SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 5169 2025 – N. R.G. 00003693 2024 DEPOSITO MINUTA 27 11 2025 PUBBLICAZIONE 27 11 2025
NNUMERO_DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del AVV_NOTAIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Velletri (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Frascati (RM), INDIRIZZO C.F.
ATTORE
RAGIONE_SOCIALEro rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Torino, INDIRIZZO
CONVENUTI
Conclusioni di parte attrice:
accertato il grave inadempimento al contratto di RAGIONE_SOCIALE e l’intervenuta risoluzione di quest’ultimo con la società ‘ già ‘ voglia dichiarare, ai sensi dell’articolo 9 del contratto di mutuo, l’intervenuta risoluzione del contratto di prestito finalizzato; e quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione:
disporre la restituzione a carico della parte resistente di tutte quante le somme pagate a quest’ultima a decorrere dal 15/12/2021 e fino alla definizione del presente ricorso, oltre il diritto ad essere liberato dal pagamento di tutte quante le ulteriori somme che matureranno dopo la decisione della presente controversia secondo il piano di ammortamento qui prodotto, oltre la somma di Euro 514,50;
con condanna di parte resistente alla refusione di tutte quante le spese di lite .
Conclusioni di parte convenuta:
Rigettare tutte le domande proposte dal Signor nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l’effetto, accertare che nulla deve al ricorrente a nessun titolo, per tutti i motivi di cui in narrativa; di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese
con vittoria generali, IVA e CPA nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell’emananda sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione dei fatti rilevanti
Il 24 ottobre 2018, il sig. stipulava contestualmente, con la società due distinti contratti: un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e installazione di un ‘impianto a risparmio energetico’, comprensivo di kit domotico, kit RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, kit monitoraggio, e altri accessori, presso l’immobile del cliente, al prezzo di € 13.500,00; un contratto di ‘efficientamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ avente ad oggetto l’efficientamento di 3000 kW/h per la durata di 20 anni.
RAGIONE_SOCIALEestualmente il ricorrente sottoscriveva con la un contratto di finanziamento finalizzato a coprire il costo del servizio offerto da e descritto come ‘IMPIANTI RISP. ENERG. IN DETR. IMPIANTO RISPARMIO ENERGETICO’ per l’importo complessivo di € 13.500,00, che veniva corrisposto direttamente da a
In data 29 novembre 2021, il sig. riceveva comunicazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, gestore del servizio elettrico nazionale, con la quale veniva informato dell’intervenuta risoluzione del contratto di dispacciamento tra RAGIONE_SOCIALE e il consorzio RAGIONE_SOCIALE, società consortile che gestiva per conto di il dispacciamento dell’energia elettrica. A decorrere dal 26 novembre 2021, la fornitura di energia elettrica presso l’abitazione del sig. veniva pertanto assicurata dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cessando così la fornitura da parte di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente inviava quindi ad una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, contestando il grave inadempimento contrattuale; la missiva non veniva recapitata. Analoga contestazione veniva indirizzata a (società di nuova costituzione in cui era conferita la ), senza esito, risultando entrambe le società cancellate dal Registro delle Imprese. RAGIONE_SOCIALE
A seguito di tali eventi, parte attrice, contestava formalmente a l’intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi del relativo articolo 9 (sostanzialmente riproduttivo dell’art. 125 quinquies TUB), chiedendo la restituzione delle rate già
pagate, il riconoscimento del diritto ad essere liberato dal pagamento delle somme residue secondo il piano di ammortamento, nonché la restituzione delle ulteriori somme corrisposte.
contestava integralmente le domande attoree, deducendo in sintesi: che il contratto di finanziamento era finalizzato esclusivamente all’acquisto di un impianto di risparmio energetico (sistema di domotica), come da documentazione trasmessa da ; che il contratto di somministrazione di energia elettrica non era mai stato trasmesso né conosciuto da la quale non aveva alcun coinvolgimento nella fornitura di energia; che il bene oggetto del contratto di appalto era stato regolarmente consegnato e installato, senza che risultasse allegato o provato alcun grave inadempimento; che, pertanto, non sussistevano i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 125 -quinquies TUB, né per la risoluzione del contratto di finanziamento; RAGIONE_SOCIALE
2. Il quadro giuridico di riferimento
Il legislatore nazionale, nel recepire la normativa europea, adottava all’art. 121 TUB, la seguente definizione di ‘contratto di credito collegato’ : un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito .
La sussistenza dei requisiti dell’art. 121 TUB implica che, ai sensi de ll’art. 125 -quinquies TUB, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile con la conseguenza che la risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
Il collegamento negoziale di fonte legale ex art. 121 TUB è un istituto non perfettamente coincidente con il collegamento negoziale in senso tecnico , che secondo il consolidato insegnamento della Cassazione presuppone sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal
punto di vista causale (Sentenza n. 11974 del 17/05/2010). L’esistenza di tale collegamento può determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, così che le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia o alla risoluzione dell’uno possano ripercuotersi sugli altri (sentenza n. 8410 del 25/08/1998).
3. Il rapporto contrattuale realizzato con la stipulazione dei due contratti con RAGIONE_SOCIALE
Sulla base delle risultanze di causa è possibile affermare l’esistenza di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il contratto di ‘efficientamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e il contratto di appalto stipulati tra la parte attrice ed . RAGIONE_SOCIALE
I due contratti, infatti, sotto il profilo oggettivo sono funzionali alla realizzazione di un’operazione economica unitaria, consistente nel miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione del sig.
mediante l’installazione del c.d. kit RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nella fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili erogata da RAGIONE_SOCIALE
Sotto il profilo soggettivo emerge il comune intento delle parti di coordinare i due negozi, desumibile da diversi elementi: il contratto d’appalto individua il ‘Kit RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ come componente essenziale per la fornitura, mentre il contratto di power sharing ne disciplina in dettaglio utilizzo, gestione e responsabilità. La contestuale stipulazione dei due contratti è dunque funzionale al conseguimento di un risultato economico unitario e complesso che trascende gli effetti tipici dei singoli negozi, identificandosi nel miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile con conseguenti benefici economici per il committente , al quale era garantita l’erogazione senza costi aggiuntivi di un certo quantitativo di energia su base annua.
Tale fine ulteriore assume una propria autonomia anche sul piano causale, poiché la realizzazione del risultato unitario di cui sopra costituisce l’interesse pratico perseguito dalle parti, ottenibile soltanto mediante il coordinamento tra i due contratti.
Ciò premesso, ed a prescindere dalla qualificazione giuridica adottata, l’operazione negoziale posta in essere dalle parti risulta riconducibile ad un appalto, avente ad oggetto la realizzazione delle preliminari operazioni di efficientamento dell’impianto presente nell’ immobile (attraverso la fornitura e installazione del c.d. ‘impianto a risparmio energetico’ ) , a seguito del quale si instaura un rapporto di somministrazione, nel corso del quale si obbliga ad erogare a favore dell’attore energia elettrica, dietro il pagamento di un prezzo determinato come segue: una quota fissa, pari ad € 13.550,00, versata al momento della realizzazione dei lavori di efficientamento, garantisce la RAGIONE_SOCIALE
somministrazione di un quantitativo sino a 3000 kWh/annui per 20 anni; i consumi eccedenti vengono fatturati a parte.
Da tale qualificazione giuridica discende l’impossibilità di ravvisare un collegamento negoziale di fonte legale ex art. 121 TUB tra i suddetti contratti ed il finanziamento stipulato con
Ciò è espressamente precluso dall’art. 122 TUB, ai sensi del quale le disposizioni in materia di contratti collegati non si applicano ai contratti di somministrazione ed ai contratti di appalto, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulla risoluzione del contratto di finanziamento di cui all’art. 125 quinquies TUB.
4. Il rapporto tra i contratti stipulati con ed il finanziamento RAGIONE_SOCIALE
Esclusa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina del TUB in materia di inadempimento nel credito al consumo, resta da valutare se sia possibile affermare la risoluzione del contratto di finanziamento sulla base di una diversa previsione.
Viene in rilievo, al riguardo, l’art. 9 del contratto di finanziamento stipulato con il quale prevede che in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato . L’articolo in parola riporta pedissequamente il contenuto del citato art. 125 quinquies TUB con la rilevante differenza che il contratto di finanziamento stipulato dalle parti non esclude l’operatività dell’art. 9 in caso di contratti di appalto o di somministrazione.
Occorre quindi domandarsi se, in forza del collegamento negoziale esistente tra i due contratti stipulati dall’attore con , l’inadempimento del fornitore ex art. 9 possa essere valutato avendo riguardo alla complessiva struttura negoziale e non solo al contratto di appalto. Secondo l’insegnamento giurisprudenziale in materia di negozi collegati, al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l’interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell’inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell’utilità pratica cui mira l’intera operazione (sentenza n. 3645 del 16/02/2007). RAGIONE_SOCIALE
Nel caso di specie, il contratto di appalto non presenta alcuna clausola che consenta di collegarlo a quello di somministrazione, né si ravvisa alcun elemento da cui desumere che la convenuta fosse al corrente dell’operazione negoziale complessivamente posta in essere dalle altre parti.
Da quanto sopra consegue l’impossibilità di opporre a il collegamento negoziale esistente tra i due contratti stipulati con , e di dichiarare la risoluzione del finanziamento sulla base dell’inadempimento del contratto di somministrazione. RAGIONE_SOCIALE
5. Sulle spese
La complessità delle questioni giuridiche trattate, derivanti dall’esistenza di un regolamento negoziale atipico, giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
Rigetta la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto di prestito e la correlata richiesta di condanna a carico della parte resistente;
Compensa le spese tra le parti.
Così deciso dal G.I. in funzione di AVV_NOTAIO
Torino, 27 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME