opposto abbia adempiuto all’onere probatorio sullo stesso gravante, avendo fornito idonea prova del titolo posto a fondamento della domanda di restituzione e prova della dazione (peraltro neppure contestata) delle somme oggetto di detta domanda.
Di contro, parte opponente ha omesso di allegare qualsivoglia riscontro probatorio a fondatezza della tesi difensiva sostenuta. In particolare, non sono emersi elementi per ritenere che le somme in questione siano state elargite a titolo di donazione. Anzi, le allegazioni in atti smentiscono detta ricostruzione: i contratti allegati e le contabili di bonifico, di cui si è già detto (doc. 1,2 e 3), ma anche la
corrispondenza intercorsa tra le odierne parti (in tale senso, cfr. comunicazione e.mail 06.08.2021 , doc. 13 e messaggio 16.10.2023, doc. 19).
Peraltro, l’opponente neppure ha prodotto qualsivoglia indizio a prova degli asseriti atteggiamenti minacciosi e violenti di parte opposta a danno della medesima opponente (ad esempio, non una denuncia o una querela presentata nei confronti dell’opposto per i fatti genericamente asseriti ).
Né la prova testimoniale articolata dall’opponente, con la seconda memoria ex art. 171 ter cpc, avrebbe potuto fornire qualsivoglia elemento a conferma delle ragioni di opposizione: in quanto, i capitoli risultano, in parte, formulati in termini generici e non collegati nel tempo ai fatti di causa (cap. 3 e 4) e, per la restante parte, non rilevanti per la presente decisione (cap. 1 e 2).
Infatti, le circostanze allegate dal l’opponente (e, in particolare, che la medesima abbia lavorato come badante per l’opposto , che ‘nel corso deg li anni, era sorta tra loro una relazione sentimentale ‘ e che il
avrebbe effettuato nei confronti della ‘ donna amata ‘ svariati regali ) risultano ininfluenti, trattandosi di circostanze che non valgono a sconfessare il quadro probatorio nitidamente emerso dalla documentazione sopra indicata.
Del resto , l’opponente neanche ha dimostrato che ‘solo dopo il ‘naufragio’ della predetta relazione l’opposto ha costretto, sotto minaccia di un danno grave ed irreparabile .. la sig.ra a firmare i contratti di mutuo minacciandola non solo di licenziarla, ma di riferire della loro relazione ‘.
In vero, i contratti di mutuo allegati hanno tutti data certa (in considerazione della spedizione mediante raccomandata, doc.1,2 e 3) e pressoché contestuale alle dazioni di danaro disposte dall’opposto in favore dell’opponente.
Infine, va anche rilevato che, diversamente da quanto asserito dalla difesa d ell’ opponente, il licenziamento dell e stessa da parte dell’opposto risulta essere avvenuto a luglio 2023 (doc.14), quindi circa due anni dopo la concessione dei prestiti in questione.
Ciò posto, va anche precisato, in riferimento ad un ulteriore profilo di doglianza sollevato da parte opponente soltanto con la memoria conclusionale, che, nella specie, trova applicazione l’art. 1819 cc, secondo cui ‘ Se e’ stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante puo’ chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero’. Peraltro ‘ va rimarcato, poi, che la disposizione di carattere generale dell’art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell’interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n.
6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989). A ciò dovendosi soltanto aggiungere che la disposizione suddetta è posta a favore del creditore, sicché, lungi dal potersi ritenere che la stessa operi automaticamente, al semplice verificarsi, cioè, di un inadempimento, deve opinarsi che la stessa postuli comunque, oltre alle altre condizioni ivi previste (insolvenza del debitore o avvenuta diminuzione, da parte sua, delle garanzie offerte), una manifestazione di volontà del creditore medesimo di volersene avvalere ‘ (Cass. n.25376/2024). Nella specie, una siffatta manifestazione di volontà deve ravvisarsi nella domanda proposta nel presente giudizio. In definitiva, l’opposizione deve essere rigettata e d il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Inoltre, l’opponente deve essere condannata a restituire anche la somma di € 1.850,00, a titolo di pagamento delle rate relative alla somma da restituire maturate successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo ed oggetto della domanda riconvenzionale di parte opposta. Domanda questa che deve ritenersi ammissibile sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale affermatasi in materia, ciò rispondendo a finalità di economia processuale ( cfr . Cass.n. 32933/2023).
Non sussistono, infine, ad avviso di questo AVV_NOTAIO gli estremi per accogliere la domanda promossa dall’opposta a norma dell’art. 96 c pc, non ricorrendo elementi tali da far ritenere che la difesa sia stata coltivata con malafede o colpa grave (Cass. n.19948/2023).
Le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell’art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM 147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva € 777,00, per la fase istruttoria € 1.640,00 e per la fase decisionale € 1.701) , oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 4584/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
-respinge l’opposizione, e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1557/2024 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 16.05.2024;
-per le ragioni indicate in motivazione, condanna inoltre l’opponente al pagamento , in favore dell’opposto, della somma di € 1.850,00 oltre interessi legali , con decorrenza dalla data della presente pronuncia al saldo;
-condanna infine parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del presente giudizio, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 14 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME