Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4344 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23336-2018 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale
Oggetto
Contratto di colonia; giudicato
R.G.N. 23336/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 291/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava le opposizioni proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso un verbale ispettivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva disposto la loro cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disconoscendo il rapporto di colonia tra le stesse e il concedente COGNOME NOME.
Riteneva la Corte che la sentenza resa nei confronti di COGNOME non potesse avere efficacia di giudicato nei confronti delle odierne ricorrenti, rimaste estranee a quel giudizio.
Nel merito, la Corte ha considerato che gli elementi istruttori acquisiti non consentissero l’affermazione della sussistenza dei rapporti di colonia, essendo per un verso inattendibili i testi, e per altro verso rilevanti gli elementi portati dal verbale ispettivo, che concludevano per
un’attività svolta da tutti i familiari nella impresa di COGNOME.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con i due motivi di ricorso da trattare congiuntamente, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169 c.c. per avere la Corte escluso i contratti di colonia, come invece risultava dimostrato in giudizio. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato il giudicato formatosi in due giudizi, conclusisi con l’annullamento del verb ale ispettivo, resi nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME.
I motivi sono inammissibili.
La Corte d’appello, mediante accertamento in fatto, ha escluso che fosse fornita la prova di rapporti di colonia, non essendo dimostrato che vi fosse la ripartizione dei prodotti tra concedente e concessionarie, e risultando COGNOME titolare dell’impresa.
I motivi, a dispetto della rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.3 c.p.c., non muovono alcuna censura di violazione di legge ma criticano tale accertamento di fatto. Senonché, i vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e il ricorso non adduce alcun elemento di fatto decisivo che sia stato omesso dalla sentenza, ai
sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c., mostrandosi così inammissibile.
Inammissibilità sussiste anche rispetto all’ulteriore argomento del ricorso, fondato sull’esistenza di un giudicato a sé favorevole. Il ricorso non indica specificamente quale sarebbe il contenuto delle due sentenze favorevoli, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass.17310/20, Cass.26627/06). Peraltro, riguardo a COGNOME NOME, l’unica cui può porsi un problema di efficacia esterna del giudicato poiché NOME è terzo estraneo e il giudicato a lui favorevole non si estende alle parti del presente processo, il ricorso parla di un unico verbale di accertamento (n.NUMERO_DOCUMENTO) che sarebbe stato annullato nel giudizio chiusosi con sentenza asseritamente passata in giudicato e non annullato nel presente giudizio; il motivo però non allega che l’eccezione di giudicato fu proposta già dinnanzi alla Corte d’appello nonostante la sentenza impugnata abbia taciuto sulla questione. In tal modo, il motivo risulta inammissibile poiché giunge ad introdurre in questa sede una questione nuova (Cass.20694/18).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.