Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2951 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2951 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATO NOME
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
sul ricorso iscritto al n. 6534/2024 R.G. proposto da: COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 9/2024, depositata il 04/01/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 46.000,00, per la restituzione di un prestito (di €. 50.000,00, detratto l’importo di €. 4.000,00 già restituito) erogatogli da NOME COGNOME.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da NOME COGNOME, e l’ opposizione veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Pescara, che dichiarava la nullità del decreto opposto (per difetto di procura) e condannava comunque l’opponente al pagamento della medesima somma ingiunta in favore del creditore opposto.
Avverso tale decisione proponeva appello NOME COGNOME innanzi alla Corte di Appello di Pescara, che rigettava il gravame sostenendo, per quanto ancora di interesse, che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato le risultanze istruttorie, ritenendo provato che la somma di €. 50.000,00 ricevuta da COGNOME costituisse oggetto non già di liberalità, bensì di un contratto di mutuo gratuito, per il quale le parti non avevano fatto ricorso ad alcuna forma in ordine agli obblighi restitutori, stante il rapporto di profonda amicizia tra loro sussistente.
Contro la sentenza in epigrafe NOME COGNOME promuove ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione affidandolo a due motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, illustrandolo con memoria depositata dal suo nuovo difensore.
A séguito della proposta di definizione accelerata del consigliere delegato dal Presidente, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
All’esito della camera di consiglio del 10.12.2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno precisare che, a séguito della decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione al Collegio che definisce il giudizio del consigliere delegato, proponente ex art. 380bis cod. proc. civ., non rileva quale ragione di
incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
2. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813, 2697 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello abbia accolto erroneamente la domanda di restituzione, in quanto la prova del titolo della dazione della somma versata con bonifico non era stata raggiunta. NOME COGNOME, infatti, avrebbe dovuto provare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, tanto sotto il profilo della consegna effettiva della somma, tanto sotto quello del titolo della dazione. La semplice dazione di una somma di denaro non comporta di per sé l’obbligo restitutorio, essendo possibile che la somma sia stata indirizzata all’ accipiens per mero spirito di liberalità, come nel caso di specie, trattandosi di donazione indiretta alla luce del rapporto di «fratellanza» e di reciproco sostegno morale e materiale tra le parti.
2.1. Il motivo è inammissibile, atteso che nessuno degli argomenti è svolto al fine di individuare il lamentato vizio di violazione di legge che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è es terna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, e nei limiti del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Cass. Sez. 1 1310-2017 n. 24155, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195).
La Corte d’Appello ha fatto riferimento ai messaggi contenuti nello screenshot del 27.06.2020 prodotto dal creditore, soffermandosi su uno in particolare (ove il ricorrente riferiva di avvenuti pagamenti di €. 200,00 al mese a partire dal mese di giugno 2020 a favore di NOME) ritenendolo dimostrativo -unitamente agli altri messaggi e alle prove testimoniali a essi correlate dell’adempimento di un’obbligazione restitutoria (v. sentenza, punti 7.1.1.-7.1.4.).
Tanto, nel rispetto dei principi espressi da questa Corte in tema di distribuzione degli oneri della prova in materia di mutuo, a mente dei quali la contestazione, ad opera dell’ accipiens , della sussistenza di un’obbligazione restitutoria impone all’attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa ( ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 35959 del 22/11/2021, in motivazione punto 2.2.; Cass. n. 30944 del 2018; Cass. n. 9541/2010; Cass. n. 9209/2001); restando, nel contempo, ferma la necessità che il rigetto della domanda di restituzione per mancanza di prova sia argomentato con prudenza, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l’una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021).
In definitiva, gli argomenti svolti dal ricorrente, in sostanza finalizzati a sostenere che non sia stata data la prova del titolo che imponga la restituzione, e cioè dell’esistenza di contratto di mutuo, si risolvono nella rilettura alternativa delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce travisamento della prova ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la Corte di appello
ha posto a fondamento della sua decisione un messaggio WhatsApp , interpretandolo erroneamente, scambiato tra COGNOME e il fratello dell’opposto -appellato (NOME COGNOME), con cui il primo scriveva di essere in procinto di pagare in anticipo delle mensilità per far fronte a «situazioni in sospeso di cui abbiamo parlato e di cui NOME è sempre stato al corrente». Di tale messaggio COGNOME confermava la paternità, ma allo stesso tempo evidenziava come dallo stesso non potesse evincersi alcun riferimento all’obbligo restitutorio oggetto di indagine. L’errore del giudice di merito non cade, perciò, secondo il ricorrente, sulla valutazione della prova ( demostrandum ) ma sulla ricognizione del suo contenuto oggettivo ( demostratum ), con conseguente assoluta impossibilità di ricavare, degli elementi acquisiti in giudizio, i contenuti informativi che da essi i giudici di merito hanno ritenuto di poter trarre.
In sintesi, secondo il ricorrente, il travisamento delle risultanze probatorie sarebbe evidente considerato che, nello stesso screenshot dove si legge il messaggio in questione, era riprodotta anche la distinta di un bonifico di €. 28.305,00 , effettuato da COGNOME in favore dell’amico NOME COGNOME, in data 06.05.2020: indizio che doveva far ritenere al giudice l’estraneità di questi versamenti rispetto alla somma di cui è causa.
3.1. Anche questo motivo è inammissibile.
Come argomentato supra , la Corte d’Appello ha valutato le risultanze probatorie (riassumibili nei messaggi contenuti in uno screenshot del 27.06.2020 e nelle dichiarazioni dei testi), chiaramente svincolando i contenuti del messaggio – ove il ricorrente riferiva di avvenuti suoi pagamenti di €. 200,00 al mese a favore di NOME -dalla distinta di un bonifico, pure allegata ai suddetti messaggi, dell’importo di €. 28.305,00 effettuato da COGNOME in favore di NOME, la cui evidenza decisoria era stata peraltro scartata dal giudice
d’appello per le ragioni espresse al punto 7.2.4. della sentenza ; ragioni riassumibili nel fatto che la stessa parte debitrice aveva attribuito detto pagamento di €. 28.305,00 ad altro titolo.
Non si ravvede, dunque, alcuna «svista» del giudice del merito, tale da avvalorare il sospetto di un travisamento di prova attinente alla percezione del fatto probatorio di cui si discute (il messaggio oggetto di contestazione nel mezzo di gravame, riferito ai pagamenti mensili di €. 200,00 a favore di NOME); sì ch e, in definitiva, la doglianza si traduce in un’inammissibile richiesta di revisione del convincimento del giudice, che il ricorrente vorrebbe nei termini da lui proposti.
Si rammenta infine che, in tema di travisamento della prova, Cass. Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 ha pronunciato nel senso che, nel caso in cui il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato e, cioè, il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ex art. 360 n.5) cod. proc. civ., se si tratta di fatto sostanziale; il che comporta, nella fattispecie, ulteriore profilo di inammissibilità del motivo, esattamente riqualificato ex art. 360 n. 5) cod. proc. civ., in forza del disposto dell’ art. 360 co. 4 cod. proc. civ., in quanto la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della sentenza di primo grado.
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Essendo la decisione resa nel procedimento di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. nella formulazione attuale ed essendo il giudizio definito in conformità alla proposta, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle ulteriori somme ex artt. 380bis, comma 3, e 96,
commi 3 e 4, cod. proc. civ., come liquidate in dispositivo (ricorrendo ipotesi di abuso del processo, in forza di valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, cfr. Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540).
Infine, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi e a l 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore del controricorrente di €. 5.000,00 e ai sensi dell’art. 96 comma 4 cod. proc civ. al pagamento di €. 1.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 10 dicembre 2025.
La Presidente Linalisa COGNOME