Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 523 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 523 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24421/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione;
-ricorrente – contro
BANCA MONTE DIE PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Salerno n. 872/20, depositata il 6 luglio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 luglio 2020, con cui la Corte d’appello di Salerno ha rigettato il gravame da essa interposto avverso la sentenza emessa il 20 marzo 2017 dal Tribunale di Salerno, che aveva accolto parzialmente la domanda proposta dalla ricorrente, rideterminando in Euro 44.985,48 il saldo debitore del conto corrente intestato alla ricorrente presso la Banca Monte RAGIONE_SOCIALE, e rigettando le domande di restituzione e di risarcimento del danno;
che la Banca MPS non ha svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., sostenendo che, nel rigettare l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente per difetto di sottoscrizione da parte RAGIONE_SOCIALE Banca, la sentenza impugnata non ha considerato che la nullità può essere eccepita per la prima volta anche in appello, essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e che la sola sottoscrizione di essa correntista non risultava sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE validità del contratto, non essendole mai stata consegnata copia del contratto di conto corrente;
che il motivo è inammissibile;
che, nel disattendere la predetta eccezione, la sentenza impugnata ha fatto ricorso a due distinti ordini di considerazioni, ciascuno dei quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione adottata, e riflettenti rispettivamente l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questione, in quanto sollevata per la prima volta in appello, nonché l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE stessa, essendo la nullità per difetto di forma prevista dall’art. 23 del d.lgs. n. 385 del 1993 esclusivamente nell’interesse del cliente, in quanto volta a consentirgli di avere effettiva conoscenza delle condizioni concordate;
che le censure riguardanti quest’ultimo profilo non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto, pur avendo ad oggetto una questione di diritto, implicano un accertamento di fatto in ordine all’avvenuta consegna alla cliente di una copia del contratto sottoscritto dalla ricorrente, e non risulta
dedotto né dimostrato che tale questione, non esaminata dalla sentenza impugnata, sia stata specificamente e ritualmente sollevata nel giudizio di merito (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/2019, n. 21243; 11/04/2016, n. 7048; Cass., Sez. I, 15/07/2009, n. 16541);
che l’inammissibilità delle predette censure preclude l’esame di quelle concernenti la novità RAGIONE_SOCIALE questione di nullità, conformemente al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora, come nella specie, la decisione impugnata trovi fondamento in una pluralità di rationes decidendi distinte ed autonome, la ritenuta inammissibilità o infondatezza delle censure mosse ad una delle stesse comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, di quelle relative alle altre, il cui accoglimento non risulterebbe comunque idoneo a determinare la cassazione del provvedimento impugnato, in considerazione RAGIONE_SOCIALE definitività delle prime (cfr. Cass., Sez. Un., 29/03/2013, n. 7931; Cass., Sez. III, 13/06/2018, n. 15399; Cass., Sez. V, 11/05/2018, n. 11493;
che parimenti inammissibile è il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 6 e 7 RAGIONE_SOCIALE delibera CICR del 9 febbraio 2000, degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e degli artt. 116, 117, 118 e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la clausola di capitalizzazione trimestrale degl’interessi contenuta nell’accordo sottoscritto tra le parti il 26 agosto 2003, pur in difetto di specifica ed autonoma sottoscrizione da parte di essa ricorrente, reputandone sufficiente il richiamo tra le clausole onerose cumulativamente approvate;
che, in tema di clausole onerose, l’accertamento dell’idoneità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione apposta dal contraente ad integrare il requisito RAGIONE_SOCIALE specifica approvazione per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., rientra infatti fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE motivazione, non risulta nella specie adeguatamente censurata, essendosi la ricorrente limitata a dedurre il vizio di violazione di legge (cfr. Cass., Sez. VI, 15/03/2022, n. 8320; Cass., Sez. III, 23/09/1996, n. 8405; Cass., Sez. II, 10/01/1996, n. 166);
che per analoghe ragioni deve ritenersi inammissibile il terzo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 e degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità RAGIONE_SOCIALE pattuizione avente ad oggetto la commissione di massimo scoperto per indeterminatezza dell’oggetto, fatta valere in relazione all’omessa indicazione delle relative modalità di calcolo;
che, a sostegno RAGIONE_SOCIALE predetta censura, la ricorrente svolge infatti articolate considerazioni in ordine all’individuazione del periodo di tempo in cui avrebbero avuto luogo gli addebiti contestati ed alle modificazioni progressivamente apportate dalle parti al regolamento contrattuale del rapporto di conto corrente, sulla base delle quali conclude per l’illegittimità dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE commissione, limitatamente al periodo successivo al 26 agosto 2003;
che le predette argomentazioni non trovano tuttavia riscontro nel passo dell’atto di appello trascritto a corredo del motivo di ricorso, nel quale la ricorrente si era limitata a muovere critiche all’operato del c.t.u. nominato in primo grado, ed in particolare a far valere la genericità RAGIONE_SOCIALE clausola riguardante la commissione di massimo scoperto, per mancanza di precisazioni in ordine alle relative modalità di calcolo ed di ogni riferimento di natura temporale, senza fornire specifiche indicazioni in ordine alla data d’introduzione RAGIONE_SOCIALE clausola impugnata ed all’epoca degli addebiti contestati;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 15/12/2022