Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12199 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento» e ‘la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all’amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato» (Cass. 1° marzo 2023, n. 6193) » sicché « declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell’art. 12, co. 3, prima parte al ‘contratto collettivo
nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria’ ed al relativo ‘trattamento giuridico -economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto »;
pertanto, come precisato da Cass. 23887, 23860 e 23716 del 2024 citt. « sulla scorta della richiamata giurisprudenza, non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che «si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano» (Cass. n. 6193/2023 cit.) » e ciò valga anche sul piano della compatibilità costituzionale della regolazione, in quanto da intendere come limitata ai profili economici ed al richiamo di una contrattazione soltanto diversa da quella ordinariamente propria del pubblico impiego privatizzato (v. ancora Cass. 10811/2023 cit.);
3.2
come già precisato nei precedenti appena citati e sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è altresì opportuno rilevare che « la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 3 del 2010 da parte dell’art. 32 della l.r. n. 45 del 2012. Infatti, l’art. 23 della l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo dell’art. 12 della l.r. n. 3 del 2010, un comma (2- quinquies), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell’agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridicoeconomico e assicurativo-previdenziale». Ma, anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 dell’art. 12 della legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di
introduzione nel medesimo art. 12 dell’analogo comma 2 -quinquies), occorre considerare che il citato art. 32 della l.r. n. 45, nell’abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono». Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato »;
ciò è stato detto in relazione all’abrogazione dell’art. 12, co. 3 della menzionata legge regionale -riguardante il personale originariamente assunto dall’ARIF ma vale per identiche ragioni anche per l’ipotesi di cui al comma 5 e dunque per gli operai trasferiti dalla Regione e rispetto ai quali vi fosse stata l’opzione per il CCNL privatistico;
4.
infine, con il quinto motivo è addotta la violazione (art. 360 n-. 3 c.p.c.) dell’art. 6 del d. lgs. ( rectius , d.l.) n. 78 del 2010, nonché dell’art. 1, co. 3, della legge n. 196 del 2009 e dell’art. 14 delle preleggi;
4.1
sempre i precedenti sopra citati (Cass. 23887, 23860 e 23716 del 2024 citt.) hanno concordemente ritenuto e va qui ribadito che le disposizioni dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, «il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire» (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione -anche con riguardo ai pertinenti richiami della giurisprudenza della Corte costituzionale -si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.). In definitiva, la semplice invocazione del contenuto dell’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento dalla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola della contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge »
4.2 detto altrimenti -ed essendo palese che una nota ministeriale come quella citata dall’Agenzia di certo non ha alcun rilievo normativo -la disciplina richiamata nel motivo non è in sé ostativa all’applicazione in favore dei dipendenti ARIF soggetti al contratto privatistico delle clausole collettiva sull’indennità chilometrica; 5.
il ricorso per cassazione va dunque integralmente disatteso e le spese del grado seguono la soccombenza;
nella memoria il controricorrente muove rilievi critici rispetto alla compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla Corte d’Appello, ma sul punto non vi è da pronunciare, non essendo stato proposto il – necessario – ricorso incidentale e mancando quindi la rituale impugnazione per cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro