Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1254 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1254 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7787/2022 r.g., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RCF di NOME COGNOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1423/2021 pubblicata in data 17/01/2022, n.r.g. 783/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, deduceva di avere stipulato in data 07/11/2013 un contratto formalmente di procacciamento di affari per tre anni con RAGIONE_SOCIALE, rinnovabile tacitamente di anno in anno, per procurare affari presso le aziende di cui all’allegato 1 al contratto.
OGGETTO: agenzia – indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.
Aggiungeva di essersi obbligato anche a individuare nuove e diverse aziende per promuovere la vendita dei prodotti di cui al medesimo allegato 1.
In data 28/05/2019 aveva ricevuto comunicazione di disdetta del contratto con effetto dal 07/11/2019.
Pertanto adìva il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia dal 07/11/2013 al 07/11/2019, del suo diritto all’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c. o dell’AEC, nonché la condanna della società mandante al pagamento della somma di euro 17.174,10 a titolo di risarcimento del danno per l’omessa iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e per l’omesso versamento in suo favore dei contributi previdenziali, a causa dell’errato inquadramento del rapporto.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società, rigettava le domande. Quel Giudice riteneva che il carattere a tempo indeterminato non significasse stabilità e continuità della prestazione; non vi era un vero e proprio diritto di esclusiva; non esisteva una zona o un ambito di clientela assegnato; non esisteva un obbligo del COGNOME di promuovere contratti; l’indicazione del ricorrente come agente nelle fatture inviate ai clienti non era sufficiente; il fatturato procurato negli anni era di ammontare variabile e ciò contrastava con la stabilità e l’obbligatorietà dell’attività; le vendite, pure arrivate a 1,5 milioni di metri lineari l’anno, andavano rapportate ai circa 100 milio ni di metri lineari prodotti all’anno dalla società; sebbene il nomen iuris non fosse vincolante, tuttavia non se ne poteva prescindere, anche considerando che, come documentato dalla società, era stato il ricorrente ad inviare la proposta di contratto; la documentazione prodotta dal ricorrente non dimostrava lo svolgimento di attività promozionale.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dal COGNOME, dichiarava che fra le parti era intercorso un rapporto di agenzia e condannava la società a pagare all’appellante la somma di euro 56 .767,39 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c., mentre nel resto confermava la decisione di primo grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
secondo la giurisprudenza di legittimità, i caratteri distintivi dell’agenzia sono la stabilità e la continuità del rapporto e dell’attività dell’agente volta alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata;
nel caso in esame questi tratti distintivi emergono dalla documentazione prodotta dall’appellante, da cui risulta in maniera chiara come egli non si limitasse a raccogliere ordini e neppure in maniera sporadica ed episodica;
in particolare il consistente numero degli affari promossi e conclusi; dalle mail si evince una costante collaborazione del COGNOME, un costante confronto anche per incrementare il fatturato; il COGNOME elaborava pure strategie come ad esempio lettere da inviare ai potenziali clienti, fatte proprie dal responsabile della società; le fatture provvigionali dimostrano per loro sistematicità una fonte stabile di guadagno; l’art. 3 del contratto dimostra il carattere di esclusiva con riferimento a tutte le aziende di cui all’allegato 1; l’attività di promozione come prevista dall’art. 1.1 del contratto;
quanto al diritto all’indennità ex art. 1751 c.c., i suoi presupposti fattuali emergono dal prospetto riepilogativo (doc. 38), relativo ai risultati raggiunti dall’appellante corrispondenti agli ordini eseguiti in costanza di rapporto e prodotti in giudizio (docc. da 20 a 37);
tale prospetto dimostra come, grazie all’apporto dell’appellante, la società registrava vendite per circa 1.500.000 metri lineari all’anno;
questi dati, riportati nel prospetto, sono stati confermati dal legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE nel corso del libero interrogatorio;
la circostanza per cui la società continui a trarre vantaggi dalle vendite effettuate tramite l’appellante risulta dalla comunicazione via email di RAGIONE_SOCIALE del 27/09/2019 (doc. 47) ed è stata confermata dal legale rappresentante della società in sede di libero interrogatorio;
in mancanza di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’appellante, la relativa somma va posta ad oggetto della condanna.
4.- Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta ‘violazione ed erronea applicazione’ dell’art. 1742 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente individuato gli elementi costitutivi del contratto di agenzia.
Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile.
E’ infondato, laddove i Giudici d’appello, contrariamente all’assunto del ricorrente, si sono uniformati ai criteri distintivi elaborati da questa Corte di legittimità per individuare l’agenzia e distinguerla dal procacciamento d’affari. In particolare, si è più volte affermato che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l’obbligo dell’agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell’ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni (ex multis Cass. ord. n. 23214/2024)
Il motivo è poi inammissibile, laddove tende a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento degli elementi accertati in fatto (come il diritto di esclusiva per i clienti dell’allegato 1 al contratto concluso fra le parti), riservato al giudice di merito e quindi interdetto in sede di legittimità.
2.Con il secondo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione ed erronea applicazione’ dell’art. 1751 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente quantificato l’indennità di cessazione del rapporto.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo il titolo del motivo sembra limitare le censure alla
liquidazione dell’indennità; invece tutto il suo sviluppo è teso a contrastare il convincimento raggiunto dalla Corte territoriale circa l’esistenza dei presupposti fattuali ai quali l’art. 1751 c.c. condiziona il diritto all’indennità ivi prevista, primo fra tutti il sensibile aumento degli affari della preponente.
In secondo luogo la ricorrente, attraverso il vizio della violazione di legge, tende surrettiziamente a sollecitare a questa Corte una valutazione di fatto circa la sussistenza di quei presupposti, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito ( ex multis Cass. ord. n. 6037/2024).
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 20/11/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME