Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34180-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Agenzia –
Pagamento provvigioniindennitàrecesso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 225/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 437/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, promotore finanziario con contratto di agenzia a tempo indeterminato dell’11.3.2008, adiva il Tribunale di Pesaro per sentire accertare che alla ex preponente RAGIONE_SOCIALE erano addebitabili plurimi inadempienti contrattuali tali da giustificare il recesso immediato per giusta causa, comunicato nel settembre 2013, e per sentire rivendicare il pagamento delle indennità di mancato preavviso e di fine agenzia nonché il pagamento del ‘bonus 2’, del management fee e delle provvigioni conseguenti al trasferimento di polizze ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel portafoglio RAGIONE_SOCIALE.
Nel contraddittorio delle parti, ove la società spiegava domanda riconvenzionale obiettando che il RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non rientrava tra quelli collocabili dall’agente in quanto non inclusi nel contratto di agenzia, l’adito Tribunale condannava la ricorrente al pagamento della indennità sostitutiva di mancato preavviso avendo escluso la giusta causa di recesso immediato; condannava, poi, la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle seguenti somme: euro 10.000,00 per compensi provvigionali calcolati in via equitativa; euro 11.200,00 a titolo di indennità di fine agenzia; applicando, poi, la compensazione giudiziale, il primo giudice condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma finale di euro 4.960,29 oltre accessori.
La Corte di appello di Ancona, con la sentenza n. 225/2019, sui gravami proposti da entrambe le parti, eliminava la statuizione di condanna disposta a carico della RAGIONE_SOCIALE; condannava NOME COGNOME a pagamento della somma di euro 17.239,71 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso; condannava la COGNOME, infine, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I giudici di seconde cure, in sintesi, rilevavano che: a) nulla spettava alla RAGIONE_SOCIALE per la gestione del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che non era oggetto del rapporto contrattuale con la RAGIONE_SOCIALE e ciò a partire dal primo contratto di agenzia; b) la condotta di RAGIONE_SOCIALE di ricostituire al più presto nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE il portafoglio degli investitori nel RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ poteva fare sorgere in capo all’agente solo una aspettativa di fatto di conseguire un risultato non tutel ato dall’ordinamento giuridico; c) non vi erano i presupposti di fatto e di diritto, essendo stata la somma di euro 10.000 offerta dalla RAGIONE_SOCIALE solo a titolo di proposta transattiva nel corso del giudizio di primo grado, per ritenere provato il diritto della COGNOME, onerata della relativa prova, per ottenere il pagamento delle provvigioni; d) gli elementi acquisiti agli atti di causa escludevano la giusta causa del recesso della COGNOME comunicato nel settembre del 2013, per cui nulla era dovuto a titolo di indennità ex art. 1751 cc all’agente nel mentre la preponente, non recedente, aveva diritto al pagamento della indennità di mancato preavviso; e) la mancanza di ogni inadempimento della RAGIONE_SOCIALE rendeva altresì infondate le richieste di risarcimento dei danni avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a undici motivi cui resisteva con controricorso il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cpc e dell’art. 115 co. 2 cpc, in relazione all’art. 31 co. 2 del D.lgs. n. 58 del 1998, per avere la Corte territoriale, esercitando i poteri istruttori sulla base del proprio sapere privato, confuso le questioni relative al vincolo del monomandato di cui al citato art. 31 con la diversa questione della titolarità del portafoglio dopo la cessazione del rapporto tra agente e preponente,
che ricorreva nel caso in esame, e per avere escluso, quindi, in modo non corretto, il cd. ‘rigiro di portafoglio’.
Con il secondo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. n. 5 cpc, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla pretesa di pagamento delle provvigioni, e cioè che il fatto costitutivo del diritto dell’agente era rappresentato dalla conclusione dell’affare (e non dal risultato utile conseguito) e che, nella fattispecie dalla documentazione prodotta e dalla prova per testi era possibile evincere non solo la allegazione e la identificabilità degli affari conclusi ma anche la loro conclusione grazie all’opera di essa NOME, della loro effettiva ‘esecuzione’ da parte di RAGIONE_SOCIALE e del loro successivo storno delle polizze RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 115 cpc, per essere incorsa la Corte territoriale in diversi e gravi errori di percezione su circostanze che avevano formato oggetto di discussione tra le parti.
Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 cc, per avere la Corte territoriale, in relazione al chiesto riconoscimento delle provvigioni ordinarie e del Bonus 2 sul RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, male valutato i fatti e le risultanze istruttorie.
Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cc, per non avere la Corte distrettuale attribuito alle e-mail prodotte in atti e alla circolare relativa alla riunione managers del 24.3.2010, effetto equivalente all’inserimento in seno all’Allegato A del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si critica l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla omessa analisi e dalla omessa valutazione della presenza di precise istruzioni da parte di RAGIONE_SOCIALE sul trasferimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo, proposto in via subordinata, si sostiene, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione degli artt. 115 e 112
cpc, per omessa pronuncia sul punto relativo alla esistenza di istruzioni scritte sulla gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ottavo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1748, 1749, 1175 e 1375 cc, nonché degli artt. 1358, 1359 e 1356 cc, per avere erroneamente affermato la Corte territoriale che, stante la discrezionalità della preponente in ordine all’assegnazione di altri prodotti, oltre a quelli contrattualmente previsti, l’agente su questi prodotti non avrebbe potuto vantare alcuna pretesa ex art. 1748 cc, in violazione delle disposizioni in tema di clausole vessatorie e di previsione di condizione meramente potestativa.
Con il nono motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 cc, per avere la Corte di appello erroneamente escluso, in virtù della ritenuta discrezionalità della preponente in ordine al l’assegnazione di altri prodotti all’agente, la lesione dell’interesse economico patrimoniale del promotore finanziario.
Con il decimo motivo si argomenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 cc e ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 115 cpc, per avere la Corte di merito, attraverso una inesatta lettura delle risultanze processuali, escluso la ricorrenza della giusta causa nel recesso immediato intimato da esso agente alla RAGIONE_SOCIALE.
Con l’undicesimo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 e 2697 cc in ordine alla ritenuta mancata prova sia sull’inadempimento della preponente che sulla possibilità di ricondurre il collocamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’operato della COGNOME, in un contesto in cui l’offerta della proposta transattiva offerta dalla RAGIONE_SOCIALE in corso di causa appariva cospicua.
Il ricorso non è fondato e si richiamano le argomentazioni del precedente di questa Corte (n. 13528/2023), per quello che qui rileva, rese in una fattispecie analoga a quella del presente giudizio.
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è infondato.
15. Nella parte di motivazione attinta da tale censura la Corte territoriale non ha certamente violato l’art. 113, primo comma, c.p.c., a termini del quale il giudice è tenuto a pronunciarsi secondo diritto; né si è avvalsa della propria scienza privata oppure ha formato il proprio convincimento in base ad elementi non acquisiti al processo, in violazione dell’art. 115 c.p.c., come invece asserisce la ricorrente.
Al contrario, la Corte ha premesso che la domanda della ricorrente era ‘diretta a conseguire i trattamenti provvigionali ed i bonus maturati in costanza di rapporto con specifico riferimento al RAGIONE_SOCIALE finanziario denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di cui è pacifica la provenienza dal portafoglio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., a seguito di reclutamento di promotori, condotta da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE nel 2008, che vide, tra gli altri, l’odierna ricorrente transitare da una all’altra RAGIONE_SOCIALE di intermediazione finanziaria’. Ha, poi, considerato pacifica la circostanza ‘che nel marzo 2008 il rapporto tra le parti ebbe origine proprio in virtù della promessa della RAGIONE_SOCIALE convenuta di acquisire a sé il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già appartene nte a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.a., presso cui all’epoca lavorava la ricorrente, in modo da ‘trascinare’ presso RAGIONE_SOCIALE S.p.a. il portafoglio dei clienti che avevano acquistato detto RAGIONE_SOCIALE per il tramite di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE Il successo di siffatta operazione non avrebbe potuto prescindere dalla formale convenzione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’offerta alla prima, da parte della seconda di quei servizi di investimento che fino ad allora erano stati forniti da RAGIONE_SOCIALE attraverso l’attività di promozione della ricorrente. La Corte di merito, perciò, risulta essersi avvalsa di specifiche risultanze del processo, corrispondenti peraltro a quanto prospettato dalla stessa attrice nel ricorso introduttivo, secondo la quale la cennata promessa riguardava la stipula di ‘apposita convenzione’ tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che di fatto intervenne ‘solo nel febbraio 2010’, vale a dire, poco meno di 2 anni dopo la conclusione del contratto di agenzia inter partes in data 11.3.2008.
Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale ha tratto la conclusione che, prima che intervenisse tale convenzione tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, la ‘promessa’ della prima, ossia, quella che diventò la nuova società d’intermediazione finanziaria (in l uogo della RAGIONE_SOCIALE) per i prodotti della seconda società (appunto c.d. RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) inducesse una mera aspettativa di fatto della RAGIONE_SOCIALE, già promotrice finanziaria per conto della precedente società d’intermediazione per quei prodott i, di riottenere il relativo portafoglio, onde includerlo nella raccolta utile ai fini del calcolo delle provvigioni ma nel suo rapporto di agenzia con RAGIONE_SOCIALE.
Né la stessa Corte ha violato l’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58/1998.
Nel giungere alla conclusione suddetta, infatti, la Corte territoriale ha sì tratto argomento anche da tale previsione, che nel testo vigente ratione temporis (vale a dire, dopo le modifiche ad opera dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 164/2007), recitava al secondo periodo: ‘L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto’. Ma si è riferita nella stessa chiave anche a ll’art. 1751 c.c.
Rispetto, infatti, al promotore finanziario (poi divenuto consulente finanziario) che svolgeva tale attività fuori sede in veste di agente, come nel caso di specie (sarebbero state praticabili in alternativa le forme del lavoro subordinato o del mandato: cfr. sempre il comma 2 dell’art. 31 d.lgs. n. 58/1998 al primo periodo, nel testo vigente all’epoca), l’incarico allo stesso si configurava appunto quale c.d. ‘monomandato’, come rilevato dalla Corte d’appello.
Quest’ultima, allora, ha condivisibilmente osservato che il portafoglio clienti gestito dal promotore finanziario presso la casa madre non rappresenta, alla cessazione del mandato, una ricchezza definitivamente acquisita al patrimonio del primo, di cui egli possa disporre a proprio piacimento, poiché la collocazione presso il cliente di un RAGIONE_SOCIALE finanziario è fatta dal promotore, in costanza di mandato, pur sempre nell’interesse e per conto della RAGIONE_SOCIALE.
Anche questa Corte, infatti, ha ritenuto che alla cessazione del rapporto di agenzia, l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio (così Cass. civ., sez. lav., 24.1.2006, n. 1286).
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.
Essi attingono anzitutto una ratio decidendi ulteriore e distinta, presente nell’impugnata sentenza, che, come ivi esplicitato, attiene al ‘piano fattuale’, sotto lo specifico aspetto del difetto di allegazione da parte dell’attrice dei singoli affari inerenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, co nclusi grazie all’intervento della promotrice.
Si tratta, infatti, di una seconda ragione di rigetto dell’appello principale della RAGIONE_SOCIALE e, per contro, di accoglimento dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, essendosi visto che la stessa Corte aveva già escluso che il c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rient rasse nell’oggetto del mandato agenziale inter partes .
Ebbene, tale ratio decidendi aggiuntiva non è stata comunque ammissibilmente aggredita dalla ricorrente in questa sede.
Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio a ttinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).
Quando la Corte territoriale ha ritenuto l’assoluta carenza, in seno al ricorso di primo grado, di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato, segnatamente circa gli affari conclusi grazie all’intervento della promotrice, ha chiaramente espresso un giudizio, neppure sulle prove offerte o richieste dall’attrice, ma specificamente riferito al piano deduttivo, vale a dire, circa i fatti sui quali si fondava tale domanda in relazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come peraltro riconosce la stessa ricorrente.
Si è in presenza, perciò, di una precisa valutazione, che non può essere censurata in questa sede con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., in quanto riguarda il contenuto e l’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio.
E parimenti inammissibile è il terzo motivo che in relazione alla stessa parte della sentenza prospetta un errore di percezione della Corte d’appello, che sarebbe caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, mentre la Corte d’appello avev a espresso un giudizio sulla carente esposizione della causa petendi in fatto nel ricorso introduttivo del giudizio con precipuo riferimento al credito vantato per il ridetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
I motivi dal quarto all’ottavo, riguardanti tutti la gestione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il diritto, comunque, alle provvigioni anche in assenza di espressa indicazione nella fonte regolatrice del rapporto, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono anche essi non meritevoli di accoglimento perché la Corte di merito ha ritenuto che, a mente dell’univoco tenore della clausola di cui all’art. 3.3. del Contratto di Agenzia sottoscritto dalle parti nel marzo 2008, il promotore avrebbe potuto promuovere e collocare presso il pubblico, e per conto della RAGIONE_SOCIALE, esclusivamente i prodotti finanziari tassativamente indicati nell’Allegato A, e la società preponente sarebbe stata libera di decidere, nel corso del rapporto, quali prodotti finanziari assegnare o togliere all’agente, ed altresì posto che nell’Allegato A il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non figurava tra quelli collocabili.
La stessa Corte ha, poi, diffusamente motivato tale valutazione, anche in relazione al contenuto letterale di parte dell’Allegato C al contratto di agenzia.
La chiara ratio decidendi della Corte territoriale è in definitiva che il portafoglio relativo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse rimasto estraneo ai prodotti finanziari collocabili a cura della promotrice finanziaria in veste di agente perché non contemplato nel contratto di agenzia il cui oggetto era specificato in appositi allegati al relativo testo.
E va da sé che il diritto dell’agente alle provvigioni ex art. 1748 c.c. può maturare solo in relazione a quanto già rientri nell’oggetto del contratto.
Come si è visto, la Corte d’appello ha anche accertato che la società preponente sarebbe stata libera di decidere, nel corso del rapporto, quali prodotti finanziari assegnare o togliere all’agente.
La ricorrente assume che, in relazione alla convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE poi perfezionatasi il 10.2.2010, avrebbe eccepito che l’omesso inserimento del RAGIONE_SOCIALE nell’Allegato A costituiva grave violazione dei canoni di correttezza e buona fede, applicabili pure a fronte dell’eventuale esercizio di dir itti potestativi attribuiti alla preponente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quella relativa al portafoglio clienti, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguar e il rapporto alle esigenze delle parti, così come tali esigenze possono mutare durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede (così Cass. civ., sez. lav., 2.7.2015, n. 13580; e in termini analoghi id., sez. II, 20.10.2021, n. 29164, in relazione a modifiche delle clau sole relative all’ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni).
Non risulta, tuttavia, che l’attuale ricorrente per cassazione nei gradi di merito avesse dedotto che tale omesso inserimento del portafoglio in questione nell’Allegato A al contratto di agenzia sarebbe stato nella specie contrario ai doveri di correttezza e buona fede; men che meno risulta che ella avesse eccepito la nullità delle clausole relative allo ius variandi a riguardo attribuito alla preponente, che riconosce presenti nel contratto di agenzia, in quanto reputate integranti condizione meramente potestativa, come attualmente sostenuto.
Secondo quanto riconosce, infatti, la stessa ricorrente e ritenuto nell’impugnata sentenza, ella in sede d’appello si era limitata ad evidenziare l’errore del giudicante nel non rilevare che, dopo la stipula della convenzione nel febbraio 2010, spettava a RAGIONE_SOCIALE inserire i prodotti RAGIONE_SOCIALE nell’Allegato A; così sembrando profilare solo un obbligo della controparte a riguardo, obbligo escluso dalla Corte territoriale appunto in base al potere di modificare o meno le clausole in questione, attribuito alla preponente.
Pertanto, in particolare l’ottavo motivo di ricorso presenta profili d’inammissibilità, ponendo ora in sede di legittimità questioni giuridiche del tutto nuove in quanto non trattate nei gradi di merito.
È infine inammissibile anche il dedotto il vizio di omessa pronuncia che, secondo l’orientamento di questa Corte, può determinare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante a fini di cui all’art. 360, n. 4 stesso codice, solo se configurato esclusivamente con riguardo a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass., sez. un., 18.12.2001, n. 15982).
Quello che la ricorrente, invece, assume non essere stato deciso dalla Corte di merito integrava, secondo quanto dalla stessa dedotto, solo uno degli elementi costitutivi della sua domanda.
Il nono motivo è inammissibile sia perché non pertinente all’impianto decisorio della gravata sentenza sia perché contiene questioni nuove (la tematica, per esempio, degli obblighi di protezione
nei confronti dell’agente) in relazione alle quali non è stato specificato il ‘dove’, il ‘come’ ed il ‘quando’ le stesse siano state sottoposte, negli esatti termini riproposti nel presente ricorso, anche ai giudici di merito.
Il decimo e l’undicesimo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Va premesso che, nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall’art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell’economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente, tanto da non consenti re la prosecuzione, ‘anche provvisoria’, del rapporto (Cass. n. 1376/2018).
Orbene, la gravata sentenza è in linea, in punto di diritto, con il principio sopra esposto e, con un accertamento di fatto, esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione, e pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha rileva to che l’intera vicenda contrattuale intercorsa tra le parti dimostrava l’insussistenza del detto inadempimento della preponente nella gestione del portafoglio RAGIONE_SOCIALE.
Quanto, poi, alla asserita violazione degli artt. 1749 cc e 2697 cc, denunciata dalla ricorrente perché la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza degli elementi per sostenere l’inadempimento di non scarsa importanza della preponente agli obblighi contrattualmente assunti, aveva ritenuto che l’agente non aveva offerto elementi per ritenere, in sostanza, incongrua la proposta conciliativa avanzata dalla società, deve richiamarsi il principio di
legittimità secondo cui, in materia di contratto di agenzia, il diritto dell’agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall’art. 1749 c.c. può sì essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall’azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull’istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata (così Cass. civ., sez. lav., 10.8.2018, n. 20707), come nel caso che ci occupa. Inol tre, pur in considerazione di quanto previsto dall’art. 1749 c.c., si è ritenuto che istanze di esibizione in giudizio, da parte dell’agente, non possano rivestire finalità meramente esplorative (cfr. nella motivazione Cass. n. 20707/2018 ora cit., nonché id. n. 14968/2011 cit. dalla Corte territoriale).
Pertanto, anche queste presunte violazioni di norme di legge, come formulate, sono insussistenti.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2024.