SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 333 2026 – N. R.G. 00000109 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D’Appello di Salerno
La Corte D’Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME
Presidente
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere
dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 109/2025 avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4358/2024, pubblicata il 19.09.2024
tra in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO Appellante
e
nella qualità di rappresentante ex lege RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO Appellata -appellante incidentale
nonché
(
, assistita e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME
NOME COGNOME
Appellata -appellante incidentale
e
in persona del legale rapp.te. p.t., assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO Appellata -appellante incidentale
Conclusioni: Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell’udienza del 11.12.2025, nei termini specificati nelle note stesse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., la
quale agente raccomandatario RAGIONE_SOCIALE nave ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e rappresentante ex lege, ai sensi dell’art. 288 cod. nav., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la
L’attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto di noleggio per grave inadempimento RAGIONE_SOCIALE società convenuta e, per l’effetto, di disporre la restituzione del container refrigerato n. NUMERO_DOCUMENTO, impiegato per il trasporto RAGIONE_SOCIALE merce, ovvero, in alternativa, la corresponsione del relativo valore.
Domandava, altresì, la condanna al pagamento del saldo del canone di noleggio, quantificato in euro 39.270,00 per il periodo dal 4 settembre 2014 al 30 aprile 2015, oltre euro 165,00 per ogni giorno successivo sino alla riconsegna del contenitore.
Chiedeva, infine, di essere tenuta indenne dalle somme eventualmente dovute al terminal portuale per le spese di giacenza e di fornitura dell’energia elettrica necessaria alla conservazione RAGIONE_SOCIALE catena del freddo, indicate in euro 16.906,00 sino al 30 aprile 2015 ed in euro 72,00 per ciascun giorno ulteriore fino all’effettiva restituzione.
A fondamento delle domande proposte, esponeva che, nell’agosto 2014, la RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore del trasporto marittimo e dei servizi accessori, aveva eseguito il trasporto di un carico di polpi congelati da Alessandria d’Egitto a Salerno, venduto dalla società egiziana
mediante container refrigerato noleggiato dalla venditrice e spedito in regime FCL (Full RAGIONE_SOCIALE Loaded).
Rappresentava che, all’arrivo RAGIONE_SOCIALE nave nel porto di Salerno, il container veniva sbarcato e la destinataria ne richiedeva la consegna; quindi, in data 3 settembre 2014, la RAGIONE_SOCIALE emetteva il relativo delivery order in favore dell’acquirente.
Tuttavia, l’ufficio veterinario del Posto di Ispezione Frontaliero del porto di Salerno riscontrava lo scongelamento RAGIONE_SOCIALE merce e condizioni igienico-sanitarie precarie, disponendo il trasferimento del container presso il terminal gestito dalla con mantenimento dell’allaccio alla rete elettrica per la conservazione del carico.
La parte attrice riferiva che, successivamente, la
aveva proposto ricorso per lo svolgimento di due accertamenti tecnici preventivi ai sensi dell’art. 696 c.p.c., volti all’individuazione delle cause dello scongelamento ed alla quantificazione dei danni e dei costi di smaltimento RAGIONE_SOCIALE merce, e che le consulenze espletate avevano attestato il regolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, escludendo profili di responsabilità in capo alla società incaricata del trasporto.
Assumeva che la resistente non aveva provveduto alla restituzione del container nei termini pattuiti né integralmente corrisposto i canoni di noleggio e gli oneri accessori e che inutilmente aveva sollecitato l’adempimento di tali obblighi.
Si costituiva la eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, per asserita mancata prova RAGIONE_SOCIALE qualità di agente raccomandatario e di rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Nel merito, contestava integralmente le domande proposte, deducendo che il contratto di noleggio del container aveva natura accessoria rispetto alla compravendita conclusa con la
ed era stato stipulato direttamente da quest’ultima con il vettore, senza assunzione di obblighi a proprio carico.
Sosteneva la resistente di non avere manifestato alcuna volontà di avvalersi del contratto di trasporto, non avendo richiesto la consegna RAGIONE_SOCIALE merce in ragione del divieto di importazione ed avendo espletato le sole formalità doganali.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese attoree e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo scongelamento del carico, prospettando un’interruzione RAGIONE_SOCIALE catena del freddo.
Domandava, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Con provvedimento del 9 gennaio 2016, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa richiesta e, successivamente, accoglieva l’istanza di rimessione in termini per la notificazione dell’atto, rinviando la causa all’udienza del 26 gennaio 2017.
Si costituiva, quindi, la eccependo, in via preliminare, la nullità RAGIONE_SOCIALE chiamata per asserita carenza degli elementi essenziali RAGIONE_SOCIALE vocatio in ius e dell’editio actionis, rilevando che l’atto notificato non conteneva specifiche conclusioni nei propri confronti, tali da rendere intellegibili le ragioni dell’evocazione.
Contestava, inoltre, la propria legittimazione passiva stante la sua qualifica di mero agente raccomandatario operante in Alessandria d’Egitto per conto del vettore.
Richiamava le risultanze degli accertamenti tecnici preventivi, dalle quali non emergevano cause dello scongelamento imputabili al vettore o ai suoi ausiliari, e concludeva, quindi, per il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria proposta dalla
Non si costituiva, invece, la la quale,
pur regolarmente citata, veniva dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio interveniva la quale
società terminalista incaricata dello sbarco e del deposito, chiedendo la condanna in solido RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei corrispettivi dovuti per la custodia del container e per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto di refrigerazione.
Disposta la conversione del rito da sommario a ordinario ai sensi dell’art. 702 ter, comma 3, c.p.c. e concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., la chiedeva la condanna
al pagamento delle somme richieste dalla società attrice, con contestuale manleva in caso di soccombenza; in via subordinata, domandava la condanna dell’attrice e/o RAGIONE_SOCIALE medesima terza chiamata al risarcimento dei danni dedotti.
Acquisito il fascicolo relativo all’accertamento tecnico preventivo ed espletata l’istruttoria mediante l’assunzione delle prove ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 4358/2024, pubblicata il 13.09.2024, il Tribunale di Salerno dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione del container, essendone intervenuta la riconsegna in corso di causa; rigettava la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla nei confronti di dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande formulate nei confronti RAGIONE_SOCIALE respingeva la domanda
riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE e quella spiegata dall’interveniente disponeva, infine, la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
In particolare, il giudice di prime cure rilevava, in via preliminare, l’avvenuta riconsegna del container e riteneva che tale circostanza avesse fatto venir meno l’interesse alla decisione sulla relativa pretesa, limitando la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere alla domanda restitutoria.
Quanto alla richiesta di pagamento dei canoni di noleggio e degli oneri accessori, il Tribunale escludeva la sussistenza di un’obbligazione in capo alla reputando non dimostrato il subentro dell’acquirente negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto ai sensi dell’art. 1689 c.c. Osservava, al riguardo, che la merce non era stata ammessa all’importazione e che non vi era stata un’effettiva richiesta di riconsegna idonea a determinare il trasferimento degli effetti del contratto di trasporto nella sfera giuridica RAGIONE_SOCIALE destinataria.
Sulla base di tali premesse, negava l’esistenza di una posizione debitoria RAGIONE_SOCIALE nei confronti del vettore e respingeva, per l’effetto, anche la domanda risarcitoria fondata sull’asserito inadempimento contrattuale del contratto di noleggio ex art. 1218 c.c., rilevando, altresì, la mancata prova del danno asseritamente subito.
Le domande di adempimento e di risarcimento, originariamente proposte nei confronti RAGIONE_SOCIALE e successivamente estese alla quale controparte del contratto di noleggio del container, venivano respinte per difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE volta al risarcimento dei danni asseritamente derivati dallo scongelamento RAGIONE_SOCIALE merce, veniva rigettata per una duplice ragione: da un lato, la
mancata individuazione del soggetto cui imputare la responsabilità; dall’altro, l’assenza, alla luce delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, di prova circa un malfunzionamento del container ovvero un’interruzione RAGIONE_SOCIALE catena del freddo riconducibile al vettore o ai suoi ausiliari.
Quanto alla posizione RAGIONE_SOCIALE il Tribunale rilevava che la chiamata in causa trovava fondamento nell’art. 2043 c.c., ma osservava che non erano stati allegati né dimostrati specifici profili di dolo o colpa, con conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALE relativa pretesa. Con riferimento alla domanda risarcitoria spiegata nei confronti RAGIONE_SOCIALE
il giudice dichiarava, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, ed accertava, in ogni caso, la genericità dell’allegazione, priva dell’indicazione delle circostanze integranti l’inadempimento, tale da non consentire l’individuazione del contenuto dell’obbligazione asseritamente violata.
Infine, venivano respinte le domande dell’interveniente
non ravvisandosi un titolo idoneo a fondare la pretesa creditoria nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
e RAGIONE_SOCIALE
Sul punto, il giudice di prime cure evidenziava che l’attività di custodia del container e RAGIONE_SOCIALE merce nei magazzini di deposito RAGIONE_SOCIALE traeva origine da un provvedimento di sequestro amministrativo disposto dal RAGIONE_SOCIALE, che aveva individuato il terminalista quale custode del bene, con esclusione di un incarico conferito dalle parti del giudizio.
Avverso tale decisione, con citazione ritualmente notificata, ha proposto impugnazione la innanzi a questa Corte di Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: ‘Voglia l’On.le Corte adita, ‘ogni avversa domanda ed eccezione – se ed in quanto rivolta nei confronti RAGIONE_SOCIALE Conchiudente e da chiunque proposta – disattese e
respinte, accogliere le domande dalla formulate in giudizio e specificamente: – condanna in suo favore RAGIONE_SOCIALE nella qualità , e RAGIONE_SOCIALE , con il vincolo RAGIONE_SOCIALE solidarietà, al pagamento di quanto ad essa dovuto per la detenzione e la custodia del contenitore del contenitore, nonché per la somministrazione dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto di refrigerazione … fino all’effettivo ritiro del contenitore …;- di tali spese chiede la condanna delle due parti originarie del presente giudizio …;- chiede che la condanna RAGIONE_SOCIALE (nella qualità) e RAGIONE_SOCIALE sia incrementata, ognora con il vincolo RAGIONE_SOCIALE solidarietà, delle suddette cifre, maggiorando le somme riconosciute di interessi e rivalutazioni e con vittoria di funzioni e spese del giudizio. Previe, occorrendo ammissione ed assunzione delle prove richieste con memoria 11 settembre 2017 e non ammesse ‘.
Nel presente grado di giudizio, si sono costituite la quale agente raccomandatario del vettore RAGIONE_SOCIALE
S.A., la e la In particolare, la ha eccepito, in via preliminare, la propria estraneità alle pretese fondate sul rapporto di custodia del container, deducendo che il bene era stato sottoposto a sequestro per disposizione dell’autorità amministrativa e nell’esclusivo interesse pubblico; con l’appello incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE in ordine alla domanda di pagamento dei canoni di noleggio ed agli oneri accessori, nonché nel capo relativo al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva e RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria ed ha
così concluso: ‘ Piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, previe le pronunce e le dichiare tutte del caso, ogni contraria istanza, difesa e deduzione reietta,rigettare l’appello principale proposto da perché infondato, erroneo e gravatorio e confermare l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di pagamento proposta da contro , nella qualità;
– in ogni caso, in accoglimento dell’appello incidentale di (nella qualità) e in riforma parziale RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, condannare l’altra appellata al pagamento ad RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da , RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 39.270,00 + Euro 64.845,00 (Euro 165 x 393 giorni a decorrere dal 30 aprile 2015) per un totale di Euro 104.115,00 a titolo del corrispettivo per il noleggio del contenitore n. ARKU 5020905 dal 4 settembre 2014 al 28 maggio 2016, oltre interessi di mora ex art. 1284 cod. civ., nonché – nel denegato caso di accoglimento dell’appello principale di – a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE, ut supra rappresentata, da ogni somma che fosse tenuta a corrispondere al a cagione RAGIONE_SOCIALE giacenza a terra e allacciamento elettrico del contenitore; -comunque, respingere la domanda riconvenzionale di per i motivi di cui alla sentenza impugnata e, prima ancora, per difetto di legittimazione passiva di in proprio e per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 3, c. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione di Bruxelles 1924 sulla polizza di carico.
Con vittoria delle spese di entrambe i gradi del giudizio ‘.
La ha proposto impugnazione incidentale limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite, contestando la compensazione disposta dal Tribunale. Ha così concluso: ‘ Piaccia alla Corte d’Appello Ecc.ma, previe le pronunce e le dichiare tutte del caso, ogni contraria istanza, difesa e deduzione reietta, confermare
il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda svolta da contro ma, in accoglimento dell’appello incidentale dell’esponente e in riforma parziale RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, condannare altresì l’appellata al rimborso ad delle spese di lite di prime cure, che si quantificano come da Nota Spese depositata in atti nel corso del giudizio. Con vittoria delle spese anche nel presente giudizio di impugnazione ‘.
La oltre a resistere agli appelli proposti in via principale e incidentale, ha spiegato gravame incidentale, deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in punto di responsabilità RAGIONE_SOCIALE l’errata qualificazione RAGIONE_SOCIALE propria posizione quale soggetto interessato al carico, l’ingiustificata declaratoria di difetto di giurisdizione con riferimento alle domande proposte nei confronti RAGIONE_SOCIALE
nonché l’erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizione sulle spese di lite. Ha così concluso:
‘ In via preliminare: a. Consentire la necessaria integrazione del contraddittorio, rimettendo le parti nei termini per la notificazione a presso la sede di Port Said (Egitto) con differimento dell’udienza già fissata.
b. Rigettare l’appello principale di per inammissibilità dell’intervento tardivo in primo grado ex art. 268, comma 2, c.p.c. nonché per l’infondatezza nel merito, confermando il rigetto RAGIONE_SOCIALE sua domanda. c. Rigettare l’appello incidentale di per infondatezza, confermando la validità RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa e l’assenza di obblighi di al rimborso delle spese. In via principale e nel merito: In accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza n. 4358/2024 del Tribunale di Salerno nei capi impugnati, accogliendo le conclusioni di primo grado, e, per l’effetto: d. Accogliere la domanda
riconvenzionale, condannando o, in subordine, in solido o alternativamente, al pagamento di: – € 64.000,00 a titolo di danno emergente, valore fattura) maggiorato del 20-25% a titolo di lucro cessante. – € 2.147,36 (ATP Ing. ), € 2.288,53 (ATP Dott.ssa ), € 2.800,00 (spese legali). – Costi di storage, affitto suolo e noleggio reefer. – Nonché al risarcimento del danno all’immagine RAGIONE_SOCIALE – da quantificare in via equitativa – giacché, come dimostrato, la merce in oggetto era già totalmente impegnata per clienti di . e. Accertare l’estraneità di per l’avaria RAGIONE_SOCIALE merce, dovuta alla mancata attivazione del reefer, o, per irregolarità nello stivaggio.f. In via per
al contratto di trasporto e la responsabilità di in subordine, di subordinata, condannare a manlevare eventuali somme dovute. g. Condannare e
in solido o alternativamente, alla rifusione delle spese di primo grado e del grado di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con attribuzione allo scrivente procuratore per entrambi i gradi di giudizio ‘
Il Consigliere istruttore, dopo aver concesso alle parti i termini di cui all’art. 352 c.p.c., ha fissato l’udienza dell’11.12.2025 per la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al Collegio per la decisione.
All’esito di tale udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento depositato in data 8.01.2026, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, va preliminarmente verificata la tempestività degli appelli incidentali proposti da ciascuno degli appellati costituiti.
A tal fine è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali elaborati sui termini per la proposizione di impugnazione incidentale nelle cause scindibili o indipendenti.
In presenza di cause scindibili o indipendenti, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale quello secondo cui l’appello incidentale tardivo non è ammissibile nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale; in particolare, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (Cass. n. n. 5989/2020; Cass n. 15292/2015; Cass. n. 15268/2018).
In applicazione di tali principi giurisprudenziali, va dichiarata senz’altro l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo (art. 334 c.p.c.) proposto dalla con atto depositato in data 2.05.2025.
Esso, infatti, ha avuto ad oggetto la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, dalla stessa proposta in via riconvenzionale, nei confronti RAGIONE_SOCIALE e delle chiamate in causa e (cui non risu lta notificato l’appello in via principale perché estranea al rapporto controverso tra l’appellante principale, la e la ); la domanda è del tutto indipendente da quella proposta dall’appellante principale, poiché l’asserita responsabilità contrattuale RAGIONE_SOCIALE e delle chiamate in causa e si fonda su causali diverse (contratto di
trasporto e di vendita).
Deve, pertanto, escludersi che la potesse proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., nei confronti delle parti predette. Per essa, infatti, alla data
del deposito dell’appello incidentale (2.05.2025), era già scaduto il termine di cui all’art. 325, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, avvenuta in data 19.09.2024.
Vale quindi il principio secondo cui nelle cause scindibili o indipendenti, per le quali è esclusa la necessità del litisconsorzio, il termine per impugnare non è unitario, ma decorre dalla data delle singole notificazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l’unica sentenza, mentre per le parti non destinatarie RAGIONE_SOCIALE notificazione si applica la norma RAGIONE_SOCIALE impugnabilità nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. Cass. n. 12402/1993; Cass. n. 3532/1988; Cass. n. 3949/19-85; Cass. n. 4625/1984).
Va dunque dichiarato inammissibile l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE
Alla luce dei medesimi principi sopra richiamati, invece, va ritenuta l’ammissibilità degli appelli incidentali proposti dalla
e dalla , che, sebbene relativi a rapporti indipendenti da quella dell’appellante principale , sono stati depositati in data 21.02.2025, nella quale non era interamente decorso il termine lungo di impugnazione (decorrente dal 19.09.2024).
APPELLO PRINCIPALE –RAGIONE_SOCIALE
Passando al merito dell’appello principale, con un unico ed articolato motivo di appello, la censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti RAGIONE_SOCIALE nella qualità, e RAGIONE_SOCIALE
Deduce, in primo luogo, l’erronea qualificazione da parte del primo giudice del rapporto giuridico intercorso tra le parti; sostiene che l’obbligo di custodia del container sarebbe sorto sin dal momento dello sbarco, in forza del ‘Terminal Agreement’ stipulato con la
configurando un ordinario contratto di deposito in favore del destinatario.
Secondo l’appellante, il giudice di prime cure avrebbe pertanto omesso di considerare tale assetto negoziale e la correlata fonte dell’obbligazione, nonché la posizione RAGIONE_SOCIALE subentrata nel rapporto negoziale quale avente diritto alla riconsegna.
L’appellante contesta, inoltre, l’affermazione del primo giudice secondo cui gli oneri di custodia graverebbero sulla Pubblica Amministrazione in quanto il d.lgs. n. 80/2000 li pone a carico dell” interessato al carico’, da identificarsi nella
Deduce, altresì, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE domanda di rimborso delle spese sostenute per il trasporto e la distruzione RAGIONE_SOCIALE merce avariata, così come documentate in atti.
Sostiene, infine, che la quale parte del contratto con il terminalista, avendo riconosciuto, con la domanda proposta in primo grado, la propria esposizione nei confronti RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi obbligata in solido con la al pagamento delle somme dovute.
Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre ricostruire la sequenza dei fatti che hanno condotto alla presente controversia.
Dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado e dalle incontestate allegazioni delle parti emergono con chiarezza i passaggi essenziali RAGIONE_SOCIALE vicenda.
Proveniente dall’Egitto, in data 27.08.2014, arrivava nel Porto di Salerno, caricata sulla nave RAGIONE_SOCIALE, una partita di polpi congelati stipata nel container ARKU 5020905, noleggiato dalla società egiziana la partita di merce veniva trasportata dalla società RAGIONE_SOCIALE, società turca, su
incarico RAGIONE_SOCIALE che l’aveva venduta alla società italiana ; il container, su incarico RAGIONE_SOCIALE raccomandataria e rappresentante del vettore, veniva regolarmente sbarcato e preso in consegna in data 3.03.2014 dalla società terminalista operante nel porto di Salerno (v. ordine di consegna emesso dalla , raccomandatario del vettore), con la quale la aveva stipulato accordi contrattuali, in vigore dal 1.07.2012 fino al 31.12.2014, con previsione di automatico rinnovo per tre anni (v. Terminal Agreemet, nel fascicolo RAGIONE_SOCIALE dell’appellante).
A seguito dei controlli igienico-sanitari compiuti dal Punto di Ispezione Frontaliero (PIF) , veniva accertata la non conformità dei prodotti alimentari ai requisiti richiesti per l ‘ ingresso e la commercializzazione dei prodotti ittici congelati nell’Unione Europea, ed emesso da detto organismo, in data 3.09.2014, un provvedimento di non ammissione all ‘ importazione e di sequestro con prescrizione che la merce rimanesse custodita presso il terminal portuale fino alla definizione RAGIONE_SOCIALE sua destinazione, alternativamente individuata nel ‘rimpatrio’ RAGIONE_SOCIALE merce, nella distruzione o nella sua trasformazione
A seguito di tale provvedimento, la merce rimaneva all’interno del container depositato presso la società terminalista, odierna appellante principale, la quale, stante l’inerzia sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE e il progressivo deterioramento dei polpi, previa comunicazione all’Autorità doganale, procedeva a proprie spese alla distruzione del carico.
In corso di causa, grazie all’iniziativa RAGIONE_SOCIALE terminalista, il container veniva restituito alla
Alla luce RAGIONE_SOCIALE ricostruzione che precede, emerge dunque un quadro fattuale articolato che consta di una fase iniziale di presa in consegna e deposito in area di sua pertinenza del container da parte RAGIONE_SOCIALE
società terminalista su incarico RAGIONE_SOCIALE raccomandataria e di una fase successiva nella quale, a seguito dell’intervento dell’Autorità sanitaria operante nel porto, la merce subiva il blocco e la non ammissione all’importazione per cui la merce rimaneva i n lunga giacenza presso il terminal portuale.
L’appello proposto dalla società sollecita una rivalutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE qualificazione delle attività svolte dopo il provvedimento amministrativo, RAGIONE_SOCIALE natura del rapporto instauratosi con il vettore al momento dello sbarco e dell’incidenza RAGIONE_SOCIALE posizione dell’acquirente quale ‘interessato al carico’, secondo quanto indicato nell’atto dell’Autorità sanitaria (PIF).
Orbene, questa Corte ritiene di non condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha ritenuto che il provvedimento di divieto di importazione e di sequestro da parte dell’autorità amministrativa sanitaria avesse determinato, nella sostanza, lo scioglimento del rapporto obbligatorio nascente dal contratto (il Terminal agreement), intercorrente tra la raccomandataria del vettore, la e la terminalista , avente ad oggetto, come di desume dal documento in atti (redatto in lingua inglese, ma comprensibile a questa Corte),la fornitura dei servizi di sbarco/imbarco, trasbordo, stivaggio dei
container con indicazione delle relative tariffe.
Osserva la Corte che il credito per il quale detta società ha convenuto in giudizio la e la trova la sua fonte genetica in un contratto di deposito rispetto al quale l’Amministrazione Doganale risulta terza, in qua nto il negozio, com’è incontestato tra le parti, è stato stipulato esclusivamente tra la società la e la
È dunque la prima, in qualità di depositante, a dover rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti del terminalista in forza degli
accordi contrattuali tra gli stessi intercorsi, ossia provvedere al pagamento delle spese di custodia e di somministrazione dell’energia elettrica per il mantenimento RAGIONE_SOCIALE refrigerazione del container, obbligazioni queste pacificamente assolte dall’appell ante principale per circa due anni.
Il provvedimento amministrativo di blocco e sequestro RAGIONE_SOCIALE merce stipata nel container consegnato dalla all’
non ha determinato la liberazione del depositante dagli obblighi assunti in forza del contratto di deposito, avendo inciso esclusivamente sulla merce – escludendone la commerciabilità nel territorio dell’Unione europea per la riscontrata non conformità agli standard di qualità dei prodotti itticima non anche sull’esistenza e sull’efficacia del rapporto co ntrattuale intercorso tra le parti.
Le somme pretese dal depositario costituiscono il corrispettivo per l’occupazione degli spazi e per la prestazione del servizio di custodia, sicché il provvedimento di sequestro sanitario non solo non integra causa di risoluzione del contratto, ma ne ha imposto una protrazione forzosa, con conseguente incremento del credito maturato dal depositario.
Deve, peraltro, osservarsi che il rapporto tra vettore e terminalista si era già perfezionato anteriormente all’adozione del provvedimento amministrativo, poiché la presa in consegna del container nell’ambito delle ordinarie operazioni di sbarco aveva determinato la costituzione di un rapporto di deposito, con la conseguente assunzione, da parte del terminalista, degli obblighi di custodia connessi alla ricezione RAGIONE_SOCIALE merce.
L’intervento successivo dell’Autorità integra una tipica ipotesi di factum principis, quale provvedimento autoritativo estraneo alla sfera di controllo delle parti, idoneo a impedire esclusivamente la riconsegna RAGIONE_SOCIALE merce al destinatario finale, ma non a incidere sulla validità ed efficacia del rapporto negoziale già in essere,
determinando una mera impossibilità sopravvenuta non imputabile, circoscritta alla fase esecutiva RAGIONE_SOCIALE prestazione finale. Ne consegue che tale intervento non ha comportato né la risoluzione automatica del rapporto di deposito né il venir meno degli obblighi di custodia già assunti in forza RAGIONE_SOCIALE presa in consegna avvenuta allo sbarco, incidendo unicamente sulle modalità e sui tempi di esecuzione RAGIONE_SOCIALE riconsegna.
Né può ritenersi che il rapporto di custodia sia stato trasferito ex lege in capo alla pubblica amministrazione, tanto più che il provvedimento di blocco e sequestro del 3 settembre 2014 non conteneva alcuna formale nomina RAGIONE_SOCIALE quale custode RAGIONE_SOCIALE merce, limitandosi a disporne la conservazione, sotto la diretta supervisione del PIF, presso la struttura del terminal.
Parimenti priva di incidenza sui rapporti tra privati è la previsione contenuta nel medesimo provvedimento, adottato ai sensi del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 80, art. 17, secondo cui le spese di magazzinaggio, rispedizione, distruzione o trasformazione RAGIONE_SOCIALE partita sono poste a carico dell’interessato al carico, trattandosi di disposizione afferente esclusivamente al rapporto pubblicistico tra il privato e la pubblica amministrazione e del tutto estranea alla disciplina civilistica dei rapporti contrattuali già in essere tra le parti private.
Alla luce di quanto precede, il rappresentante del vettore, la
in qualità di depositante, deve ritenersi obbligato al pagamento delle spese del deposito doganale essendo pacifico che l’introduzione delle merci nel terminal è stata eseguita dal vettore, e per esso dalla rappresentante, con la consegna RAGIONE_SOCIALE merce alla terminalista che ne ha curato lo sbarco e il deposito presso di sé.
Per quanto riguarda, invece, la la pretesa dell’appellante principale, fondata sul titolo contrattuale dedotto in lite, non può trovare accoglimento.
Nel caso in esame, infatti, come detto, il contratto di deposito è stato concluso dal vettore marittimo con il terminalista al fine di assolvere agli obblighi di custodia connessi al contratto di trasporto; il suo schema è riconducibile al contratto in fa vore del terzo di cui all’art.
1411 c.c., ossia del destinatario delle merce, la come si desume dalla polizza di carico (Bill of landing), nella quale il destinatario (consignee) è quest’ultima società, nonché dall’ordine di consegna (delivery order) al depositario che, ricevendo il container dal vettore marittimo, assume l’impegno di consegnarlo del destinatario.
A proposito del ‘delivery order’, mero documento di legittimazione, va specificato che, contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE il suo rilascio non attua il trasferimento RAGIONE_SOCIALE disponibilità RAGIONE_SOCIALE merce al ricevitore; quindi, una volta emesso, l’impresa di sbarco continua a detenerla per conto del vettore fino a quando il ricevitore non ne ottenga il possesso materiale.
In quanto terza beneficiaria del contratto di deposito, la
aveva certamente acquistato, ai sensi dell’art. 1411 c.c., il diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALE consegna del container,ma, in applicazione del principio di relatività degli effetti contrattuali di cui all’art. 1372 c.c., non è mai divenuta parte di tale negozio. L’intervenuto provvedimento amministrativo di blocco e sequestro ha indubbiamente impedito alla di procedere alla consegna RAGIONE_SOCIALE merce all’acquirente, con la conseguenza che la non ha potuto beneficiare RAGIONE_SOCIALE prestazione finale.
Deve, inoltre, escludersi che l’avvio RAGIONE_SOCIALE procedura di sdoganamento che la ha affermato di aver avviato, in quanto rivolta alle autorità doganali, possa essere qualificato come ‘richiesta di riconsegna’ ai sensi degli artt. 454 cod. nav. e 1689 c.c., trattandosi di attività rivolta esclusivamente alla
pubblica amministrazione e non già al vettore o al depositario. La richiesta di sdoganamento, infatti, è ontologicamente distinta dalla richiesta di riconsegna, che presuppone un’interlocuzione diretta con il soggetto obbligato alla restituzione RAGIONE_SOCIALE merce. In ogni caso, come emerso in punto di fatto, la riconsegna non è mai stata richiesta in ragione dei controlli doganali e, per effetto, del provvedimento di blocco all’importazione e sequestro che ha definitivamente precluso all’acquirente qualsiasi poss ibilità di procedere al ritiro RAGIONE_SOCIALE merce. Vero è che in materia di trasporto è prevista una disciplina specifica, di cui all’art. 1689 c.c. in parziale deroga di quella generale prevista dall’art. 1411 c.c.,- secondo la quale il destinatario ha la possibilità di esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione e scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore, versando al vettore stesso il pagamento dei crediti derivanti dal trasporto degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate, divenendo a tutti gli effetti parte del rapporto contrattuale. Tuttavia, nel caso in disamina il titolo azionato è il contratto di deposito (e non quello di trasporto) che vede, come si è detto, in qualità di depositante, la di depositario la
e di terzo beneficiario la che dunque non assume la qualità di parte del contratto. Né il credito reclamato può riversarsi sulla quale ‘interessato al carico’, così qualificato, nel provvedimento amministrativo di blocco e sequestro RAGIONE_SOCIALE merce il soggetto su cui dovevano gravare le spese; al di là RAGIONE_SOCIALE non univoca definizione di ‘interessato al carico’ quale soggetto tenuto al pagamento delle colloca esclusivamente sul piano pubblicistico e riguarda il rapporto con
spese, siffatta individuazione di responsabilità si l’Autorità doganale e non il rapporto contrattual e dedotto in lite.
Alla luce delle osservazioni che precedono, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, il vettore, la e per essa la va condannata al pagamento in favore dell’appellante principale RAGIONE_SOCIALE somma di euro 45.356,0 0, oltre interessi moratori al tasso legale a titolo di corrispettivo per il deposito nonché per l’erogazione dell’elettricità, quantum mai contestato in primo grado dall’obbligata in tale sede individuata.
Deve invece rigettarsi la domanda, formulata dalla odierna appellante, per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., inerente al rimborso delle spese per il trasporto e la distruzione RAGIONE_SOCIALE merce avariata; essa, non trova titolo nel contratto azionato, trattasi pertanto di domanda nuova, come del resto incidentalmente affermato dal primo giudice con motivazione qui condivisa, trattandosi di credito, quello reclamato in detta memoria, avente natura risarcitoria, non dipendente dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali.
APPELLO INCIDENTALE –
Passando alla disamina dell’appello incidentale proposto dalla raccomandataria con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata per erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE domanda originariamente proposta ed omessa o contraddittoria motivazione sul punto.
Sostiene che il Tribunale, alle pag. 21 e 22 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, avrebbe ricostruito in modo non corrispondente alle sue allegazioni la natura RAGIONE_SOCIALE pretesa azionata in primo grado, affermando che essa avrebbe inizialmente proposto nei confronti dell ‘acquirente una domanda di risoluzione del contratto di trasporto e del contratto di noleggio del container, cui avrebbe successivamente rinunciato a seguito RAGIONE_SOCIALE riconsegna del contenitore, mostrando interesse al mantenimento del vincolo negoziale e pretendendone l’adempimento.
Secondo la prospettazione dell’appellante, infatti, la domanda proposta sin dall’atto introduttivo non aveva natura risolutoria, ma era diretta sin dall’origine a ottenere l’adempimento di un contratto atipico in virtù del quale il vettore mette a disposizione il container necessario allo stivaggio RAGIONE_SOCIALE merce destinata al trasporto, senza oneri per tutta la durata del viaggio fino al porto di destino, comprensivo del tempo necessario per lo svuotamento da parte del destinatario; in tale schema negoziale, prosegue l’appellante, il destinatario, avendo ricevuto il container in forza del buono di consegna rilasciato dall’agente marittimo, era obbligato a restituirlo non appena svuotato o, comunque, entro i termini di franchigia previsti dalla polizza di carico mentre, in caso di ritardo, doveva ritenersi obbligato al pagamento dei costi giornalieri ivi indicati sino alla riconsegna del bene.
L’appellante osserva che, una volta sopravvenuta in corso di causa la restituzione materiale del container, la domanda originariamente proposta, avente carattere di adempimento, sarebbe rimasta in piedi nella sola parte non ancora soddisfatta, ossia quella relativa al pagamento dei costi per il periodo di godimento del bene eccedente la franchigia documentale, come previsto dalla polizza di carico.
Sostiene, sul punto, che non sussiste alcuna incompatibilità tra la richiesta di restituzione del container e quella di adempimento, avendo l’azione avuto costantemente ad oggetto l’esecuzione del contratto atipico di noleggio, funzionalmente collegato al contratto di trasporto; la riconsegna intervenuta in corso di causa non eliderebbe, pertanto, il diritto al pagamento dei corrispettivi maturati per l’intero periodo di utilizzo del container durante la sosta presso il terminalista.
Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo affermato che la -quale destinatario indicato nella polizza di carico
-avesse richiesto la riconsegna del container, provveduto al pagamento di parte degli oneri maturati a destino e attivato i procedimenti di accertamento tecnico preventivo sullo stato del carico, ha tuttavia escluso che la medesima potesse dirsi subentrata anche negli obblighi nascenti dal collegato contratto di noleggio del contenitore e dunque legittimata passiva rispetto alla domanda di pagamento dei costi di noleggio maturati dopo la franchigia documentale, in quanto titolare del diritto alla riconsegna RAGIONE_SOCIALE merce e del container e, correlativamente, destinataria degli obblighi connessi alla restituzione dello stesso.
L’appellante richiama il passaggio RAGIONE_SOCIALE sentenza (pag. 25) in cui il Tribunale ha riconosciuto che, ai sensi dell’art. 1689 c.c., la destinataria RAGIONE_SOCIALE merce era subentrata nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di trasporto. Tuttavia, secon do l’appellante, la decisione avrebbe introdotto un’irragionevole distinzione, escludendo che il medesimo meccanismo di subentro si estendesse anche al contratto di locazione del container sul presupposto che la connessione tra i due negozi non avrebbe fatto venir meno la loro autonomia causale e che, pertanto, lo statuto disciplinare del trasporto non potrebbe applicarsi alla locazione.
Tale ricostruzione, a dire dell’appellante, sarebbe errata in quanto l’autonomia contrattuale non esclude la possibilità di applicare ad un contratto collegato la disciplina di quello principale, quando ciò sia reso opportuno dalla funzione perseguita dai negozi; secondo l’appellante, il collegamento tra il trasporto e la locazione del contenitore emergerebbe dal fatto che quest’ultima sarebbe diretta esclusivamente a consentire lo stivaggio e lo spostamento RAGIONE_SOCIALE merce, come confermato dalla previsione delle tariffe giornaliere riportate direttamente in polizza di carico, con struttura crescente dopo un periodo di franchigia.
Assume ancora l’appellante che la locazione del container, anche quando stipulata dal mittente, sarebbe comunque orientata all’interesse del destinatario, il quale, chiedendo la riconsegna RAGIONE_SOCIALE merce e del contenitore, subentrerebbe anche negli obblighi di restituzione del bene al vettore. Tale configurazione, prosegue l’appellante, sarebbe riconducibile allo schema del contratto a favore del terzo, nel quale l’adesione del destinatario manifestata nella specie attraverso la richiesta di riconsegna -comporterebbe l’assunzione sia dei diritti sia degli oneri derivanti dalla messa a disposizione del contenitore.
L’appellante deduce infine che, anche qualora si ritenesse esclusa la legittimazione dell’acquirente in relazione al contratto di locazione del contenitore, la destinataria sarebbe comunque tenuta a rispondere in ordine agli eventuali costi addebitabili al vettore dal terminal, quantomeno sul piano del rapporto di trasporto ex art. 1689 c.c., con riferimento alla domanda di manleva parimenti proposta in primo grado, specificando che, ove accolto l’appello principale RAGIONE_SOCIALE società terminalista, permarrebbe il proprio interesse all’esame RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva, essendo quest’ultima volta ad ottenere la rifusione di spese che l’appellante assume riconducibili non al contratto di locazione, bensì all’esecuzione del trasporto.
Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che non avrebbe fornito la prova del pregiudizio futuro da essa dedotto quale oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva, ritenendo per tale ragione la domanda indennitaria priva di adeguata specificazione. L’appellante rappresenta, invece, che la domanda era stata formulata in modo puntuale già nel ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., nel quale era stato espressamente chiesto di dichiarare l’obbligo di
di tenere indenne da ogni somma che fosse richiesta dal terminal portuale per la giacenza a terra del container e per
l’allacciamento elettrico, con indicazione dell’importo maturato sino al 30 aprile 2015 e dell’importo giornaliero successivo sino alla restituzione.
L’appellante soggiunge che, a seguito dell’intervento in giudizio RAGIONE_SOCIALE società terminalista, la domanda era stata ulteriormente precisata, chiedendo che la tenesse indenne da qualunque eventuale condanna che fosse pronunciata in favore RAGIONE_SOCIALE società interveniente; tali elementi, a suo dire, avrebbero reso la domanda indennitaria compiutamente determinata, sia quanto all’oggetto sia quanto al quantum, e lamenta che la sentenza impugnata non ne abbia tenuto adeguatamente conto, incorrendo così nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e in un vizio motivazionale.
Infine, con il quarto motivo, la deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la motivazione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale di sarebbe errata perché il giudice di primo grado, prima di entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda, avrebbe dovuto respingerla perché improponibile, sia per difetto di legittimazione passiva di in proprio -trattandosi di soggetto che agiva quale mero rappresentante ex lege RAGIONE_SOCIALE compagnia RAGIONE_SOCIALE-, sia per tardività RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria, atteso che la domanda sarebbe stata proposta oltre il termine annuale decorrente dalla riconsegna del carico, secondo quanto desumibile dal delivery order prodotto in atti.
L’appello incidentale è infondato.
Vanno esaminati congiuntamente il primo e il secondo motivo, quest’ultimo, limitatamente alle doglianze con le quali pure si censura il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento formulata dalla
alla
Essi sono del tutto infondati e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice vanno tenute ferme in questa sede, sebbene sulla base, in parte, di un diverso percorso argomentativo.
Orbene, alla luce delle contestazioni mosse dall’appellante, rimane ancora controversa la sussistenza in capo al vettore, la RAGIONE_SOCIALE e, per essa, alla rappresentante in Italia, la del diritto di agire nei confron ti dell’acquirente italiano, la per il risarcimento dei danni patiti a titolo di demurrage in forza del contratto di trasporto.
Come si desume dalla somma richiesta (determinata con riferimento ad euro 165 al giorno, costo del demurrage indicato nella polizza di carico), la pretesa creditoria RAGIONE_SOCIALE ha, invero, ad oggetto le c.d. ‘controstallie’ dette in gergo tecnico ‘demurrage’, ossia i costi maturati per l’utilizzo del container, quest’ultimo noleggiato, secondo la stessa prospettazione dell’appellante incidentale nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dalla venditrice egiziana che l’aveva, a mezzo dell’agente egiziano del vettore, la incaricata del trasporto (Cass. n. 12711/2012 Cass. n. 2186/1992);
Ciò posto, ritiene la Corte che il contratto dedotto in lite, con il quale la RAGIONE_SOCIALE ha fornito i contenitori su richiesta RAGIONE_SOCIALE venditrice egiziana, debba essere qualificato come contratto di locazione, autonomo rispetto al contratto di trasporto RAGIONE_SOCIALE merce e non rientrante tra le cd. prestazioni accessorie (Cass. 12888/2009, Cass. 4900/2011); detto contratto risulta inoltre indipendente dal contratto di trasporto, poiché permane anche dopo che quest’ultimo risulti concluso, dal momento dell’arrivo RAGIONE_SOCIALE merce a destinazione e fino a quando il contenitore oggetto di locazione non sia restituito. Resta pertanto da individuare l’obbligato al pagamento dei costi del demurrage pretesi dall’appellante incidentale nei confronti dell’appellata a titolo contrattuale, nella
prospettata qualità di locatrice del container in favore RAGIONE_SOCIALE mittente egiziana.
A tal fine è necessario esaminare i patti riportati nella polizza di carico (Bill of Landing), la quale, in quanto titolo rappresentativo RAGIONE_SOCIALE merce, funge sia da documento probatorio del contratto di trasporto sia da parametro per la determinazione degli oneri trasferiti al ricevitore, secondo quanto ribadito, tra le altre, dalla Cassazione (sent. nn. 1474/1967 e 14089/2014).
Dall’esame di questo documento deve escludersi che la
ossia il destinatario RAGIONE_SOCIALE merce, sia il soggetto obbligato al pagamento dei costi del demurrage.
Nella polizza di carico agli atti risulta, infatti, inserita la clausola penale ‘FREIGHT PREPAID’ la quale prevede che, nell’ipotesi in cui il carico non venga ricevuto, obbligato al pagamento di una somma di denaro giornaliera per l’immobilizzazione dei containers concessi in locazione, per ogni giorno successivo a quello previsto di franchigia è il mittente (shipper) o la controparte contrattuale del vettore) nel contratto di trasporto sarà responsabile RAGIONE_SOCIALE controstallia e dei relativi costi e spese. Stivaggio, carico, conteggio e sigillo a cura del mittente. (” In case the cargo is not received then the shipper or the contractual counter party of the carrier on the contract of carriage shall be responsible for the demurrage and the relevant costs and expenses. Shipper’s stow, load, count and seal )
Alla luce di tale clausola, pertanto, in caso di mancata ricezione del carico il responsabile del pagamento delle demurrage è lo shipper o la controparte contrattuale del vettore (che sarebbe quest’ultimo il vettore principale nell’ipotesi di sub trasporto ).
Detta previsione contrattuale, dunque, non lascia margini di dubbio in merito all’individuazione del soggetto obbligato al pagamento delle controstallie -nella specie il mercante egiziano nell’ipotesi in cui, come nella specie, il carico non è stato ricevuto; il riferimento a detta
circostanza è di carattere oggettivo e prescinde da ogni accertamento in merito alle cause che hanno dato luogo al mancato ritiro, nella fattispecie pacificamente non addebitabili al destinatario, ma derivante dall’adozione del provvedimento amministrativo di blocco all’importazione a causa RAGIONE_SOCIALE non conformità dei prodotti congelati arrivati in dall’Egitto, al controllo del PIF risultati decongelati e in cattive condizioni igienico sanitarie (v. provvedimento di non ammissione all’importazione).
Dovendosi escludere, dunque, che la sia il soggetto passivo dell’obbligazione dedotta in giudizio dalla raccomandataria del vettore, le censure dell’appellante si rivelano infondate e confermata la statuizione di primo grado con la quale è stata respinta la domanda di pagamento di detti costi formulata dalla
nei confronti RAGIONE_SOCIALE
Anche il terzo motivo è infondato.
L’appellante con esso tenta, inammissibilmente, di modificare il titolo contrattuale posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva, asserendo che essa è stata fondata sul contratto di trasporto e non di noleggio, invece, unico titolo posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta in primo grado che, del tutto carente sotto il profilo assertivo, ben avrebbe meritato di essere definita con una dichiarazione di inammissibilità, piuttosto che essere esaminata nel merito.
La censura, così come proposta, va pertanto dichiarata inammissibile.
Inammissibile è anche il quarto motivo dell’appello incidentale proposto dalla per difetto di interesse, trattandosi di parte totalmente vittoriosa in primo grado (Cass. nn. 658/2015, 7057/2010, 6519/2004, 206720/1996).
In ogni caso il motivo rimane assorbito dall’inammissibilità dell’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE
APPELLO INCIDENTALE
Procedendo infine alla disamina dell’appello incidentale proposto dalla quest’ultima con l’unico motivo di appello censura la decisione impugnata nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite tra la ed essa appellante dalla prima chiamata in causa, nei cui confronti la domanda è stata rigettata.
Assume l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione perché irrispettosa del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e fondata su argomentazioni non riconducibili alle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione secondo quanto disposto dall’art. 92 c.p.c.
L’appello è fondato.
In generale le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto.
Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’appellante incidentale avendo il Tribunale disatteso la sua domanda; sicché, rimasta ferma tale statuizione di rigetto, non si giustifica affatto la soluzione adottata dal primo giudice.
Né le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione -ossia i profili argomentativi RAGIONE_SOCIALE decisione e dell’indubbia controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni affrontate – appaiono effettivamente ravvisabili, quantomeno, nel rapporto tra la e
la
Le spese di primo grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri indicati dal D.M. n.55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, vanno pertanto, secondo soccombenza, poste interamente a carico RAGIONE_SOCIALE Va dato atto che non è stata rinvenuta
nel fascicolo di primo grado la nota spese che l’appellante ha asserito di aver depositato.
SPESE DI LITE
La riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, con riguardo al rapporto processuale tra la e l’ nella qualità di rappresentante del vettore, impone la rideterminazione anche delle spese di primo grado.
Esse, stante la soccombenza RAGIONE_SOCIALE vanno regolate sulla base del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e, liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa.
Essendo stata confermata in questa sede la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE la prima va condannata al pagamento in favore dell’appellata delle spese di lite del presente grado, li quidate come in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa.
Nel rapporto processuale tra la e la
stante la reciproca soccombenza, le spese di questo grado possono essere compensate tra le parti.
Nel rapporto processuale tra
e
quest’ultima, stante la sua soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore RAGIONE_SOCIALE causa.
Nel rapporto processuale tra ed nulla è dovuto a titolo di spese essendo stata questa evocata solo ai fini del litisconsorzio processuale.
Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti incidentali e
dell’ulteriore importo, da ciascuno dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile l’appello proposto dalla perché tardivo;
in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, condanna la nella qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE somma di euro 45.356,00, oltre interessi moratori al tasso legale, a titolo di corrispettivo per il deposito nonché per la somministrazione di energia elettrica;
3. condanna la nella qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore di
delle spese di lite che, per il primo grado, liquida in euro 286,00 per rimborsi ed euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cna come per legge, e per il secondo grado in euro 806,00 per rimborsi ed euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cna come per legge;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite di questo grado che liquida in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cna come per legge;
5. rigetta l’appello incidentale proposto dall’ nella qualità di raccomandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE
6. compensa le spese di lite del grado tra nella qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e
7. in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, condanna
al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore RAGIONE_SOCIALE spese che determina in euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cna come per legge;
8. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in euro 7.160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cna come per legge;
9. dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di nella qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in favore dell’erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame da ciascuna di esse dovuto.
Salerno, 12 marzo 2026
Il Consigliere estensore dr.NOME NOME del COGNOME
Il Presidente dr.ssa NOME COGNOME