Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34012 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34012 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20924/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
TABLE
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 27/2021 depositata il 12/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 27 del 2001 della Corte di appello di Torino, esponendo che:
-la RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto, nel 2013, alla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, il rilascio di alcune polizze fideiussorie da parte di RAGIONE_SOCIALE, a garanzia della vendita di veicoli nuovi o usati e di ricambi;
-a séguito di richiesta della RAGIONE_SOCIALE, NOME aveva provveduto a richiedere ai deducenti un impegno a titolo di contratto autonomo di garanzia, e gli stessi sottoscrivevano la relativa scrittura costituendosi così garanti delle somme che, nel caso, la compagnia assicurativa NOME avrebbe dovuto versare in forza della polizza, relativa alla vendita di ricambi, da stipulare a sua volta con RAGIONE_SOCIALE;
-il contratto con i deducenti era stato sottoscritto senza indicazione del numero di polizza che FGA doveva ancora perfezionare;
-tuttavia, NOME aveva stipulato una polizza, per lo stesso oggetto, non con NOME ma con RAGIONE_SOCIALE;
–RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto e ottenuto da RAGIONE_SOCIALE il pagamento delle somme della polizza in parola, e quest’ultima società aveva per converso chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per riscuotere dai deducenti le somme
indicate come dovute in ragione del sottoscritto e sopra richiamato contratto autonomo di garanzia;
-i deducenti si erano opposti eccependo di non essersi impegnati in relazione a polizze di RAGIONE_SOCIALE bensì di RAGIONE_SOCIALE, e comunque che la garanzia da loro sottoscritta era nulla per indeterminatezza dell’oggetto non essendo stata specificata la polizza di riferimento;
–RAGIONE_SOCIALE si era costituita in giudizio producendo un originale di contratto di garanzia, a firma dei deducenti, che riportava il numero della polizza relativa alla vendita dei ricambi, stipulata con FGA;
-tale documento era stato disconosciuto dai deducenti e poi reso oggetto di querela di falso, proposta davanti al Tribunale di Campobasso e, a séguito di declinatoria di competenza, riassunta davanti al Tribunale di Treviso e pendente;
-i deducenti avevano quindi domandato la sospensione del giudizio per pregiudizialità in attesa dell’esito di quello per falso;
-il Tribunale aveva rigettato l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa:
-nel 2013 la società, poi fallita, COGNOME, aveva invitato RAGIONE_SOCIALE a richiedere l’emissione di polizze cauzionali, tra cui quella in esame, a «RAGIONE_SOCIALE», cui era acceduta garanzia autonoma dei ricorrenti, con scrittura su foglio recante, «in alto a sinistra il marchio RAGIONE_SOCIALE (con il leone alato e, sotto, la scritta RAGIONE_SOCIALE) e, accanto al timbro, la intestazione in caratteri maiuscoli GENERALI e sotto, diviso da una linea, AUGUSTA»;
-la corrispondenza delle polizze stipulate da RAGIONE_SOCIALE con la società RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore NOME
NOME COGNOME, con quelle oggetto della richiesta rivolta dalla COGNOME a RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di diverse polizze stipulate con NOME, così come l’assenza di altra riferibilità della coobbligazione azionata da RAGIONE_SOCIALE, e le non disconosciute sottoscrizioni delle suddette garanzie personali nei termini descritti, rappresentavano elementi probatori che permettevano di concludere nel senso che le garanzie personali in questione erano valide ed efficaci in relazione all’indiscusso oggetto costituito dalle polizze oggetto di adempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE, sebbene stipulate non con il marchio RAGIONE_SOCIALE rappresentato dalla RAGIONE_SOCIALE, senza che potesse dunque rilevare il giudizio di falso sul preteso riempimento abusivo;
-infine, RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato liberata RAGIONE_SOCIALE a séguito del pagamento effettuato in favore di RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc civ., 1362, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di constatare che la garanzia sottoscritta dai COGNOME era afferente a polizza assicurativa che avrebbe dovuto vedere RAGIONE_SOCIALE garantito da RAGIONE_SOCIALE, e non ad altra polizza stipulata con RAGIONE_SOCIALE, società capogruppo ma diversa;
con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e dell’art. 295, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di esaminare la richiesta di sospensione del processo per pregiudizialità rispetto a quello di falso per abusivo riempimento, atteso che tale ultimo giudizio non poteva essere svolto dal giudice della causa sulle
garanzie ed era al contempo dirimente in ordine allo scrutinio sulla validità ed efficacia di quelle;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è inammissibile;
la Corte territoriale ha vagliato le risultanze probatorie e interpretato i patti negoziali in modo plausibile, valorizzando il fatto che RAGIONE_SOCIALE era marchio di RAGIONE_SOCIALE, ovvero della società di vertice del relativo gruppo come indicato dai medesimi ricorrenti, e il riferimento documentale a tale rapporto nelle scritture sottoscritte dai COGNOME, in uno all’identità dell’oggetto e all’assenza di altre e diverse polizze al riguardo di NOME ovvero connesse all’azione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la censura mira, pertanto, a una rivisitazione delle emergenze istruttorie estranea alla presente sede di legittimità;
in coerenza, è stato affermato e ribadito il principio per cui le censure inerenti all’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., 28/11/2017, n. 28319, e succ. conf.);
in altra chiave, si osserva che sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sicché risulta insindacabile
in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, in base al quale il giudice suddetto sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass., 08/08/2019, n. 21187);
il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
in primo luogo, la deduzione di omesso esame è mal formulata, non avendo a riferimento un fatto storico ma processuale;
d’altro canto, qualora fosse stata effettivamente tale sarebbe stata inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito (essendo naturalmente distinto, il giudizio qui in esame, da quello per querela di falso, in cui l’obbligatorio intervento del Pubblico Ministero, esclude l’operatività del divieto: v. Cass., 19/04/2022, n. 12453);
ciò ai sensi dell’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ‘ratione temporis’, peraltro al contempo reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come previsto dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non avendo parte ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947);
quanto alla pretesa violazione dell’art. 295, cod. proc. civ., è evidente che la Corte territoriale non ha pronunciato neppure incidentalmente sul preteso falso ‘absque pactis’, avendo diversamente osservato che seppure la condotta in parola fosse stata ritenuta materialmente tale rispetto all’indicazione del numero della polizza di RAGIONE_SOCIALE, le risultanze probatorie oggetto del suo proprio giudizio deponevano nel senso che in ogni caso la volontà delle parti era stata manifestata in un senso che doveva ritenersi impegnare i garanti anche nel caso di stipula di polizza della società capogruppo, come poi era accaduto;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 9.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20/10/2023.