Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 4344  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23336-2018 proposto da:
NOME, COGNOME NOME, domiciliate in  ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  elettivamente  domiciliato  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale
Oggetto
Contratto di colonia; giudicato
R.G.N. 23336/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
dell’Istituto,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D’APPELLO  di  SALERNO,  depositata  il  09/05/2018 R.G.N. 291/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE:
In  riforma  della  pronuncia  di  primo  grado,  la  Corte d’appello di Salerno rigettava le opposizioni proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso un verbale ispettivo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva disposto la loro cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disconoscendo  il  rapporto  di  colonia  tra  le  stesse  e  il concedente COGNOME NOME.
Riteneva la Corte che la sentenza resa nei confronti di COGNOME  non  potesse  avere  efficacia  di  giudicato  nei confronti delle odierne ricorrenti, rimaste estranee a quel giudizio.
Nel  merito,  la  Corte  ha  considerato  che  gli  elementi istruttori acquisiti non consentissero l’affermazione della sussistenza dei rapporti di colonia, essendo per un verso inattendibili i testi, e per altro verso rilevanti gli elementi portati  dal  verbale  ispettivo,  che  concludevano  per
un’attività  svolta  da  tutti  i  familiari  nella  impresa  di COGNOME.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con i due motivi di ricorso da trattare congiuntamente, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169 c.c. per avere la Corte escluso  i  contratti  di  colonia,  come  invece  risultava dimostrato  in  giudizio.  Inoltre,  la  Corte  non  avrebbe considerato il giudicato formatosi in due giudizi, conclusisi con l’annullamento del verb ale ispettivo, resi nei confronti di COGNOME COGNOME COGNOME.
I motivi sono inammissibili.
La Corte d’appello, mediante accertamento in fatto, ha escluso che fosse fornita la prova di rapporti di colonia, non essendo dimostrato che vi fosse la ripartizione dei prodotti  tra  concedente  e  concessionarie,  e  risultando COGNOME titolare dell’impresa.
I  motivi,  a  dispetto  della  rubrica  intitolata  all’art.360, co.1, n.3 c.p.c., non muovono  alcuna censura di violazione  di  legge  ma  criticano  tale  accertamento  di fatto.  Senonché, i vizi relativi all’accertamento in  fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e il ricorso non adduce alcun elemento di fatto decisivo che sia stato omesso dalla sentenza, ai
sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c., mostrandosi così inammissibile.
Inammissibilità sussiste anche rispetto all’ulteriore argomento del ricorso, fondato sull’esistenza di un giudicato a sé favorevole. Il ricorso non indica specificamente quale sarebbe il contenuto delle due sentenze favorevoli, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass.17310/20, Cass.26627/06). Peraltro, riguardo a COGNOME NOME, l’unica cui può porsi un problema di efficacia esterna del giudicato poiché NOME è terzo estraneo e il giudicato a lui favorevole non si estende alle parti del presente processo, il ricorso parla di un unico verbale di accertamento (n.NUMERO_DOCUMENTO) che sarebbe stato annullato nel giudizio chiusosi con sentenza asseritamente passata in giudicato e non annullato nel presente giudizio; il motivo però non allega che l’eccezione di giudicato fu proposta già dinnanzi alla Corte d’appello nonostante la sentenza impugnata abbia taciuto sulla questione. In tal modo, il motivo risulta inammissibile poiché giunge ad introdurre in questa sede una questione nuova (Cass.20694/18).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.