Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11558 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10558-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati
Oggetto
CONTRIBUTI RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 10558/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1508/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/03/2017 R.G.N. 969/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, previo positivo accertamento dell’esistenza d ei rapporti di agenzia intercorsi tra la società attuale ricorrente e altre società, alla stregua delle plurime emergenze istruttorie e delle carenti risultanze a sostegno dell’opposta tesi della sussistenza di rapporti di procacciamento d’affari, ha ritenuto sussistente l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE anche per agenti operanti in forma societaria, come nella specie, ed ha escluso esservi doppia imposizione;
ricorre avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE, con l’unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, con il quale si deduce violazione dell’art. 1742 cod.civ. in ordine alla valutazione, in termini di rapporti di agenzia, dei rapporti intercorsi con cinque società;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria;
l’Ufficio del Pubblico ministero non ha rassegnato conclusioni scritte.
CONSIDERATO CHE
il ricorso è inammissibile perché si devolve, allo scrutinio di legittimità, a dispetto della rubrica, un riesame del merito e rimane, pertanto, inadeguatamente contrastato il positivo accertamento della natura dei rapporti intercorsi;
costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, solo nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo;
il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi e’, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., fra tantissime e più recenti, Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);
vale anche ricordare che la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c., soltanto in caso di violazione dei criteri astratti e generali fissati da questa Corte ai fini della individuazione della fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto (come tale – si ripete – sindacabile nei ristretti limiti segnati dall’art. 360, n. 5, c.p.c.) l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, poiché reso attraverso la valutazione delle risultanze processuali (v., fra le altre, Cass. n. 801/2021 che richiama Cass. n. 8687/2018 e Cass. n. 14160/2014);
in definitiva, non è stata adeguatamente censurata la sentenza della Corte territoriale che si è correttamente conformata agli orientamenti di questa Corte in ordine ai caratteri distintivi dell’agenzia rispetto al procacciamento di affari, che, in estrema sintesi, sono da individuare nella continuità e stabilità dell’attività dell’agente, nella mancanza di vincolo di stabilità e nell’episodicità o occasionalità dell’attività di procacciatore di affari (cfr., fra le altre e più recenti, Cass. n. 22524/2021; Cass. n. 801/2021; Cass. 16565/2020; Cass. n. 10055/2016; Cass. n. 35740/2022;
segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nell’ Adunanza camerale del 25 ottobre 2023