SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 871 2025 – N. R.G. 00000819 2023 DEPOSITO MINUTA 22 10 2025 PUBBLICAZIONE 24 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ; P.
attrice opponente contro
C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME; P.
convenuta opposta avente ad oggetto : apertura di credito; opposizione a decreto ingiuntivo n. 2/2023 del Tribunale di Trieste.
CONCLUSIONI :
PER PARTE ATTRICE: come da citazione
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
In Via preliminare: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 450.003,92 nei confronti della spett.le oltre interessi, avanzata dalla Spett.le , in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere non provato il credito preteso per l’illogicità e la contraddittorietà della documentazione contrattuale e contabile prodotta e, comunque, per essere gli estratti conto prodotti incompleti ed inidonei a quantificare il credito preteso e, di conseguenza, dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 2/2023 del 03/01/23, notificato il 10/01/2023, emesso nell’ambito della procedura iscritta al RG 4185/2022 dall’Ill.mo Tribunale di Trieste, con il quale è stato intimato il pagamento di Euro 450.003,92 di cui Euro 432.305,12 per sorte, Euro 3.416,74 a titolo di interessi corrispettivi ed Euro 14.282,06 a titolo di interessi di mora convenzionalmente determinati oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 4.394,00 per compensi ed Euro 634,00 per spese. Sempre nel merito ma in subordine: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 450.003,00, avanzata dalla Spett.le , come rappresentata, in persona del legale rappresentante pro tempore, per essere il contratto di mutuo concluso il 21/08/2020, di originari Euro 460.000,00, prodotto da controparte nullo per l’indeterminatezza dell’oggetto per la mancata e/o errata indicazione del TAE e del TAEG e per essere stato applicato al rapporto il regime, non espressamente convenuto, della capitalizzazione composta degli interessi, con conseguente violazione degli Artt. 821, 1284, 1346 c.c. e art.117 comma 4 TUB e inevitabile imputazione al ricorrente dell’ammontare di maggiori interessi, derivanti dal suddetto regime, e, quindi, per non essere fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, di conseguenza, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l’ingiunzione di pagamento n. 2/2023 del 03/01/23, notificato il 10/01/2023, emesso nell’ambito della procedura iscritta al RG 4185/2022 dall’Ill.mo Tribunale di Trieste, con il quale è stato intimato il pagamento di Euro 450.003,92 di cui Euro 432.305,12 per sorte, Euro 3.416,74 a titolo di interessi corrispettivi ed Euro 14.282,06 a titolo di interessi di mora convenzionalmente determinati oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 4.394,00 per compensi ed Euro 634,00 per spese..
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
PER PARTE CONVENUTA: come da foglio di PC
NEL MERITO Confermarsi il decreto ingiuntivo opposto ex adverso.
Condannarsi, in ogni caso, l’opponente al pagamento di quanto risulterà dovuto a
Compensi e spese anche generali rifuse anche del monitorio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2023 emesso dal Tribunale di Trieste il 03/01/2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore di in relazione ad un contratto di finanziamento assistito da garanzia del RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 432.305,12 a titolo di sorte capitale, € 3.416,74 a titolo di interessi corrispettivi sulla rate rimaste impagate, € 14.282,06 a titolo interessi di mora al tasso convenzionale sulla sorte capitale dal 08/06/2022 al 21/12/2022, oltre a interessi successivi maturati fino al saldo e alle spese relative al procedimento monitorio.
Precisamente nel ricorso per l’ingiunzione ha dedotto:
di aver stipulato, in data 21 agosto 2020, con un contratto di finanziamento dell’importo pari a € 460.000,00, garantito appunto dal RAGIONE_SOCIALE, regolarmente erogato il successivo 27 agosto;
che era previsto, all’interno del contratto, un piano di rimborso articolato in due fasi: una prima fase di prefinanziamento con 12 rate mensili da € 759,73 e una successiva fase di ammortamento con 48 rate mensili da € 9.976,13, come da tabella allegata, con interessi corrispettivi indicizzati all’Euribor e interessi di mora maggiorati di 3,5 punti percentuali ;
di aver constatato l’inadempimento della società finanziata a partire dal mese di gennaio 2022, con il mancato pagamento delle rate in scadenza, nonostante i ripetuti solleciti trasmessi via PEC e raccomandata nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2022;
-di aver comunicato, in data 8 giugno 2022, la decadenza dal beneficio del termine e la
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con contestuale richiesta di pagamento immediato dell’importo complessivo di € 436.952,48, comprensivo di capitale residuo, rate scadute e interessi di mora.
L’opposizione è basata sui seguenti motivi:
mancanza di prova del credito, poiché la documentazione prodotta dalla società opposta non sarebbe sufficiente a dimostrare in modo chiaro e completo l’esistenza e la consistenza del credito oggetto dell’ingiunzione. Contesta che lo sviluppo del contratto di finanziamento stipulato in data 21 agosto 2020, per un importo originario pari a € 460.000,00, è attestato da un estratto conto riferito esclusivamente al periodo compreso tra luglio e settembre 2020, senza che emerga un collegamento diretto e identificabile tra tale documento contabile e il contratto stesso. L’estratto conto prodotto non sarebbe quindi idoneo a ricostruire la progressione del debito, né a verificare la corretta applicazione degli interessi convenzionali e moratori. Non risulterebbero presenti elementi contabili che consentano di accertare il calcolo delle rate non corrisposte, degli interessi maturati o di eventuali penali, né sarebbe possibile desumere in modo analitico la movimentazione della linea di credito.
nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell’oggetto, sotto il profilo della non corretta indicazione del TAE, poiché il contratto di finanziamento stipulato in data 21 agosto 2020, per un importo originario pari a € 460.000,00, non conterrebbe un’indicazione esplicita del Tasso Annuo Effettivo (TAE), come richiesto dalla normativa vigente. Il tasso nominale indicato nel contratto risulterebbe pari al 2%, calcolato come somma tra l’Euribor a tre mesi (0,00%) e uno spread del 2,0%, ma non sarebbe stato riportato il TAE, che, secondo una perizia contabile prodotta in giudizio (doc. 3), sarebbe pari al 2,0184%. La mancata indicazione del TAE configurerebbe una violazione dell’art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, che impone l’obbligo di riportare tale valore, con clausola approvata per iscritto. Inoltre, tale omissione integrerebbe la violazione dell’art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario, con conseguente nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. Dunque, in assenza di una chiara indicazione del TAE e del TAEG, il contratto non consentirebbe di determinare con precisione il reale costo del finanziamento, generando
incertezza sull’effettivo interesse applicato.
III.
nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell’oggetto, sotto il profilo della non corretta indicazione del l’ISC/TAEG, poiché il contratto prodotto dalla controparte indicherebbe un TAEG/ISC non conforme al valore effettivo, circostanza che integrerebbe una violazione delle disposizioni normative in materia e contribuirebbe all’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale. La mancata indicazione del TAEG reale, infatti, contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, dall’art. 1284 c.c. e dal comma 4 dell’art. 117 del TUB, i quali richied ono l’indicazione del tasso effettivo applicato al prestito, e non di un valore generico. Nel contratto di finanziamento in esame, il TAEG/ISC sarebbe stato indicato nella misura del 2,15%, ma da un’analisi contabile prodotta in giudizio risulterebbe che il valore effettivo, calcolato tenendo conto di tutte le voci di costo connesse all’erogazione del credito (esclusi interessi di mora e penali), sarebbe pari al 2,159%. La mancata corrispondenza tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato comporterebbe l’applicazione del comma 7 dell’art. 117 TUB, secondo cui, in caso di violazione, il saldo dovuto andrebbe ricalcolato senza capitalizzazione, applicando il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto, o, se più favorevoli, nei dodici mesi precedenti ogni operazione.
illecita capitalizzazione degli interessi con l’uso del c.d. ammortamento alla francese, poiché in tale sistema, la quota interessi di ciascuna rata verrebbe calcolata applicando il tasso di interesse al debito residuo, mentre la quota capitale risulterebbe dalla differenza tra l’importo della rata e gli interessi del periodo. Questo meccanismo implicherebbe una progressiva riduzione degli interessi e un aumento delle quote capitali nel tempo, evidenziando un regime di capitalizzazione composta. La mancata indicazione esplicita del regime di capitalizzazione applicato nel contratto determinerebbe la nullità delle clausole relative alle condizioni economiche, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, del TUB.
si è costituita in giudizio contestando tutte le allegazioni di controparte, ritenendole infondate e dilatorie.
L’opponente non ha svolto attività processuale successivamente alle deduzioni compiute alla
prima udienza del 05.10.2023, nella quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Decisione della causa.
L’opposizione proposta da viene rigettata, per essere i motivi di opposizione privi di fondamento.
La prova del contratto di finanziamento è stata pienamente fornita da la quale ha depositato già in fase monitoria il contratto di finanziamento, il documento di sintesi e il piano di ammortamento (docc. 1, 1bis e 1 ter). L’estratto del conto corrente (doc. 2 offre ulteriore conferma dell’erogazione del finanziamento, risultando accreditati euro 460.000,00 proprio con la causale ‘FIN. N. NUMERO_DOCUMENTO INTEST. RAGIONE_SOCIALE ‘.
Deve ulteriormente rilevarsi, quanto alle doglianze relative al TAE (tasso annuo globale, è un indice percentuale che rappresenta il tasso d’interesse realmente applicato su base annua tenendo conto della capitalizzazione infrannuale degli interessi), che l ‘art. 6 della delibera CICR 2000 prevede che nei casi in cui sia prevista la tale capitalizzazione infrannuale degli interessi, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Dunque, il TAE deve essere indicato in contratto solo ove sia prevista la capitalizzazione degli interessi infrannuale. Nel contratto di finanziamento stipulato da in realtà non sono contemplati interessi anatocistici, come appare evidente dal contratto e dal piano di ammortamento. Ancora, si osserva che il tipo di ammortamento alla francese, con rata fissa, non comporta l’applicazione di interessi composti , come contrariamente ritenuto dall’attrice opponente. Invero, come affermato recentemente dalla Corte di Cassazione ‘ In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di
interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell’ammontare finale dell’importo da restituire ‘ (Cass. Sez. 1, 19/03/2025, n. 7382, Rv. 673973 – 01).
Il contratto di finanziamento prevede la misura del TAEG e comunque la sua mancata indicazione, così come la sua erronea indicazione, non è suscettibile di per sé di inficiare il contratto di finanziamento, poiché il tasso annuo effettivo globale (TAEG) ‘ è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto ‘ (Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169, Rv. 663425 – 01).
In definitiva, l’opposizione va rigettata.
-Spese di lite –
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, applicando i valori minimi in considerazione della scarsa attività processuale svolta dall’oppo nente, praticamente limitatasi alla proposizione dell’opposizione e alla partecipazione alla prima udienza ( Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 ).
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Trieste n. 02/2023 proposta
da parte attrice;
dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo di cui al capo precedente;
condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 11.229,00 per competenze di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 22/10/2025.
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME