Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32292 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29117/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2494/2019 depositata il 17/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
NOME COGNOME ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2494 del 2019 della Corte di appello di Venezia esponendo, per quanto qui ancora importa, che:
-era stato convenuto in giudizio da NOME COGNOME per ottenere la ripetizione di un ritenuto indebito, integrato dal pagamento della somma versata dal terzo garante in relazione a un contratto di affitto per lo sfruttamento di un terreno a uso cava di pietra;
-l’attore aveva allegato che non era stata rilasciata l’autorizzazione regionale in voltura da diversi titolari, in specie NOME COGNOME, sicché il contratto si era sciolto non avendo potuto avere esecuzione;
-il deducente si era costituito in giudizio controdeducendo che la differente ragione della restituzione del terreno era stata l’esaurimento della cava, sicché non vi era alcun indebito nell’escussione dell’apposita garanzia, laddove erano altresì dovuti in via riconvenzionale i maggiori danni per le inadempienze risultate, e in particolare: l’eliminazione di una strada di accesso senza realizzazione di un ingresso alternativo; l’estrazione abusiva da porzioni di terreno non oggetto di contratto;
-il Tribunale aveva accolto la prospettazione e la domanda principale, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui il contratto non aveva avuto esecuzione, come evincibile, oltre che dalla mancata voltura, anche dal mancato pagamento dei relativi canoni;
resiste con controricorso NOME COGNOME; le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che :
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 153, 345, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo di pronunciarsi sulle istanze di rimessione in termini per produzione cartolare depositate telematicamente il 22 giugno 2016 e il 6 settembre 2018, che avevano avuto ad oggetto documenti, dichiarati invece tardivi, da cui era emerso che la Regione aveva dato il nulla osta alla voltura dell’autorizzazione allo sfruttamento della cava, sicché NOME COGNOME non aveva dato séguito alla stessa per sua decisione potestativa, dal che avrebbe dovuto evincersi un celato accordo con i precedenti titolari della licenza amministrativa ai fini dello sfruttamento della cava fino al suo esaurimento, in violazione degli obblighi contrattuali di correttezza con il deducente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, 345, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato la decisione in modo meramente apparente senza prendere posizione sui documenti di cui alla prima censura da cui era emersa la colposa condotta contrattuale imputabile a NOME COGNOME;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 1375, 1175, 1358, 1359, 1453, 1292, 1615, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che NOME COGNOME aveva violato l’impegno contrattuale alla voltura amministrativa, così sfruttando clandestinamente la cava;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato travisando il contenuto della prova testimoniale di NOME COGNOME, da cui emergeva l’accordo con NOME COGNOME per lo sfruttamento della cava, e del documento
che quietanzava il saldo di ogni debenza economica, pertanto maturata, quanto al contratto indicato come risolto;
Considerato che :
i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili;
l’assunto sotteso a tutte le censure in questione è quello per cui i documenti dichiarati tardivi, e oggetto d’istanze di rimessione in termini, avrebbero palesato nel processo che la Regione aveva dato il nulla osta amministrativo alla voltura dell’autorizzazione allo sfruttamento della cava, cui NOME COGNOME non avrebbe dato séguito violando specifici impegni contrattuali oltre che i generali obblighi negoziali di buona fede e correttezza, celando un accordo, in particolare una società di fatto, con i precedenti titolari per la medesima attività, ed eludendo i propri impegni con l’odierno ricorrente;
ma queste allegazioni non si dimostra compiutamente in ricorso che siano state specificatamente svolte e implementate nelle conclusioni davanti alla Corte di appello con relative deduzioni e richieste di accertamento in fatto, posto che non si riporta, nell’atto di gravame, il contenuto degli atti processuali con cui si sarebbero sollevate, con conseguente inammissibilità per novità della questione sottesa;
parte ricorrente riporta il contenuto di una missiva della Regione, indicata come compresa nella documentazione in parola (pag. 10 del ricorso), e riferisce, senza riportarne invece il tenore, deduzioni affermate come correlate, mentre nelle conclusioni in secondo grado, anch’esse riportate (pag. 11), nonostante il rinvio ai documenti di cui alla nota di deposito del 22 giugno 2016, si fa richiamo, anche per la pretesa al risarcimento dei danni, alle sole inadempienze costituite dall’attività di eliminazione della strada di
accesso ed estrazione abusiva di materiale, originariamente sottese pure alla domanda riconvenzionale;
non emerge, cioè, quando e come sarebbe stata dedotta l’inadempienza correlata alla mancata voltura, ovvero se negli stessi termini e con la stessa prospettiva assertiva svolta in questa sede;
infatti, sono inammissibili per aspecificità, ovvero per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);
tale principio è applicabile, quale norma che regola i generali requisiti di ammissibilità del ricorso, anche nell’ipotesi di ‘errores in procedendo’ (cfr. Cass., 06/09/2021, n. 24048, Cass., 29/09/2017, n. 22880);
ciò posto, al contempo deve osservarsi che, in ogni caso, il nulla osta alla voltura non costituiva l’unico atto necessario all’esecuzione del contratto tra le parti oggi in causa, poiché era evidentemente necessario un accordo con i precedenti titolari dell’autorizzazione amministrativa, sicché, posto anche quanto si sta per dire in ordine all’ultima censura, l’ipotesi del patto in danno dell’odierno deducente rimane meramente tale, e dunque gli stessi documenti si mostrano privi di potenziale decisività;
conclusivamente, con i motivi in scrutinio si richiede una nuova lettura istruttoria, con accertamento su nuove allegazioni, in misura estranea al giudizio di legittimità;
il quarto motivo è inammissibile;
la questione dei limiti di deducibilità del travisamento, ‘in iure’, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanze del 29 marzo 2023 n. 8895 e del 27 aprile 2023 n. 11111, ma nella concreta fattispecie il tema non è comunque astrattamente ipotizzabile;
infatti, non vi sono elementi per affermare un palese, inequivoco fraintendimento, oltre ogni plausibilità (cfr. poi Cass., 21/12/2022, n. 37382 e Cass., 06/04/2023, n. 9507), della lettura della deposizione e del documento riportati;
non si tratta, in altri termini, di risultanze informative probatorie, tali ritenute dal giudice di merito, prive di ogni possibile o immaginabile connessione con le fonti appartenenti al processo, ovvero non, in questo senso, di un’ assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi probatori, i contenuti informativi tratti dal giudice stesso;
l’escussione testimoniale è stata letta, in modo parimenti plausibile, dal Collegio di seconde cure, nel senso che si trattava dell’anticipazione di alcune attività in fatto funzionali all’esecuzione contrattuale in senso proprio poi non intervenuta (pag. 8 della sentenza gravata);
e il documento è stato interpretato, analogamente, nel senso che non vi erano debenze economiche residuate dal contratto sciolto (stessa pag. 8);
residua un diverso apprezzamento del complessivo materiale istruttorio, che si traduce, ‘parte qua’, in una richiesta di riesame del merito come detto estranea alla presente sede di legittimità;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del controricorrente, liquidate in euro 7.000,00 oltre a 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie al 15% e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023.