Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7158 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7158 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25867 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentate e difese dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
ricorrenti principali
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 498/2021 depositata il 30 agosto 2021 della Corte di appello di Perugia.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il 30 maggio 2018 il Tribunale di Terni ha pronunciato sentenza con cui, con riguardo ad alcuni contratti di leasing immobiliare, ha respinto le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, impresa utilizzatrice, e da NOME COGNOME, garante: le attrici avevano chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità dei detti negozi e, in via subordinata, la riduzione in via equitativa dei tassi di interesse convenuti, oltre che alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte e al risarcimento del danno. Il Tribunale ha invece accolto la domanda riconvenzionale della convenuta RAGIONE_SOCIALE – ora RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, accertata la risoluzione dei contratti dedotti in lite, ha disposto la condanna degli attori alla restituzione di tre unità immobiliari, una delle quali ubicata in Viterbo, le altre in Fontanelle di Bardano.
─ La sentenza di primo grado è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE avanti alla Corte di appello di Perugia. Questa, in esito al giudizio di gravame, in cui si è costituita RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza escludendo l’ obbligo di riconsegna c on riguardo all’immobile ubicato in Viterbo, posto che lo stesso si trovava nella disponibilità dell’appellante non più in forza del contratto di leasing, ma di un successivo contratto di compravendita.
3 -Avverso la sentenza di appello, resa in data 30 agosto 2021, IM.RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto un ricorso per cassazione basato su cinque motivi; RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la stessa pronuncia con un ricorso incidentale che si compone di due motivi. I ricorrenti principali hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c.. Ci si duole che la Corte di merito abbia accolto parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME condannando le stesse al pagamento delle spese del giudizio di gravame « attesa l’assoluta marginalità dell’errore in cui era
incorsa la sentenza di primo grado», consistito nell’estensione della pronuncia di condanna all’immobile sito in Viterbo : errore «riconosciuto dalla stessa parte appellata che, nelle sue conclusioni, insisteva per la riconsegna dei beni immobili con esclusione del locale ad uso negozio». Le istanti assumono che la decisione sarebbe contraria alla legge e motivata «con argomentazioni fallaci e prive di pregio giuridico». Rilevano, inoltre, che la Corte territoriale, riformando la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto provvedere a regolare le spese relative.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha evidentemente ritenuto che, avendo riguardo all’esito complessivo della lite (segnato dall’integrale rigetto delle domande attrici e dall’accoglimento, anche se non completo, della domanda riconvenzionale), la parte soccombente fosse da individuare nelle appellanti.
Ora, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 15 aprile 2025, n. 9860; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613). Sotto tale profilo, non è sindacabile nella presente sede la scelta del Giudice di appello di escludere la compensazione.
Per quel che concerne le spese di primo grado, il motivo non coglie il senso della decisione impugnata, la quale, mancando di pronunciarsi sulle spese del giudizio trattato avanti al Tribunale, ha inteso adottare una pronuncia di integrale conferma di quanto statuito,
sul punto, dal Giudice di prima istanza. Si rammenta che qualora una sentenza d’appello riformi parzialmente una decisione di primo grado che abbia accolto la domanda o le domande, condannando alle spese la parte convenuta, così concretandosi la pronuncia di secondo grado nel rigetto parziale dell’unica domanda o nel rigetto di alcune domande, la conferma nel resto delle statuizioni della sentenza impugnata ben può essere intesa come una implicita valutazione, da parte del giudice d’appello, dell’insussistenza di idonee ragioni per compensare in tutto od in parte le spese, in tal modo giustificandosi che esse restino a carico della parte convenuta (Cass. 22 gennaio 2019, n. 1685; Cass. 28 giugno 2010, n. 15360).
2. Il secondo mezzo oppone la violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c.. La decisione impugnata è censurata per aver la Corte territoriale «ritenuto infondata la censura relativa al vizio di extrapetizione afferente la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE». Asseriscono le ricorrenti che nella memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. esse avevano rinunciato alla domanda spiegata nei confronti della detta società: in detta occasione -deducono -era stato precisato che le domande risultavano coltivate nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che era subentrata nella posizione della predetta RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
La Corte territoriale ha rilevato che non risultava in atti «alcuna rinuncia formulata dal convenuto» e che «la restituzione degli immobili oggetto di contratto» andava « disposta in ogni caso, attesa l’avvenuta risoluzione del contratto di leasing».
A parte che non riesce a ben comprendersi quali siano le domande rinunciate, visto che nella sentenza si fa menzione di rinuncia ad opera «del convenuto», mentre il motivo di ricorso pare riferirsi a una rinuncia degli odierni ricorrenti, va osservato, in diritto, quanto segue: la parte che propone ricorso per cassazione facendo valere un vizio dell’attività
del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato (Cass. 8 ottobre 2021, n. 27419; Cass. 9 agosto 2017, n. 19759). Ebbene, i ricorrenti denunciano un error in procedendo senza chiarire quali sarebbero le precise conseguenze pregiudizievoli da loro patite in ragione del vizio lamentato: riferiscono genericamente, infatti, di una «errata valutazione in ordine alla condanna alle spese», ma non si mostrano capaci di circostanziare la loro deduzione, visto che non assumono, nel rispetto del principio di autosufficienza, di essere stati condannati a rimborsare le spese processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE.
3. Col terzo mezzo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. La Corte di appello di Perugia avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola risolutiva espressa, ritenuta nuova siccome non proposta nel giudizio di primo grado. Viene osservato che il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame.
Col quarto motivo che, per ragioni di connessione, può esaminarsi unitamente al terzo, si denuncia la violazione dell’art. 1525 c.c. . Viene contestato che tale norma sia suscettibile di applicazione al contratto di leasing.
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Le censure investono la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di appello ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c., la domanda intesa all ‘accertamento della nullità della clausola risolutiva espressa e ha rilevato, in aggiunta, che «anche volendo esaminare l’argomento nel merito », lo stesso risulterebbe «del tutto infondato », visto che l’art. 1525 c.c. « è una norma dettata con esclusivo riferimento alla vendita con riserva di proprietà e non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica». La correlazione tra i due
motivi si coglie ove si consideri che, in base a quanto può leggersi nella sentenza impugnata, la nullità della clausola risolutiva espressa era stata dedotta in quanto essa avrebbe violato l’art. 1525 c.c. : norma secondo cui nella vendita con patto di riservato dominio il mancato pagamento di una rata che non superi l’ottava pa rte del prezzo non dà luogo a risoluzione.
Il terzo motivo è carente di specificità, avendo parte ricorrente mancato di trascrivere, anche in forma riassuntiva, la domanda di nullità e il contenuto della clausola. Va qui ricordato che la deduzione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso si impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30 luglio 2024, n. 21346).
Peraltro, non coglie nel segno l’ affermazione secondo cui la domanda di nullità risultava proponibile in appello: infatti, la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta,
in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, c.p.c., salva la possibilità per il giudice del gravame -obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. -di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345 (Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, n. 26243; Cass. 9 giugno 2025, n. 15277): le ricorrenti non fanno peraltro questione del mancato esame della nullità quale oggetto di una eccezione in senso lato e comunque una deduzione in tal senso non potrebbe avere ingresso in questa sede, a fronte della richiamata mancanza di specificità del motivo di ricorso; infatti, benché l’eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello, dal momento che la stessa è rilevabile d’ufficio, va osservato che ciò non esonerava la parte dal prospettare, col ricorso per cassazione, l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità in questione (Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851, in motivazione).
Il quarto motivo si rivolge, poi, a considerazioni della Corte territoriale che non possono reputarsi impugnabili: ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi , abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 19 settembre 2022, n. 27388; Cass. 16 giugno 2020, n. 11675; cfr. pure, più di recente, Cass. 12 dicembre 2024, n. 32092).
Solo per completezza si aggiunge che, come rettamente
osservato dalla Corte di appello, la norma di cui all’art. 1525 c.c. è dettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altre figure negoziali (Cass. 14 luglio 2000, n. 9356; Cass. 29 maggio 1998, n. 5324; cfr. pure: Cass. 1 marzo 1995, n. 2347; Cass. 9 giugno 1988, n. 3925; cfr. infine Cass. 10 maggio 2024, n. 12842, non massimata in CED sul punto).
4. -Il quinto motivo oppone la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione illogica, perplessa, contraddittoria. Viene censurata la sentenza impugnata per essersi con essa dato atto del passaggio in giudicato di un capo della sentenza di primo grado: quello afferente la domanda «volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni percepiti dal convenuto». La pronuncia di appello è inoltre sottoposta a critica nella parte in cui è osservato che non poteva trovare accoglimento la doglianza relativa all’eccessiva onerosità della penale, sia perché gli appellanti difettavano di interesse ad agire, « visto e considerato che l’istituto di credito ha risolto i contratti senza mai attivare detta clausola», sia in quanto parte attrice non aveva allegato « alcuna fonte di prova da cui desumere l’eccessiva onerosità della stessa».
Il motivo è palesemente inammissibile.
La doglianza incentrata sul passaggio in giudicato della statuizione relativa ai canoni riscossi nulla ha a che vedere col vizio motivazionale, visto che il brano della decisione impugnato risulta essere perfettamente intellegibile; la deduzione di un error iuris quanto alla formazione del giudicato interno andava veicolata da altro mezzo di censura, il quale avrebbe oltretutto richiesto la puntuale trascrizione del motivo di appello con cui fosse stata aggredita la statuizione di primo grado che qui viene in discorso.
Per il resto, le ricorrenti tendono a una non consentita revisione del giudizio di fatto: il che è confermato dai plurimi riferimenti alle
risultanze di causa che la Corte territoriale, secondo gli stessi istanti, avrebbe mancato di esaminare. Come è noto, « è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali » (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090; Cass. 25 settembre 2018, n. 22598). La pronuncia impugnata non sconta affatto, per la parte che qui interessa, un tale deficit argomentativo: e va evidenziato, al riguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione (o di quelli di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987).
-Il ricorso principale è quindi inammissibile.
-Quello incidentale, con cui sono denunciati la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatti e documenti decisivi del giudizio, è da dichiarare inefficace, in quanto tardivo (art. 334, comma 2, c.p.c.).
-Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti in via principale al pagamento, in favore della parte controricorrente al ricorso principale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,
della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 23 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME