Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34593 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34593 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2075/2021 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1037/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, titolare di una ditta individuale di rivendita di RAGIONE_SOCIALE in Lecce, convenne in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME allegando di essere creditore dei convenuti per aver loro concesso di giocare a debito il gioco del lotto presso la propria ricevitoria nei mesi di settembre ed ottobre 2004 e di non aver ottenuto la restituzione di parte delle somme prestate per l’importo complessivo di € 20.800,00;
i convenuti si costituirono in giudizio contestando il primo di non aver mai giocato al lotto e la seconda di aver effettuato solo piccole giocate con somme esigue (2-3 euro); affermarono altresì che la domanda dell’attore era generica e lacunosa; che, in ogni caso, la fattispecie era riconducibile alla vendita di beni da parte di un commerciante a chi non ne fa commercio sicché il diritto ad ottenere il prezzo della vendita si era prescritto ai sensi dell’art. 2955 n. 5 c.p.c.;
il Tribunale di Lecce, disposto interrogatorio formale dell’attore e prove testimoniali, ritenne che tra le parti fosse intercorso un contratto di mutuo e che l’attore avesse assolto all’onere della prova posto a suo carico ai sensi dell’art. 2697 c.c. ave ndo provato non solo che i convenuti, da lui da tempo conosciuti, fossero assidui giocatori presso la propria ricevitoria ma anche che gli stessi fossero divenuti accaniti giocatori facendo giocate di € 2.500 su un numero ritardatario fino al punto di chiedere al COGNOME di poter continuare a giocare a credito con conseguente versamento, da parte dell’attore mutuante, delle relative somme anticipate nelle casse dei RAGIONE_SOCIALE;
a seguito di appello dei soccombenti la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 23/10/2020 e notificata in data
6/11/2020, ha rigettato integralmente l’appello sussumendo la fattispecie nel contratto di mutuo e ritenendo, pertanto, inapplicabile la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2955 n. 5 c.c; ha altresì confermato la sentenza di primo grado in punto di assolvimento dell’onere della prova del diritto di credito;
avverso la sentenza, che ha condannato gli appellanti alle spese del grado, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
ha resistito NOME COGNOME con controricorso;
il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c., in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
con il primo motivo – violazione degli artt. 1813 e 2955 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c. i ricorrenti lamentano che la Corte del merito ha erroneamente inquadrato la fattispecie nel contratto di mutuo, anziché nella fattispecie ti pica di un’operazione commerciale tra imprenditore e consumatore o di vendita al minuto di beni, e cioè del tagliando del lotto, così omettendo di rilevare l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del prezzo;
con il secondo motivo – violazione degli artt. 1813 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza che ha ritenuto raggiunta la prova in ordine all’esistenza dei presupposti di un contratto verbale di mutuo sulla base di mere prove testimoniali, quando, invece, l’attore non avrebbe dato rigorosa prova degli accordi intercorsi, dell’entità delle somme mutuate, delle somme effettivamente mutuate, dell’obbligo, dei tempi e modalità della restituzione né avrebbe prodotto le matrici dei tagliandi delle giocate a
lotto e i libri contabili della società con indicazione dell’entità e dei tempi delle giocate effettuate dai convenuti;
il ricorso è manifestamente infondato;
occorre preliminarmente ribadire che il contratto di gioco e scommessa intercorre tra il concessionario pubblico e lo scommettitore ed è regolato da un regolamento ministeriale di formazione non pattizia, avente natura di negoziazione pubblico-amministrativa (Cass., n. 5062 del 2007; n. 15731 del 2015; n. 13434 del 2013, 17124 del 2020); ne consegue che il raccoglitore delle scommesse è un terzo estraneo al rapporto contrattuale ma che, nel caso in esame, ha assunto il ruolo di mutuante in favore dello scommettitore del denaro necessario per procedere alla scommessa;
pertanto la pretesa erronea sussunzione della fattispecie nella disciplina del mutuo anziché in quella della vendita di beni, dedotta con il primo motivo di ricorso, è manifestamente infondata;
la sentenza, nella parte in cui ha qualificato la fattispecie quale ‘mutuo’ è del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui ‘La sola consapevolezza, nel mutuante, che la somma data a mutuo sarà impiegata dal mutuatario per giocare o scommettere non è sufficiente ad estendere la disciplina dei debiti di giuoco ad un negozio tipico diverso; pertanto, spetta pur sempre al mutuante l’azione per la restituzione di quanto dato a mutuo, qualora non sussista un suo interesse diretto alla partecipazione al giuoco del mutuatario’ (Cass. 3, n. 17686 del 2/7/2019; si veda altresì Cass. 3, n. 14375 del 27/5/2019 secondo cui ‘L’estensione della disciplina dell’art. 1933 c.c., riguardante i contratti di giuoco, ai mutui a questi collegati – quali dazioni di denaro o di “fiches”, o promesse di mutuo, o riconoscimenti di debito -sussiste solo quando essi costituiscano mezzi
funzionalmente connessi all’attuazione del giuoco o della scommessa e siano tali da realizzare fra i giocatori le stesse finalità pratiche del rapporto di giuoco, concorrendo un diretto interesse del mutuante a favorire la partecipazione al gioco del mutua tario’ );
il secondo motivo – con cui si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto raggiunta la prova del credito del mutuante- è infondato, in quanto il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna da parte del mutuante di una determinata quantità di denaro o di altre così fungibili e l’obbligazione a carico del mutuatario di restituire cose della stessa specie e qualità; per il principio di libertà delle forme non è affatto richiesta la forma scritta se non per il patto sugli interessi sicché le prove testimoniali e l’interrogatorio formale sono mezzi del tutto idonei a provare l’avvenuto perfezionamento, attraverso la materiale dazione del denaro, del mutuo. Né ha pregio l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’attore avrebbe dovuto produrre le matrici dei tagliandi delle giocate a lotto a riprova del credito e i registri contabili della società, in quanto il titolo che attesta la giocata al lotto è una ricevuta in possesso dello scommettitore e non del raccoglitore della scommessa secondo il consolidato indirizzo di questa Corte; secondo Cass. 3, n. 351 del 14/1/2002, confermata da Cass., n. 28316/2005, Cass. n. 17458 del 2006 e Cass., n. 5062/2007, ‘la ricevuta rilasciata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito ‘ ex ‘ art. 1992 cod. civ., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell ‘ art. 2002 cod. civ., cioè documento atto ad individuare l ‘ avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e,
per l ‘ altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell ‘ esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina’;
alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15% , in favore del controricorrente;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto;
così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione