Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35154 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17943-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME LA CORTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
Oggetto
R.G.N. 17943/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5937/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2017 R.G.N. 1504/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 10.1.17 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 2.3.10 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’RAGIONE_SOCIALE per contributi dovuti per lavoratori qualificati quali agenti.
In particolare, la detta sentenza del tribunale era stata riformata dall’appello , con sentenza poi cassata da Cass. n. 1974 del 2016, che aveva precisato i tratti distintivi tra il rapporto di agente e quello di procacciatore.
Avverso la nuova sentenza della corte territoriale, la società propone oggi ricorso per due motivi, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso lamenta l’insufficiente valutazione del materiale probatorio acquisito e l’omessa valutazione di fatti decisivi.
Il secondo motivo deduce la conseguente violazione degli articoli 1742 e seguenti del codice civile.
Premesso che siamo in presenza di una doppia pronuncia conforme in relazione al quale non è ammesso il ricorso per cassazione per vizio motivazionale ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., va detto a monte che il ricorso è inammissibile, non essendo dato modo di comprendere se la doglianza attenga al profilo motivazionale della sentenza (di cui sembra peraltro che la parte lamenti più una insufficienza che una inesistenza della motivazione) o anche a pretese violazioni di legge, che non sono state peraltro affatto indicate.
In ogni caso, il motivo è inammissibile anche perché, sotto lo schermo del mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sollecita in realtà un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, del tutto precluso in sede di legittimità.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese
generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio