Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35743 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14724/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8030/2019 depositata in data 31/12/2019 e notificata tramite Pec in data 28/01/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE ricorrente espone in fatto: a) di essere stata convenuta, dinanzi al Tribunale di Roma, da NOME COGNOME, perché fosse condannata a restituire l’importo di euro 41.310,18 (che l’attore asseriva di avere speso per l’acquisto di merci e per finanziarla in vista della stipulazione di un contratto di cessione di ramo d’azienda) e a risarcirgli i danni da determinare in corso di causa; b) di essersi difesa, deducendo l’infondatezza nell’ an e nel quantum delle richieste attoree e, in subordine, eccependo la compensazione con le somme dovutele da NOME COGNOME;
il Tribunale adito, con la sentenza n. 23715/2018, accoglieva la domanda attorea e condannava l’odierna ricorrente a pagare la somma di euro 10.652,05;
la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 8030/2019 depositata in data 31/12/2019 e notificata tramite Pec in data 28/01/2020, ha rigettato l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE ed ha parzialmente accolto quello incidentale di NOME COGNOME;
per la cassazione di detta decisione ricorre RAGIONE_SOCIALE, articolando sette motivi;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato memoria;
Considerato che :
con il primo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’Appello la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ., 118 disp. att. cod.proc.civ. nonché degli artt. 116, 276, 281 sexies , 342, 345, 346 e 354 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4 cod.proc.civ.;
le censure mosse alla decisione impugnata sono numerose:
non vi si troverebbero le ragioni che hanno indotto il giudice a quo a ritenere adeguatamente motivata la sentenza del Tribunale quanto alla ricorrenza dei presupposti per accogliere la richiesta restitutoria di NOME COGNOME;
non conterrebbe alcuna statuizione sull’eccezione di inammissibilità del mutamento, dopo la prima udienza, della domanda originaria da parte di NOME COGNOME;
l’avrebbe onerata, violando l’art. 2697 cod.civ., della dimostrazione che l’attore non aveva titolo per pretendere le somme richieste, presumendo inammissibilmente, oltre che infondatamente, che l’attore avesse agito sulla scorta di un mandato;
avrebbe omesso di motivare sulle prove prodotte allo scopo di dimostrare quale fosse la corretta ricostruzione dei fatti;
avrebbe rigettato erroneamente le istanze istruttorie per non essere state riproposte in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, presumendole rinunciate;
avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di compensazione ritenendola per errore genericamente formulata;
il motivo in tutte le sue articolazioni non è meritevole di accoglimento:
-quanto alla censura di cui alla lett. a, perché la Corte d’Appello, pur definendo ‘succinta’ la motivazione della sentenza del Tribunale (p. 5, § 2.1.1.), l’ha non solo individuata, ma l’ha anche condivisa con una propria autonoma motivazione supportata
dagli opportuni riferimenti in iure e da un’autonoma valutazione delle prove prodotte in giudizio;
segnatamente: i) ha ritenuto che il Tribunale avesse giudicato le pretese restitutorie di NOME originate da un mandato conferitogli per la stipulazione di un contratto di cessione di ramo d’azienda e parzialmente provate nella misura di euro 10.652,05; ii) ha condiviso il fatto che a NOME COGNOME era stato conferimento l’incarico di occuparsi delle trattative per individuare un potenziale cessionario del ramo d’azienda, con esclusione del potere di concludere il relativo contratto; iii) ha confermato la conclusione del Tribunale quanto alla possibilità che l’incarico conferito al mandatario consista anche nel compimento di atti non negoziali da regolare analogicamente con le norme sulla rappresentanza e, di conseguenza, ha considerato gli atti compiuti dal rappresentante in esecuzione dell’incarico ricevuto produttivi di effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante; iv) ha fondato, come già aveva fatto il Tribunale, sull’art. 1720 cod.civ. la pretesa restitutoria di NOME COGNOME;
-quanto alla censura di cui alla lett. b, deve escludersi che la Corte territoriale abbia onerato l’odierna ricorrente della prova che i pagamenti effettuati da NOME non trovassero causa nel contratto di mandato, alterando la distribuzione dell’onere della prova; ha, invece, ritenuto fondata la ricostruzione del Tribunale ed ha negato che i motivi di appello avessero offerto argomenti per giungere ad una conclusione diversa (p. 6), anche con riferimento alla somma di euro 9.000,00; sulla causa per cui la somma di euro 9.000,00 era stata versata da NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, a fronte di due opposte ricostruzioni -quella di NOME COGNOME che affermava si trattasse di una cauzione e quella della odierna ricorrente che, ex adverso , sosteneva si trattasse di un corrispettivo per l’utilizzazione da parte di NOME COGNOME delle strutture aziendali -il Tribunale aveva accolto quella di NOME
COGNOME e la Corte d’Appello ha ritenuto che spettasse alla odierna ricorrente che, nel giudizio di appello aveva assunto la veste di appellante, dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame e, quindi, dimostrare che detta somma non era stata versata in esecuzione del mandato, ma per altro titolo;
la Corte territoriale ha evocato e ben applicato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, tenuto conto dell’odierna configurazione del giudizio di appello, che non è un novum iudicium , ma una revisione del giudizio di prime cure, i criteri di riparto probatorio desumibili dalle norme generali di cui all’art. 2697 cod.civ., vanno sì applicati, ma non nella tradizionale ottica sostanziale, bensì sotto il profilo processuale, in virtù del quale è l’appellante, in quanto attore nell’invocata revisio, a dover dimostrare il fondamento della propria domanda, deducente l’ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice” onde superare la presunzione di legittimità che l’assiste” (Cass., Sez. Un., 8/02/2013, n. 3033 e successiva giurisprudenza conforme);
-al § 2.1.3 la Corte d’Appello si è pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del mutamento della domanda sollevata dall’odierna ricorrente, ritenendo corrette l’interpretazione e la qualificazione della domanda, siccome precisata con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, cod.proc.civ., operate dal giudice di prime cure;
peraltro, la statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale con la decisione a Sezioni Unite del 2015 (Cass. 15/06/2015, n. 12310) si è fatta carico di un resettaggio delle “pre-cognizioni in materia, onde sgombrare il campo di analisi da preconcetti e suggestioni linguistiche prima ancora che giuridiche, soprattutto con riguardo ad espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei ‘mantra’ ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato”; ciò ha portato al superamento della “coppia retorica emendatio/mutatio libelli e della connessa convinzione di ammissibilità della prima ed
inammissibilità della seconda”; la giurisprudenza, infatti, era solita ammettere le modificazioni della domanda introduttiva non incidenti né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o sulla qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere) ed a giudicare inammissibili, per contro, quelle modificazioni della domanda che dessero luogo ad una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per diversità e/o ampiezza del petitum o della causa petendi; sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 183 cod.proc.civ., devono ritenersi oggi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell’atto introduttivo, cioè quelle che sono “altro” da quella domanda; sono, ex adverso, possibili le domande “modificate” non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”; insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell’inizio della trattazione della causa, “correzioni di tiro” e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti; NOME COGNOME non solo non aveva chiesto un bene della vita diverso da quello oggetto della richiesta iniziale, ma si era limitato a specificare (‘precisare’, come dice la Corte d’Appello) la domanda originaria, meglio qualificando la fonte del diritto di credito esercitato; il che esclude che sia meritevole di accoglimento la censura di cui alla lett. c, considerando il fatto che dalla lettura del contenuto della domanda originaria posta al confronto con quella ‘modificata’ nella misura riferita dalla ricorrente alle pp. 24-25 del ricorso -non si evince affatto che NOME COGNOME avesse posto alla base della domanda originaria la responsabilità precontrattuale dell’odierna ricorrente; è vero che vi è un riferimento alle trattative in corso, all’interruzione delle stesse dopo
due anni, ma detto richiamo non è incompatibile con la tesi del conferimento del mandato a trattare; peraltro, deve considerarsi che NOME COGNOME aveva non solo preteso la restituzione di alcuni importi, ma anche il risarcimento del danno per essere stato coinvolto nelle trattative per la cessione di ramo d’azienda RAGIONE_SOCIALE non andato in porto per il comportamento scorretto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-le censure di cui alle lett. d sono formulate in maniera assolutamente assertiva e non rispettosa delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ., essendosi la ricorrente limitata a denunciare l’omessa valutazione o l’omessa motivazione su plurime circostanza dedotte nei propri atti di primo e secondo grado quanto alla corretta ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti, senza alcuna più specifica indicazione; la ricorrente, in buona sostanza, afferma assertivamente che la Corte d’Appello ha travisato clamorosamente i fatti di causa, atteso che dagli ‘atti di parte emerge con evidenza che il nuovo soggetto imprenditoriale era da promuoversi e costituirsi non con la RAGIONE_SOCIALE bensì dal AVV_NOTAIO COGNOME con altri (cioè per conto proprio) e nell’esclusivo interesse del medesimo AVV_NOTAIO COGNOME (bancario in pensione e, dunque, non imprenditore ), il quale ambiva ad acquisire il reparto d’azienda e che avrebbe dovuto versare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una cauzione (solo in parte corrisposta e, peraltro oggetto di conferma da parte del AVV_NOTAIO COGNOME in sede di interrogatorio formale)’ (p. 8 del ricorso);
-la censura di cui alla lett. e non può accogliersi perché la Corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte quando ha presunto rinunciate le istanze istruttorie perché non reiterate in modo specifico nell’udienza del 24 novembre 2015 di precisazione delle conclusioni; la ricorrente conferma di essersi limitata a riportare agli scritti difensivi precedenti e non ha fornito argomenti che consentano di ritenere superata detta presuznione di
abbandono, come pure ammette la giurisprudenza di questa Corte ( Cass.10/11/2021, n.33103 );
-la censura di cui alla lett. f è inammissibile, perché, a fronte della affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’eccezione di compensazione era stata argomentata attraverso un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio, la ricorrente adduce che la sentenza del Tribunale non aveva esaminato l’eccezione di compensazione e quindi non offriva spunti per poter riferire i motivi d’appello ad un suo ipotetico contenuto;
si tratta, a ben vedere, di un’affermazione generica, non supportata dall’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. e contrastante con quanto emerge dal ricorso, vale adire il fatto che il Tribunale aveva esaminato l’eccezione di compensazione e l’aveva rigettata ritenendola non provata;
con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101, 2° comma, 132, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.4 cod.proc.civ.;
l’assunto da cui muove la ricorrente è che la Corte d’Appello non abbia reso una propria motivazione per confermare la sentenza di primo grado, che abbia provveduto ad un’operazione ermeneutica di ricostruzione della motivazione della sentenza del Tribunale, priva di riscontro, che sia limitata a sostenere che i motivi di appello non avevano proposto argomenti per mutare indirizzo rispetto alla conclusione del Tribunale secondo cui il mandato a reperire o a costituire un nuovo soggetto societario che avrebbe acquisito il nuovo ramo d’azienda non necessita di essere conferito per iscritto; ebbene, la ricorrente ritiene che, essendo la sentenza impugnata priva di motivazione, la stessa non avrebbe potuto essere più specificamente censurata; aggiunge che il Tribunale non aveva qualificato l’attività svolta come riconducibile al contratto di
mandato né aveva fondato la domanda restitutoria sull’art. 1720 cod.civ., sicché, avendo deciso sulla base di interpretazioni e qualificazioni frutto di un’attività svolta d’ufficio, la Corte d’Appello avrebbe dovuto sollecitare su di esse il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 cod.proc.civ.;
il motivo ripropone quasi per intero gli stessi argomenti già spesi a supporto del primo motivo e ne condivide la sorte;
quanto, poi, alla denunciata violazione dell’art. 101 cod.proc.civ., si rileva che quand’anche la ricorrente avesse ragione di dolersi del fatto che la Corte d’Appello abbia rilevato d’ufficio una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, basando su di essa la decisione, e quindi violando il principio di difesa e di contraddittorio, avrebbe dovuto prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valore qualora il giudice a quo sulla predetta questione avesse sollecitato il contraddittorio; il che non è avvenuto e costituisce ragione sufficiente e assorbente per non accogliere la censura (Cass. 07/03/2022, n.7365);
3) con il terzo motivo parte ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 183, 5° e 6° comma, dell’art. 354 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. , nn. 3 e 4 cod.proc.civ. per avere ritenuto ammissibile il mutamento della domanda con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, cod.proc.civ.;
la censura ripropone quanto già denunciato con il primo motivo di ricorso, lett. b, al cui scrutinio si rinvia;
4) con il quarto motivo, subordinato rispetto ai tre precedenti, la ricorrente critica la decisione gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1720, 2697, 2727 e 2729 cod.civ. e degli artt. 115, 116 e 228 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere confermato che l’esborso di euro 9.000,00 era stato effettuato a titolo di anticipazione;
il motivo non merita accoglimento;
la ricorrente contesta inammissibilmente l’esito dell’attività valutativa delle prove operata dalla Corte territoriale, pretendendo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, come emerge de plano dalle deduzioni di cui a p. 35 del ricorso, a mente della quali ‘molto più coerente con i fatti di causa e la logica è che il pagamento sia stato effettuato per altri motivi e titoli, ossia proprio per la copertura parziale della cauzione che il AVV_NOTAIO COGNOME si era obbligato a versare’ (p. 35) e che NOME COGNOME avesse ‘agito nel proprio interesse e per il proprio tornaconto’;
deve escludersi che la Corte d’Appello abbia fatto ricorso ad una presunzione di secondo grado solo perché ha ritenuto che anche il versamento di euro 9.000,00 effettuato da NOME COGNOME era stato effettuato a titolo di ‘ulteriore anticipazione dal mandatario in favore del mandante’: ulteriore rispetto a quella di euro 1.500,00 in relazione ad una fornitura di merci e delle altre due anticipazioni per acquisti di merci vendute a terzi dalla odierna ricorrente (p. 7 della sentenza); spettava alla ricorrente, che non aveva contestato di avere ricevuto quella somma (p. 9 della sentenza) provare di avere il diritto di trattenerla a titolo di cauzione, cioè per un titolo diverso rispetto a quello individuato dal Tribunale, rivestendo nel giudizio di appello il ruolo processuale di attrice sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova;
5) con il quinto motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dall’avvenuto versamento da parte del mandatario di alcune somme di denaro direttamente al mandante;
il motivo è inammissibile, perché in caso di doppia conforme di merito non è possibile dedurre la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., senza farsi carico di dimostrare che le ragioni di fatto sottese dalla decisione di appello siano diverse da quelle su cui si era basata la sentenza di primo grado, stante la preclusione processuale di cui all’art. 348 ter ult. comma
cod.proc.civ.; anche senza considerare che quello omesso deve essere innanzitutto un fatto storico e tale non si configura quello qui dedotto, perché la ricorrente sottopone allo scrutinio della Corte una quaestio iuris rappresentata dalla qualificazione del versamento asseritamente effettuato dal mandatario a favore del mandante, omettendo peraltro di considerare che la Corte d’Appello non ha mai messo in dubbio il fatto che detta somma fosse stata versata a favore della RAGIONE_SOCIALE (p. 7) e quindi fa difetto anche l’omesso esame;
6) con il sesto motivo sono dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 cod.civ. e 115, 116 cod.proc.civ. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., con riferimento al rigetto del terzo motivo di appello; la tesi della ricorrente è che, dovendosi inquadrare, secondo il giudice a quo , i rapporti tra le parti nell’ambito di una ‘collaborazione’ e avendo NOME COGNOME in sede penale dichiarato che le merci acquistate con i versamenti effettuati erano nella sua disponibilità, la Corte d’Appello avrebbe dovuto disporre la compensazione legale, tenuto, peraltro, conto che si sarebbe trattato di una semplice ricognizione contabile del reciproco dareavere sorto nell’ambito di uno stesso rapporto;
il motivo non merita accoglimento;
le deduzioni della ricorrente, oltre ad essere meramente assertive e quindi formulate in evidente violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: a p. 9 della decisione si legge che il motivo con cui veniva lamentato che NOME avesse sottratto merci incamerandone il valore si basava su una denuncia sporta nei confronti di NOME contenente solo le dichiarazioni del denunciante e che la fondatezza della pretesa della odierna ricorrente non poteva neppure essere desunta dal decreto di archiviazione del GIP che non aveva ritenuto di dover accertare la
fondatezza delle accuse della mandante perché la vicenda non presentava profili di rilevanza penale;
con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., con riferimento all’accoglimento del quarto motivo incidentale di NOME COGNOME;
la Corte d’Appello ha accolto parzialmente il motivo di appello con cui NOME COGNOME lamentava che non vi era una soccombenza reciproca, ma l’accoglimento parziale della sua domanda, ha, per l’effetto, modificato la sentenza del Tribunale che aveva compensato le spese processuali, ritenendo, invece, che la RAGIONE_SOCIALE dovesse farsi carico del pagamento di 2/3 delle stesse, perché: l’eccezione di compensazione era stata integralmente rigettata; si era rifiutata di restituire le somme pretese da NOME COGNOME, costringendolo a ricorrere al giudice per far accertare le sue ragioni di credito;
costituisce un principio consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, che la misura delle compensazione delle spese di lite è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il che implica che le ragioni per cui il giudice d’appello ha ritenuto di compensare solo nella misura di un terzo non sono oggetto di sindacato di legittimità; in questa sede deve solo verificarsi che le spese di lite non siano state poste a carico della parte interamente vittoriosa;
in sostanza, la ricorrente è in errore sia quando lamenta la riforma della sentenza di prime cure in ordine alla liquidazione delle spese del grado sia quando deduce lamenta la compensazione delle spese di lite;
sulla scorta di quanto esposto, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
10) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della RAGIONE_SOCIALE ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13/10/2023 dalla Terza