Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23223/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in Roma presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1067/2023 de lla Corte d’Appello di Bari, depositata il 5.6.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1827.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bari, confermando la decisione del Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda proposta da ll’ attuale controricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto al pagamento di un maggior importo, rispetto a quanto spontaneamente pagato dalla datrice di lavoro, a titolo di indennità chilometrica a ristoro RAGIONE_SOCIALEa spesa per raggiungere il luogo di lavoro con un proprio automezzo.
Nel giudizio di merito si è discusso , tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa corretta interpretazione -ai sensi RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva applicabile agli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALEforestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE -del concetto di «centro di raccolta», rilevante al fine del calcolo RAGIONE_SOCIALEa distanza chilometrica rispetto al luogo di lavoro. Tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, deciso in entrambi i gradi in senso favorevole ai RAGIONE_SOCIALE, non è però qui oggetto di censura.
Il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, è invece concentrato sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità a ll’ attuale controricorrente, in quanto dipendente di un ente pubblico non economico, RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vigente in ambito privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALEagraria e, in particolare, del CCNL 7.12.2010 e del CIRL 10.6.2014.
Il lavoratore si è difeso con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c.
Lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale è iniziato in data 18.6.2024 e, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sospensione di tutte le RAGIONE_SOCIALE disposta dal Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALEa Corte a causa RAGIONE_SOCIALEa situazione verificatasi nel palazzo RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, è proseguito in data 27.6.2024 come da provvedimento del Presidente del Collegio in data 19.6.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. : nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione del principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c. e per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4, c.p.c. ; motivazione assente, apparente, manifestamente e irriducibilmente contraddittoria».
La ricorrente s ostiene che la Corte d’ Appello, pur non contestando la natura di ente pubblico non economico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, avrebbe omesso di motivare in diritto la ritenuta applicabilità RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del lavoro privato, limitandosi a constatare il fatto che la stessa RAGIONE_SOCIALE ha sempre applicato il CCNL dei RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e il Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE -CIRL, pagando spontaneamente l’indennità chilometrica «sebbene in misura ridotta» rispetto alla pretesa del lavoratore.
1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la Corte d’Appello , non ha inteso discostarsi dal principio per cui «nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto» e dunque non ha violato l’ art. 113, comma 1, c.p.c.
Per quanto riguarda la motivazione, è pur vero che il giudice d’appello non ha indicato le norme di diritto su cui si fonda l’asserita applicabilità al rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di tipo privatistico, ritenendo sufficiente rilevare la circostanza che tale applicabilità era stata data per pacifica sia nel giudizio di primo grado, sia nella precedente prassi operativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Tuttavia, la carenza di motivazione in diritto non costituisce un vizio autonomamente rilevante ai fini di un ricorso per cassazione, potendo la Suprema Corte sostituire alla motivazione carente o errata la motivazione corretta, qualora il dispositivo sia comunque conforme al diritto (art. 384, comma 2, c.p.c.; v. Cass. S.U. n. 21712/2004; Cass. nn. 4863/2020; 13435/2006; 16640/2005; 13358/2004; 11883/2003).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .: falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALEagraria del 7.12.2010 e RAGIONE_SOCIALE‘art . 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 10.6.2014. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 , comma 2, lett. L, Cost.; violazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001».
Sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere applicabili alla fattispecie in esame il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria del 7.12.2010 e il relativo CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria, perché la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva RAGIONE_SOCIALEo Stato a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 117 , comma 2, lett. L, Cost., essendo riconducibile alla materia «ordinamento civile» e vincolando anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata.
Ribadisce che RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico non economico, il che determina l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni, in forza di quanto espressamente disposto all’art. 1, mentre i l comma 2 specifica che per pubbliche amministrazioni si intendono anche «gli enti pubblici non economici regionali».
In definitiva, secondo la ricorrente, il rapporto di lavoro in esame è riconducibile allo schema del rapporto di lavoro pubblico in quanto intercorre con un ente pubblico ed è posto in essere al fine di soddisfare fini istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘Ente.
Strettamente connesso al secondo è il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia, « in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.: la violazione degli artt. 2, comma 2, 40 e 40 -bis del d.lgs. n. 165/2001. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria del 7.12.2010 e del l’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 23 del CIRL RAGIONE_SOCIALE di categoria del 10.6.2014».
RAGIONE_SOCIALE sostiene che la natura pubblicistica del rapporto non consente di applicare l’invocato istituto RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione di una indennità di percorrenza chilometrica, in quanto previsto da una contrattazione di secondo livello privatistica ed in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 2, 40 e 40 -bis del d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva di diritto pubblico, in cui la rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale è riservata all’ARAN.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione tra di loro, sono infondati.
4.1. Questa Corte ha già avuto modo di ricordare che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva del settore privato agli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria dipendenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni « affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il ‘RAGIONE_SOCIALE, per fronteggiare le esigenze relative all ‘ esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ‘ ed era stato stabilito che ‘ Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro e da quelle sul collocamento ‘. » (Cass. n. 6193/2023).
E tale disciplina si poneva a sua volta in continuità con le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 205 del 1962, che già in precedenza aveva consentito all ‘ amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato (Cass. S.U. nn. 3465/1998 e 24670/2009).
A seguito del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe competenze dallo Stato alle Regioni, anche queste ultime si sono dotate di normative analoghe, tra le quali rientrano la l.r. RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE n. 3 del 2010, istitutiva RAGIONE_SOCIALEa «RAGIONE_SOCIALE», e, in particolare, il suo art. 12, comma 3, secondo cui: « Al personale operaio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e
assicurativoprevidenziale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE» .
In sostanza, mentre agli operai già dipendenti RAGIONE_SOCIALEa Regione a tempo indeterminato («operai già inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2») «si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali» , agli operai assunti dall’RAGIONE_SOCIALE , di cui alla lettera b) del precedente comma 2 (tra i quali, come accertato in sentenza, l’ attuale controricorrente), «si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria».
Ma anche a livello RAGIONE_SOCIALE è stata più di recente, e in termini ben più ampi, ribadita la tradizionale possibilità di ricondurre questo settore del lavoro pubblico alla contrattazione collettiva privatistica con l’art. 7 -bis , del d.l. n. 120 del 2021, convertito in legge n. 155 del 2021, il quale prevede: «per gli addetti ai lavori agricoli e RAGIONE_SOCIALE assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l ‘ esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE-agrarie, di gestione
forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarieflorovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione RAGIONE_SOCIALE e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro privatistico un rappresentante RAGIONE_SOCIALEe regioni».
Tale disposizione, con il riferimento ai vincoli di spesa e integrando la compagine datoriale in ambito sindacale con un rappresentante degli enti pubblici di riferimento, si è fatta carico di allineare il moRAGIONE_SOCIALEo, pur nella sua confermata specificità, a quello generale proprio del d.lgs. n. 165 del 2001.
4.2. Più precisamente, sui limiti RAGIONE_SOCIALEa compatibilità tra siffatta disciplina speciale per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria dipendenti degli enti pubblici non economici e i principi che regolano il pubblico impiego contrattualizzato questa Corte si è recentemente pronunciata proprio con riguardo a un dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, quindi, alla legislazione speciale RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10811/2023; conf. Cass. n. 21006/2023).
Si è quindi statuito -e qui si intende ribadire -che « l ‘applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico ». Di conseguenza, « il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, co mma 3, prima parte al ‘contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALEagraria’ ed al
relativo ‘trattamento giuridico -economico e assicurativoprevidenziale’ va inteso come strettamente inerente … alle qualifiche di inquadramento dei RAGIONE_SOCIALE ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto . … Viceversa, non può operare, per la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 d. lgs. 165/2001, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio di fatto RAGIONE_SOCIALEe corrispondenti mansioni superiori ».
4.3. Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore invoca -sulla base di una legge RAGIONE_SOCIALE che la prevede -l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva di diritto privato con riferimento a una norma che riguarda il « trattamento economico ivi previsto » (rimborso chilometrico). Sicché, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa richiamata giurisprudenza , non sussiste alcun impedimento all’applicazione di quella contrattazione collettiva, che « si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai RAGIONE_SOCIALE operano » (Cass. n. 6193/2023 cit.).
4.4. Sebbene nel ricorso non si faccia riferimento in alcun modo alla relativa questione, è opportuno rilevare che la fondatezza dei sopra esposti argomenti non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art . 12, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010 da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45 del 2012.
Infatti, l ‘art. 23 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 36 del 2017, ha poi inserito, nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 3 del 2010, un comma (2quinquies ), il quale nuovamente prevede che: «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, RAGIONE_SOCIALE ‘ agenzia si applica il contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE per gli addetti ai lavori di sistemazione RAGIONE_SOCIALE-forestale e RAGIONE_SOCIALE-agraria, con
conseguente applicazione del relativo trattamento giuridicoeconomico e assicurativo-previdenziale».
Ma, anche per quanto riguarda il periodo intermedio tra il 2012 (anno di abrogazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 3 del 2010) e il 2017 (anno di introduzione nel medesimo art. 12 RAGIONE_SOCIALE ‘analogo comma 2 -quinquies ), occorre considerare che il citato art. 32 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n. 45, nell’ abrogare l’esplicito riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, dispose anche che «al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avvia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, un ‘ apposita procedura di informazione e di consultazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e RAGIONE_SOCIALEe confederazioni alle quali esse aderiscono».
Dunque, con la previsione di una nuova procedura di informazione e di consultazione con le medesime organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali precedentemente applicati, anche la norma introdotta nel 2012 implicava la perdurante applicazione dei contratti collettivi di diritto privato.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, «in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. : violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 78/2010; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 3, legge n. 196/2009 ; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 preleggi» .
Assume che la sentenza impugnata viola l’art. 6 , comma 12, del d.lgs. n. 78 del 2010, secondo cui «gli articoli 15 RAGIONE_SOCIALEa legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive»
5.1. Il motivo è infondato, perché non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza -evidenziata nella sentenza impugnata -che le disposizioni RAGIONE_SOCIALE ‘art. 6 del d.lgs. n. 78 del 2010 «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio RAGIONE_SOCIALE, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica», come si legge nel successivo comma 20 del medesimo articolo. Pertanto, « il vincolo per le Regioni non è diretto ma va inserito nella determinazione complessiva del tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire » (v., sul punto, Cass. n. 31881/2018, alla cui più ampia motivazione -anche con riguardo ai pertinenti richiami RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale -si rinvia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.).
In definitiva, la semplice invocazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010 non basta per dare fondamento alla censura secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dato applicazione a una clausola RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva divenuta inefficace in forza di quella disposizione di legge.
Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , stante l’esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.800 per compensi , oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa