Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8304/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende insieme con gli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 773/2021 depositata il 23/03/2021, notificata il 30/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME conveniva, dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Portogruaro, NOME COGNOME, chiedendo, previa risoluzione del contratto di mandato intercorso con lo stesso, la condanna alla restituzione della somma di euro 181.745,00, al netto di interessi e di rivalutazione, e, in via subordinata, la condanna del convenuto a rendere il conto del suo operato ex art. 1713 cod.civ. e a restituire tutte le somme ricevute per l’esecuzione del mandato e, in via ulteriormente subordinata, la condanna del convenuto alla restituzione della somma di euro 181.745,00 a titolo di indennizzo, ex art. 2041 cod.civ.
A tal fine adduceva di aver stipulato con NOME COGNOME un contratto di mandato finalizzato alla costituzione di una società commerciale di diritto COGNOME avente ad oggetto la gestione di un ristorante ad Istanbul e di avergli corrisposto, a tal fine, l’importo di euro 181.745,00.
NOME COGNOME, costituitosi, oltre a chiedere il rigetto delle domande attoree, assumendo in primis di non aver mai concluso un contratto e di aver ricevuto dall’attore la somma di euro 155.000,00, impegnandola per l’attribuzione del 38 per cento del capitale della società turca che aveva locato e aperto al pubblico il ristorante, in via riconvenzionale domandava la condanna dell’attore al pagamento della somma di euro 10.706,00 a titolo di spese sostenute sino al 28 marzo 2011 per la costituenda società, nonché dell’importo di euro 114.050,00 a titolo di danno subito per il mancato subentro dell’attore nella gestione aziendale.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1310/2015, rigettava le domande attoree e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava NOME COGNOME al pagamento di euro 10.706,00 in favore del convenuto.
La Corte d’appello di Venezia, investita del gravame da NOME, ha riformato la sentenza di prime cure, ha dichiarato risolto il contratto di mandato tra le parti, ha accertato un credito di euro 155.000,00 di NOME nei confronti di NOME COGNOME ed un credito di quest’ultimo nei confronti del primo di euro 3.106,00, e, dispostane la compensazione, ha condannato NOME COGNOME al pagamento di euro 151.894,00 a favore di NOME.
Segnatamente, la Corte d’appello ha ritenuto che: i) il rapporto di amicizia intercorrente tra le parti non escludesse l’avvenuta stipulazione di un contratto di mandato, in forza del quale NOME si era interessato di compiere quanto necessario per avviare l’attività imprenditoriale in Turchia e della costituzione della società turca, atteso il disinteresse dimostrato dall’AVV_NOTAIO COGNOME al quale i due amici avevano conferito mandato congiunto a tale scopo; ii) NOME COGNOME si era reso inadempiente: non aveva dimostrato di essere stato autorizzato a servirsi del denaro ricevuto dall’appellante per finalità diverse da quelle indicate nella mail del 25 marzo 2011, nella quale dava atto che il capitale sociale della società turca sarebbe stato diviso in 90 parti e che NOME, avendo versato euro 155.000,00, avrebbe avuto il 38 per cento della società; iii) dal certificato di determinazione delle quote sociali risultava che il valore della quota di NOME ammontava a 57.000 lire turche e non al controvalore di euro 155.000,00. Dalla corrispondenza via e.mail intercorsa tra le parti ha desunto che NOME COGNOME sosteneva di essere creditore della somma di euro 22.706,00, ma che il debito riconosciuto dall’appellante era di euro 15.016,00 ; pertanto ha ricalcolato -diversamente rispetto al Tribunale -il debito per spese di NOME COGNOME, determinandolo nella minor somma di euro 3.106,00. Ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere la restituzione di euro 181.745,00, vale a dire di altri
euro 26.745,00, aggiuntisi al versamento di euro 155.000,00, perché priva di riscontri. Ha quindi condannato NOME COGNOME a restituire l’importo di euro 155.000,00 ricevuto, ma non investito nella partecipazione sociale del mandante; da detta somma ha sottratto quella di euro 3.106,00 di cui l’appellante era risultato debitore; ha infine condannato NOME COGNOME a restituire la somma di euro 18.940,30 ricevuta in esecuzione della sentenza di prime cure.
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1331, 1703, 2034 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
L’errore della Corte d’appello consisterebbe nell’avere ritenuto sussistente un contratto di mandato anziché un rapporto rimasto sul piano dell’amicizia, come aveva ritenuto il Tribunale, basandosi sull’assunto che , qualora si consegni del denaro ad una persona perché ne faccia un determinato utilizzo, il legame d’amicizia non esclude l’obbligo dell’ accipiens di servirsene secondo l’intesa raggiunta.
In particolare, il giudice a quo non avrebbe colto la differenza concettuale e giuridica tra il rapporto rimasto sul piano extragiuridico e il contratto di mandato, anche gratuito.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, 1° comma, n. 4,
cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313).
La censura, inoltre, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede una diversa qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2327, 2328 n. 4, 2329, 2332 n. 3, 2463 n. 4 e co. 4, 2424, 2437 ter, 2445, 2446, 2447, 2482, 2482 bis, 2482 ter, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La Corte d’appello avrebbe ignorato la differenza tra capitale sociale e patrimonio della società; perciò, avrebbe ravvisato un inadempimento del contratto di mandato nel fatto che la somma versata da NOME COGNOME, euro 155.000,00, non corrispondesse al valore della quota di capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE costituita in Turchia pari ad euro 57.000,00 di lire turche. In particolare, la Corte d’appello non avrebbe accertato se l’accordo prevedeva il versamento di una somma da conferire in conto capitale alla società turca o il versamento di una somma da utilizzare per dotare di un patrimonio la costituenda società turca, il cui patrimonio sarebbe stato poi ripartito in proporzione tra i soci.
E sarebbe caduta in errore ritenendo inadempiuto il contratto di mandato, proprio perché non avrebbe tenuto conto che l’incarico conferito non aveva ad oggetto l’acquisto di una quota del capitale sociale della società turca pari al capitale versato, euro 155.000,00, ma che le parti si erano accordate per gestire attraverso una
società turca un ristorante a Istanbul, che ciò aveva richiesto l’individuazione di un immobile, la locazione e la ristrutturazione dello stesso con conseguente impiego non solo dei suoi euro 211.000,00, ma anche degli altri euro 155.000,00 messi a disposizione da NOME COGNOME; in seguito fu costituita la società turca e il capitale venne ripartito in ragione degli importi versati fino a quel momento: NOME COGNOME e la sua compagna, NOME COGNOME, divennero soci per il 52 per cento, avendo partecipato all’operazione con euro 211.000,00, e NOME COGNOME divenne socio al 38 per cento, in ragione del versamento di euro 155.000,00, NOME COGNOME COGNOME divenne socio al 10 per cento senza versamenti preventivi, in ragione della partecipazione all ‘organizzazione dell’attività e dei necessari contatti da lui forniti.
Il motivo è inammissibile.
Anche in questo caso il ricorrente attribuisce alla Corte d’appello plurimi errores in iudicando , senza affatto illustrarli, limitandosi a lamentare una diversa ricostruzione dei fatti di causa; il che colloca le censure al di fuori del perimetro entro cui è possibile, senza contrastare coi caratteri funzionali e morfologici del giudizio di legittimità, provvedere allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione.
Con il terzo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione degli artt. 1372, 1703 e ss. cod.civ. e dell’art. 1717 cod.civ. e 112 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ.
La questione deriva dal fatto, emerso durante il giudizio, che era stato rilasciato congiuntamente un mandato all’AVV_NOTAIO COGNOME di creare una società a responsabilità limitata a Istanbul. Per il Tribunale ciò dimostrava che non era stato conferito un altro mandato individuale avente il medesimo oggetto, mentre la Corte d’appello ha ritenuto provato che l’AVV_NOTAIO COGNOME non si
era interessato di costituire la società, ma non avrebbe pronunciato, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sul motivo con cui era stato chiesto di accertare che, seppure vi fosse stato un mandato iniziale, esso era da considerare sciolto per mutuo consenso nel momento in cui era stato conferito lo stesso incarico all’AVV_NOTAIO COGNOME.
Pur continuando a contestare di avere mai ricevuto un mandato, il ricorrente sostiene che comunque era stata fornita anche formale rendicontazione dell’attività svolta e che essa, non essendo mai stata contestata da NOME COGNOME, era da ritenere tacitamente accettata, con conseguente impossibilità da parte dell’asserito mandante di far valere eventuali inadempimenti.
Il motivo è inammissibile.
Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis , la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità,
all’adempimento da parte del ricorrente -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924)
Le restanti censure non dimostrano l’esistenza di errores in iudicando da parte della Corte d’appello, ma sono direttamente fattuali, oltre che formulate in aperta violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. ; esse, inoltre, dimostrano di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale proprio sulla scorta del resoconto di NOME COGNOME ha basato le sue determinazioni, ritenendo che si trattasse di una procura in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME e non di un mandato, procura peraltro mai da quest’ultimo utilizzata (cfr. p. 11, § 6.4).
Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 1218, 1703, 1708, 1710, 2697 cod.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., per non avere il giudice a quo preso in considerazione e pronunciato sul fatto, mai contestato, che ci fu rendicontazione dell’attività svolta in esecuzione degli accordi delle parti.
Come già si è rilevato, la Corte d’appello ha fatto leva , per determinare il rapporto di dare/avere tra le parti, proprio sullo scambio di e.mail intercorse tra le medesime, il quale documentava, per un verso, i conteggi del mandatario (resoconto) e il riconoscimento del debito da parte mandante (pp. 10 e 11 della sentenza). Il che dimostra che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e, non avendola individuata, non è stata in grado di confutarla efficacemente, con conseguente inammissibilità del motivo qui scrutinato. Tanto più che la censura investe indubbiamente il merito della vicenda.
5) Con il quinto motivo il ricorrente critica la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1324, 1362 e ss. e dell’art. 1988 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
La Corte d’appello, sempre ritenendo che il mandato avesse ad oggetto la costituzione della società turca, avrebbe erroneamente ritenuto riconosciute le spese per la costituzione della società, pari ad euro 15.106,00 piuttosto che le spese di euro 22.706,00, per le attività prodromiche alla costituzione della società e funzionali alla sua dotazione patrimoniale, omettendo peraltro di considerare che dallo scambio di e. mail emergeva l’impegno di NOME COGNOME di integrare il dovuto con un pagamento successivo.
Il motivo è inammissibile.
La ragione assorbente è costituita dalla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ.
Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1°, n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell’enucleare i motivi di ricorso, aveva ‘fatto specifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio innanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui
già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti’): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass . 19/04/2022 , n. 12481). Anche questo motivo, poi, investe una valutazione di merito dei fatti di causa, senza contare l’evidente genericità della presunta violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti.
Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione civile in