Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17976/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., e COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
nonchè contro
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 948/2021 depositata il 23/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente controversia, per quel che qui rileva, trae origine dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di garanti di RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento dell’importo di 24.593,47, a favore della RAGIONE_SOCIALE
Proponeva opposizione, NOME COGNOME disconoscendo la sottoscrizione, sia quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE apposta in calce alla fideiussione e sia, in proprio, sull’atto di coobbligazione chiedendo la revoca del decreto.
Con distinta opposizione NOME COGNOME chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo deducendo la nullità dell’atto di coobligazione sottoscritto in conseguenza della nullità della polizza fideiussoria derivante dalla apocrifa della sottoscrizione apposta dal COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE stante il collegamento negoziale fra i due contratti.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2354/2017, ha rigettato le domande di Mcr e della COGNOME, accoglieva, invece, quella del COGNOME revocando nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto. Riteneva il giudice che dalla perizia grafologica era emerso che le sottoscrizioni a nome del COGNOME apposte sia sulla polizza fideiussoria che sul suo atto di coobbligazione non erano riconducibili alla sua mano. Tuttavia l’accertata falsità della firma
apposta dal COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, in calce alla polizza fideiussoria non comportava l’invalidità della garanzia fideiussoria assunta dall’opposta in favore del beneficiario RAGIONE_SOCIALE, in quanto il fideiussore garantisce l’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore, sicchè la garanzia si perfeziona ex art. 1333 c.c. con la comunicazione al beneficiario senza che il garantito sia parte necessaria, essendo notoriamente la fideiussione efficace anche se garantito non sia a conoscenza del contratto.
Pertanto, essendo pacifica l’avvenuta comunicazione da parte del fideiussore RAGIONE_SOCIALE, in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE, della fideiussione al beneficiario RAGIONE_SOCIALE Tir RAGIONE_SOCIALE, il quale ne aveva beneficiato escutendola, la stessa doveva intendersi perfezionata con conseguente diritto del fideiussore di rivalersi ex articolo 1949 e ss. c.c. sul debitore principale MCR senza che assumesse rilievo la sottoscrizione o meno della polizza.
Era invece fondata, quale conseguenza dell’accertata falsità della sottoscrizione a nome di COGNOME apposta sul suo atto di coobbligazione, l’opposizione proposta da quest’ultimo non potendosi ritenersi accettata la manifestazione espressa della sua volontà di costituirsi fideiussore in proprio.
La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 948 del 23 aprile 2021, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Propongono ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, e NOME COGNOME, sulla base di un motivo illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1333 e 1936 c.c.
Lamentano che i giudici del merito hanno errato dove hanno ritenuto che la natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione non escludesse l’applicazione della norma di cui al secondo comma dell’articolo 1936 c.c., che prevede che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza trattandosi di norma pienamente compatibile con la natura autonoma della garanzia a prima richiesta. Pertanto, hanno ritenuto che l’atto di fideiussione deve essere considerato valido ed efficace anche in difetto di valida sottoscrizione del soggetto debitore ai sensi dell’articolo 1936, 2 comma, c.c., giusta qualificazione del negozio di garanzia quale contratto autonomo.
I ricorrenti lamentano che, invece, il contratto stipulato in origine da RAGIONE_SOCIALE deve essere qualificato e, conseguentemente, ricondotto nell’alveo del contratto autonomo di garanzia, essendo un contratto con il quale l’impresa di assicurazione si assumeva il rischio dell’inadempimento della debitrice principale obbligandosi a corrispondere entro 15 giorni dalla ricezione di prima richiesta della beneficiaria RAGIONE_SOCIALE il credito insoluto sino alla concorrenza della somma di 45.000 € rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione e/o riserva.
Inoltre, ha errato la corte di merito perché, dopo aver accertato che la firma apposta in calce al predetto contratto fosse apocrifa, ha ritenuto che non fosse comunque necessaria al fine di rendere valido ed efficace il contratto.
Il collegio avendo rilevato che non sussistono precedenti di legittimità in termini relativamente all’applicazione dell’art. 193 3 c.c. al contratto autonomo di garanzia, rinvia la causa a nuovo ruolo ai fini della relativa trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.G.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza