Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31474 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
5125/2021 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimata
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4174/2019 pubblicata in data 10/08/2020, n.r.g. 4402/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
OGGETTO: contratto di apprendistato professionalizzante – limiti di età anagrafica – violazione – conseguenze
1.NOME COGNOME aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto di apprendistato professionalizzante in data 01/04/2009 e con scadenza al 09/03/2010.
Deduceva la nullità e/o l’illegittimità e/o l’inefficacia di tale contratto per violazione dei limiti d’età previsti dalla legge, per violazione dell’art. 12 CCNL servizi integrati e multiservizi in tema di limiti quantitativi e stabilizzazione del personale, nonché per violazione degli obblighi legali in tema di formazione professionale.
Allegava altresì l’intervenuto cambio appalto in cui era prima impegnata la sua datrice di lavoro, sicché ai sensi dell’art. 4 CCNL di categoria, aveva diritto ad essere assunta alle dipendenze dell’impresa subentrata, RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto adìva il Tribunale di Napoli per ottenere la declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia di tale contratto, la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’01/04/2009 alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, l’accertamento del suo diritto ad essere assunta per cambio appalto dal RAGIONE_SOCIALE, la conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE ad assumerla con diritto all’inquadramento nel 2^ livello e mansioni di addetta alla reception/servizi di portierato, la condanna delle due società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni da lei non percepite.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma.
3.- Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale capitolino, si costituiva il solo RAGIONE_SOCIALE ed eccepiva l’improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, nonché la carenza di legittimazione passiva e la mancanza di valida impugnazione dell’atto interruttivo del rapporto di lavoro presso RAGIONE_SOCIALE.
Indi il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e la rigettava nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Quel Giudice rilevava che a fronte del decreto di fissazione dell’udienza di riassunzione emesso in data 14/03/2014 per l’udienza del 30/09/2014, la ricorrente aveva richiesto la notifica solo in data 05/09/2014, quindi in violazione del termine di comparizione previsto dall’art. 415 c.p.c., sanato
dal RAGIONE_SOCIALE che si era costituito, ma non da RAGIONE_SOCIALE, che non si era costituito. Affermava l’impossibilità di concedere un termine per la rinnovazione della notifica, in quanto incompatibile con i principi regolatori del rito del lavoro. Affermava poi che il diritto al passaggio alle dipendenze del nuovo appaltatore presuppone l’esistenza del rapporto di lavoro presso l’originaria appaltatrice, mentre nella specie il rapporto di lavoro era terminato il 09/03/2010, sicché mancava l’indefettibile presupposto; aggiungeva che in ogni caso il nuovo appalto era stato affidato a RAGIONE_SOCIALE e poi da questa al RAGIONE_SOCIALE, nonché da quest’ultimo alla consorziata RAGIONE_SOCIALE; si tratta di società di capitali aventi ognuna autonoma e distinta personalità giuridica, sicché difettava la legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE, posto che l’impresa subentrante, ai sensi dell’art. 4 CCNL sul cambio appalto, va individuata nella RAGIONE_SOCIALE.
4.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla COGNOME.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
è fondato il primo motivo di gravame, posto che ha errato il Tribunale nel non disporre la rinotifica della riassunzione a RAGIONE_SOCIALE, poiché trova applicazione analogica l’art. 291 c.p.c., considerato che la notifica, sia pure tardiva, vi era stata;
in ogni caso è possibile in questo grado decidere nel merito la lite, posto che RAGIONE_SOCIALE si è costituita nel presente grado ed ha chiesto la decisione nel caso di ritenuta fondatezza del primo motivo di gravame;
nel resto l’appello è infondato;
quanto all’asserita violazione dell’art. 49, co. 2, d.lgs. n. 276/2003 (secondo cui il contratto di apprendistato può essere stipulato con soggetti di età compresa fra i diciotto ed i ventinove anni), è vero che alla data del 10/04/2009, di stipula del contratto di apprendistato con RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente, nata il DATA_NASCITA, aveva 30 anni e 47 giorni; è altresì vero che, ai sensi dell’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003, l’acquisizione di personale dipendente impiegato
nell’appalto, a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge o di CCNL, non costituisce trasferimento d’azienda;
ma è pur vero che la Suprema Corte ha più volte ribadito che il lavoratore deve vedersi riconosciuta la continuità giuridica del rapporto di lavoro originario;
nel caso di specie la COGNOME è stata assunta in data 10/03/2008 dalla RAGIONE_SOCIALE, quando aveva 29 anni, sicché quell’assunzione era legittima ai sensi dell’art. 12 CCNL, e tale resta anche rispetto al successivo rapporto di apprendistato con la RAGIONE_SOCIALE, posto che fra il primo ed il secondo periodo di apprendistato non vi è stata interruzione superiore ad un anno, come previsto nell’art. 1 cit.; infine il rapporto di apprendistato non è durato oltre i 24 mesi previsti dall’art. 12 cit., sicché legittimamente poteva e doveva essere continuato presso l’impresa subentrante, alle cui dipendenze il period o di apprendistato precedente veniva computato ai fini del completamento del periodo massimo, purché l’addestramento si riferisse alla medesima attività;
nel caso in esame nessuna deduzione è stata svolta dalla lavoratrice in ordine all’eventuale mutamento dell’attività c ui era stata adibita;
quanto all’asserita violazione della clausola di contingentamento, secondo cui le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori che abbiano completato il loro contratto di apprendistato nell’arco dei 24 mesi precedenti, l’interpretazione preferibile è quella di riferire tale percentuale all’intera compagine aziendale e non ai dipendenti addetti allo specifico appalto;
per il resto l’appellante non ha adeguatamente censurato le ragioni addotte dal Tribunale per rigettare le sue domande.
5.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.- RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.
7.- RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 49, co. 1, d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale
ritenuto sussistente un unico rapporto di apprendistato e quindi insussistenti due distinti contratti di apprendistato, con conseguente rispetto del limite di età anagrafica;
omesso di esaminare l’ulteriore deduzione della lavoratrice circa il mancato espletamento del percorso formativo, ossia dell’insegnamento necessario per conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.
La censura sub a) è fondata.
Dalla stessa ricostruzione in fatto operata dai Giudici d’appello si evince che la vicenda in esame non ha dato luogo ad un trasferimento d’azienda, unica fattispecie legale in cui il rapporto di lavoro resta quello originario e si verifica solo un mutamento soggettivo del datore di lavoro.
Ne consegue che se i rapporti di apprendistato sono stati due, in quanto quello con RAGIONE_SOCIALE è stato costituito mediante un nuovo contratto, distinto ed ulteriore rispetto a quello che in data 10/03/2008 aveva dato luogo al rapporto di apprendistato con la RAGIONE_SOCIALE, ciascuno soggiace ai limiti -anche di età -propri della fattispecie utilizzata. Ed è stato accertato dagli stessi Giudici d’appello che alla data del secondo contratto (10/04/2009) la COGNOME avesse oltre trent’anni.
Le clausole contrattual-collettive utilizzate dalla Corte territoriale per giustificare la sua decisione non depongono nel senso dell’unicità del rapporto giuridico, ma, al contrario, proprio postulando la duplicità dei rapporti e dei relativi atti negoziali genetici, sono volte ciononostante a salvaguardare l’anzianità del lavoratore, stabilendo che anche nel successivo rapporto all’apprendista sia riconosciuto il periodo di apprendistato già svolto in precedenza presso altro datore di lavoro. Qualora il rapporto di lavoro fosse stato unico ed unitario non vi sarebbe stato alcun bisogno di tale clausola, sicché l’opzione ermeneutica della Corte territoriale si rivela errata.
Peraltro, proprio sul presupposto dell’estinzione del precedente rapporto di lavoro alle dipendenze della c.d. impresa uscente questa Corte di
legittimità ha affermato il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso nei confronti della predetta impresa qualora manchi nel contratto collettivo una previsione espressa che escluda la corresponsione di tale indennità (Cass. ord. n. 27140/2024; Cass. n. 1148/2014).
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, restando assorbita la censura sub b).
2.- In accoglimento del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va altresì corretta laddove indica l’appellante con il nome di ‘NOMENOME piuttosto che quello esatto di ‘NOMENOME.
3.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 12 CCNL di settore per avere la Corte territoriale ritenuto rispettato il limite di contingentamento ivi previsto.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 4 CCNL di settore per avere la Corte territoriale ritenuto non adeguatamente censurato con l’appello il capo della sentenza di primo grado, con cui era stato escluso il diritto della lavoratrice al passaggio alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e per quanto di ragione il primo, dichiara assorbito il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 14/10/2025. La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME