Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15975/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1514/2021 depositata il 28/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1514 del 2021 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-tra il febbraio e il giugno 1992, su richiesta della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, cui dopo vicende societarie era succeduta la deducente, aveva rilasciato, in favore dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sette polizze fideiussorie;
-nel dicembre 2002, dopo oltre dieci anni dall’emissione RAGIONE_SOCIALE suddette polizze, l’allora RAGIONE_SOCIALE aveva ricevuto dall’RAGIONE_SOCIALE tre inviti di pagamento, eccetto che per la polizza DD0044069 del 26 maggio 1992;
-nel novembre 2011 NOME aveva ricevuto sette provvedimenti di escussione di tutte le garanzie;
-la deducente aveva quindi proposto ricorso davanti al giudice tributario che aveva declinato la giurisdizione in favore di quello ordinario;
-il Tribunale, davanti al quale era stato riassunto il giudizio, aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, previa qualificazione dei contratti in parola come autonomi di garanzia, osservando che l’amministrazione avrebbe potuto rilevare sin dall’emissione RAGIONE_SOCIALE polizze, poste a garanzia di
prefinanziamenti pubblici, che la società destinataria di questi ultimi non era titolata a riceverli, come solo successivamente accertato in ragione della mancata detenzione dei beni da esportare cui quei sostegni erano stati correlati salva successiva verifica, sicché prima della ricezione degli inviti di pagamento era già decorso il termine prescrizionale ordinario decennale;
-la Corte di appello, previo avallo della qualificazione negoziale in termini di contratto autonomo di garanzia, aveva riformato la decisione, ritenendo interruttivo dei termini di prescrizione il processo verbale di constatazione del febbraio 2000 con cui erano state accertate le infrazioni al fine di contestare le conseguenti sanzioni alla società debitrice principale;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 1292, 1322, 2935, 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare, ai fini della decisione quale assunta, che il contratto autonomo di garanzia, quale qualificato da entrambi i giudici di merito, è fonte di un’obbligazione qualitativamente differente da quella garantita, seppure quantitativamente corrispondente, mirando non all’adempimento dell’obbligazione originaria bensì a tenere indenne il ceditore, cui non è infatti possibile opporre eccezioni afferenti al rapporto correlato eccetto quella di dolo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulla domanda di estinzione per prescrizione quanto meno per ciò che concerneva la polizza DD0044069 del 26 maggio 1992, cui i tre inviti di
pagamento ricevuti dalla società debitrice principale nel dicembre 2002 non erano correlati;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso l’effettivo esame del fatto rappresentato dalla risultata mancanza di correlazione tra i tre inviti di pagamento ricevuti dalla società debitrice principale e la polizza DD0044069 del 26 maggio 1992;
Considerato che
il primo motivo di ricorso è fondato con assorbimento logico dei restanti;
questa Corte ha chiarito che non sussiste vincolo di solidarietà tra l’obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l’obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale e un cumulo di prestazioni (Cass., 31/03/2021, n. 8874, Cass., 11/12/2019, n. 32402);
a quanto sopra consegue l’inapplicabilità della disciplina contenuta nell’art. 1310, primo comma, cod. civ., in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri;
il giudice di merito dovrà quindi procedere a nuovo accertamento, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo, applicando tale diverso principio;
spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘A ppello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9/5/2024.