Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4788 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4788 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25621/2020 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
NOME COGNOME, NOME,
tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti – contro
Oggetto: Appalto lavori pubblici -Garanzia -Qualificazione -Contratto autonomo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 13/11/2025 CC
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ROMA n. 2431/2020 depositata il 20/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIONOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2431/2020, pubblicata in data 20 maggio 2020, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE), ha integralmente respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Rima n. 10964/2018.
RAGIONE_SOCIALE aveva agito innanzi il Tribunale di Roma in relazione ad un contratto di appalto concluso con RAGIONE_SOCIALE, a garanzia del quale era stata rilasciata polizza dalla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nonché dai coobbligati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La società attrice, nel dedurre plurimi inadempimenti di RAGIONE_SOCIALE -in relazione ai quali aveva chiesto in principalità la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e la condanna sia alla corresponsione delle somme per riserve iscritti e lavori effettuati sia al risarcimento dei danni -aveva dedotto, altresì, l’illegittimo incameramento, da parte della stessa RAGIONE_SOCIALE , dell’intero massimale della polizza contratta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE
La società, dopo aver evidenziato che, in sede cautelare, era stata conseguita la riduzione della somma incamerata da € 182.296,34 ad € 126.293,00, aveva quindi chiesto dichiararsi la illegittimità dell’avvenuta escussione della polizza, con condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma.
Costituitesi sia RAGIONE_SOCIALE sia RAGIONE_SOCIALE -la quale aveva ottenuto l’autorizzazione alla chiamata in causa dei coobbligati NOME COGNOME e NOME COGNOME -il Tribunale di Roma aveva respinto integralmente le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, dichiarando, in particolare, la legittimità dell’escussione della polizza nei limiti della somma di € 126.293,00 e condannando quindi sia RAGIONE_SOCIALE sia NOME COGNOME e NOME COGNOME a tenere RAGIONE_SOCIALE di quanto corrisposto ad RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, nel disattendere i motivi di appello congiuntamente proposti da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha -per quanto ancora rileva nella presente sede -disatteso il gravame avverso la statuizione di accertamento della legittimità dell’incameramento della polizza da parte di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte capitolina ha ritenuto di qualificare la polizza in questione -sia sulla scorta di dati testuali sia sulla base delle stesse difese delle parti – come contratto autonomo di garanzia, escludendo quindi che la sua escussione fosse avvenuta al di fuori della buona fede, essendo stata precedentemente confermata la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stessa appaltatrice e sussistendo quindi il diritto di RAGIONE_SOCIALE di vedersi indennizzata per gli oneri connessi al mancato adempimento delle obbligazioni gravanti su RAGIONE_SOCIALE
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono congiuntamente RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, ‘nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 113, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, all’art. 123, comma 2, d.p.r. 207/2010 e all’art. 1372 c.c., per avere la corte d’appello ravvisato la legittimità dell’escussione della fiudeiussione a copertura degli oneri da risoluzione in assenza della dimostrazione e/o deduzione di un danno economico da parte dell’RAGIONE_SOCIALE‘ .
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa ha richiamato i principi espressi da questa Corte con la decisione Cass.
Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, la quale, tuttavia, andrebbe ‘superata’, in quanto la stessa, da un lato , avrebbe operato ‘una ‘sovrapposizione’ tra la funzione della cauzione provvisoria (prevista a garanzia della serietà dell’offerta), che viene richiamata anche con riferimento all’art. 75, del D.lgs. n. 163/06 e non dell’art. 113 (e da cui, peraltro, le SS.UU. traggono ‘presupposto’ del proprio ragionamento, laddove viene fatto riferimento alla natura di ‘ca parra confirmatoria’ data dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1840/2001 che, a sua volta, peraltro, prendeva le mosse dal principio di Codesta Corte di Cassazione, sent. 3373/1971) e quella della cauzione definitiva’ ; dall’altro lato, nel richiamare in relazione ad un giudizio di appello instaurato nel 2001 l’art. 30, comma 2, L. n. 109/94, ‘ non ha tenuto conto del comma 2-ter introdotto dall’articolo 3, comma 147, legge n. 350 del 2003, secondo cui, tra l’altro, «La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento». ‘
In sintesi, quindi, i ricorrenti, argomentano che la garanzia viene a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, laddove, nella specie, RAGIONE_SOCIALE neppure avrebbe chiesto di essere risarcita dei danni di cui comunque non avrebbe fornito prova.
Ulteriormente, si censura la decisione impugnata per avere qualificato come contratto autonomo di garanzia quella che, invece, alla luce delle previsioni in essa contenute, costituirebbe una fideiussione, con la conseguenza che -come sintetizza il ricorso -‘ la garanzia in discorso non è autonomamente azionabile a prescindere da ogni considerazione sulla sorte del rapporto sottostante ma risentono proprio delle vicende che caratterizzano il rapporto principale medesimo ‘ , da ciò derivando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la legittimità dell’escussione della
garanzia pur in assenza di adeguata prova dell’esistenza di danni da parte della committenza.
1.2. Con il secondo motivo -subordinato al primo – il ricorso deduce, testualmente, ‘ nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto legittima l’escussione della polizza assicurativa in assenza di accertamento della sussistenza e della quantificazione di un danno risarcibile ad RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Argomenta il ricorso: ‘ Come peraltro ampiamente dedotto al precedente motivo, cui in ogni caso si rinvia e ci si riporta, RAGIONE_SOCIALE ha preteso l’escussione della garanzia senza avere in alcun modo comprovato quali fossero i danni subiti e senza avere, nemmeno, in alcun modo allegato prova di tali danni. Unicamente in tale ottica si ravvisa anche la violazione in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, essendo stato completamente omesso l’esame circa la ricorrenza, sussistenza e ammontare dei danni garantiti dalla copertura della cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 113, comma 5, D.lgs. 163/2006 e art. 123, commi 2 e 3, DPR 207/2010. ‘
In un paragrafo finale, poi, il ricorso argomenta che l’accoglimento del ricorso determinerà anche la cassazione della decisione impugnata relativamente alla statuizione sulle spese.
Il primo motivo è inammissibile, per una molteplice serie di ragioni.
3.1. La prima ragione è costituita dalla constatazione che il profilo dedotto nel motivo di ricorso non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione.
Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).
3.2. La seconda ragione è determinata dal contenuto del motivo di ricorso, il quale viene a censurare l’operazione di qualificazione della garanzia operata dalla Corte territoriale senza in alcun modo censurare -nei limiti ancora consentiti in sede di legittimità (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017) -il procedimento interpretativo alla base del giudizio espresso dalla Corte territoriale, che debitamente motivato il proprio assunto sulla valorizzazione di una pluralità di elementi deponenti nel senso della riconducibilità della specifica pattuizione al contratto autonomo di garanzia.
3.3. La terza ragione si fonda sul disposto di cui all’art. 360 -bis, n. 1), c.p.c., dal momento che la ricorrente censura la decisione della
Corte territoriale per essersi conformata ad un costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 18572 del 13/07/2018; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025), orientamento che costituisce il vero oggetto delle critiche formulate con il mezzo, senza che, tuttavia tali deduzioni -peraltro in grandissima parte ancorate a profili fattuali di merito riferiti al caso concreto, e quindi estranei alla questione giuridica generale – offrano concreti elementi per confermare o mutare l’indirizzo di questa Corte .
Inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso.
L’inammissibilità del motivo il quale non solo viene a dedurre una singolare ‘nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, n.5 c.p.c.’ -discende pianamente dal disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c. dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Quanto alle deduzioni svolte nel paragrafo IV del ricorso, si osserva che le stesse, anche a voler ritenere che integrino un autonomo motivo di impugnazione, risultano in ogni caso inammissibili.
Esse, infatti, verrebbero ad integrare un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario
alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi delle ricorrenti.
È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto -o dovrebbe -essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico, auspicato, diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura, non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c., ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese -o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia, come nel caso in esame.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna non solo dei ricorrenti ma anche della controricorrente RAGIONE_SOCIALE -avendo la stessa concluso per l’accoglimento del ricorso uniformando la propria linea difensiva a quella del ricorso -alla rifusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause
originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti e la controricorrente RAGIONE_SOCIALE in solido fra loro a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 13 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME