Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4765 anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al ricorso, domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale in calce al controricorso, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8117 pubblicata in data 07/12/2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, titolare di quattro rapporti di conto corrente bancario ancora in essere, nonché del conto anticipi numero 14.495, conveniva in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena al fine di accertare la esistenza di gravi anomalie in tema di applicazione di interessi ultralegali, di usura oggettiva e soggettiva, di anatocismo, di cms, di ius variandi , con conseguente diritto alla restituzione degli importi maturati in virtù delle predette nullità contrattuali o, in subordine, alla compensazione delle somme pagate in eccedenza con quelle dovute alla banca e al risarcimento dei danni.
2. All’esito del giudizio il Tribunale di Roma respingeva le domande restitutorie e risarcitorie sulla base delle risultanze della CTU rideterminando il credito della banca con riferimento ai contratti di conto corrente bancario; rigettava, inoltre, la domanda attorea con riferimento agli altri conti, compensando integralmente le spese di giudizio.
3. La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello chiedendo l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado ed in particolare l’accertamento della illegittima applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici, delle variazioni unilaterali, delle commissioni di massimo scoperto, con conseguente condanna della banca al pagamento delle somme, così come risult anti all’esito della espletanda istruttoria. In subordine, chiedeva di procedere alla compensazione alla luce della rideterminazione delle poste attive e passive con quanto eventualmente dovuto alla banca con condanna della stessa risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali.
4. La Corte di appello di Roma respingeva il gravame per le seguenti ragioni.
Rilevava, in primo luogo, la Corte la insussistenza della nullità dei
contratti bancari per vizio di forma in quanto non recanti la sottoscrizione del funzionario di banca, ma unicamente della correntista non essendo gli stessi rispondenti ai requisiti di forma previsti dall’articolo 117 Tub. Al riguardo la Corte di appello richiamava la sentenza delle sezioni unite 16 gennaio 2018 n. 898 secondo cui il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento disposto dall’articolo 23 decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente investitore ed è sufficiente la sola sottoscrizione di quest’ultimo, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario il cui consenso si può desumere alla stregua dei suoi comportamenti.
Riguardo al mancato deposito da parte della Banca del contratto di conto anticipi, nonostante l’ordine di esibizione, la Corte di merito rilevava, per un verso che spetta all’attrice l’onere di depositare il contratto e i relativi estratti conto o, comunque, di allegare ab initio l’inesistenza del contratto stesso, allegazione non effettuata e non superabile con l’ordine di esibizione disposto dal giudice, per altro verso che il contratto di apertura di credito non postula necessariamente la forma scritta a pena di nullità ove collegato ad un contratto madre di conto corrente bancario stipulato in forma scritta in cui l’apertura di credito sia comunque prevista e disciplinata (cfr. Cass civ sez. I 27/03/2017 n. 7763, 3842/1996).
Infine, la Corte distrettuale riteneva inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. la richiesta di CTU percipiente e di ordine di esibizione in quanto tali istanze istruttorie erano state già ammesse in primo grado, sia in quanto non vi era alcuna specifica critica mossa alla consulenza tecnica ed alla sentenza che l’aveva recepita, non potendo l’appello essere costruito come se la sentenza impugnata non fosse mai stata emessa (cfr. Cass. Civ. sez. II 28/10/2020 n 23.781).
5. La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con
ricorso per Cassazione assistito da tre motivi cui la Banca ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2697 c.c., 117 e 119 T.U.B., 115 e 116 c.p.c. per avere la corte di appello violato il principio di vicinanza e disponibilità delle prove con riferimento al contratto di conto corrente anticipi n. 14495D.
Premesso che la ricorrente aveva utilizzato tutti i rimedi sostanziali e processuali diretti ad ottenere la consegna del contratto concernente il conto anticipi, previa richiesta stragiudiziale ai sensi dell’articolo 119 T.U.B. ed ordine di esibizione ai sensi dell’articolo 210 c.p.c., il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l’assenza del predetto rapporto contrattuale dichiarando la nullità dello stesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117, quarto comma, TUB, piuttosto che ritenere che spettasse all ‘ attrice l’onere di depositare il contratto e i relativi estratti conto o comunque di allegare l’inesistenza del contratto stesso.
7. –
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Orbene, il motivo oggetto di esame ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui afferma che il contratto in questione di apertura di credito non dovesse necessariamente avere la forma scritta a pena di nullità, accedendo ad un contratto madre di
conto corrente bancario stipulato in forma scritta.
La corte di merito ha, cioè, fondato la propria decisione su un indirizzo noto di questa Corte (p. es. Cass. n. 7763/2017), secondo cui ove il contenuto di un contratto sia già previsto e disciplinato da un contratto precedente, concluso per iscritto, è sufficiente che l’onere di forma sia rispettato dal primo contratto. Su tale premessa la corte distrettuale ha dunque riconosciuto la validità sul piano formale della apertura di credito che, sebbene non stipulata per iscritto, era oggetto di specifica previsione nel contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato per iscritto (v. in tal senso Cass. 25 settembre 2017, n. 22278).
8. -Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 117 TUB per avere la Corte d’appello ritenuto astrattamente valido ed ossequioso della forma scritta il contratto di conto corrente anticipi applicando le condizioni contrattuali di un altro contratto.
Ad avviso della ricorrente il contratto di conto corrente anticipi era da considerarsi contratto autonomo rispetto al conto corrente ordinario, atteso che con tale contratto il correntista si fa anticipare dalla banca contro il pagamento di interessi e commissioni il corrispettivo di future fatture o di titoli di credito a scadenza vantati nei confronti dei clienti, distinguendosi pertanto dal conto corrente ordinario per la previsione di specifici tassi generalmente inferiori a quelli previsti nei conti correnti ordinari. Pertanto, a fronte della assenza di valide pattuizioni in ordine al contratto di conto corrente anticipi volte a regolamentare le condizioni economiche afferenti ai tassi, voci di costo idonei, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre l’applicazione dei tassi sostitutivi ex articolo 117 sesto comma Tub.
Anche tale censura è inammissibile, atteso che la questione della distinzione ed autonomia, in astratto, dei rapporti di anticipazione e di conto corrente ordinario non è rilevante, considerato che la corte territoriale ha accertato in concreto il collegamento tra i due rapporti
essendo gli effetti del primo regolati per espressa previsione contrattuale sul conto corrente ordinario.
D’altronde, l’individuazione della disciplina applicabile al conto anticipi accessorio al contratto di conto corrente è coerente con l’indirizzo di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. n. 14321/22, richiamata, fra le più recenti, da Cass. n. 2356/24) secondo il quale il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto. Il c.d. conto anticipi costituisce, in effetti, soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista e in «avere» l’esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
In presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, per cui l’accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso, con la conseguente inscindibilità del saldo finale. I conti e le distinte contabilizzazioni bancarie convergono in un’unica operazione economica, e i rispettivi debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale: in questo contesto, è ammissibile l’attenuazione della forma scritta che, in particolare, salvaguardi l’indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (tra le più recenti, Cass. n. 926/22).
10. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d’appello omesso una motivata pronuncia sull ‘ istanza istruttoria ex articolo 117 comma secondo, c.p.c. ai sensi dell’articolo 360, comma primo n.5 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 112 117 secondo comma e 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 comma 1, n.3 c.p.c..
La Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di accertare a mezzo di CTU tecnico contabile le domandate nullità contrattuali, tra cui la nullità ex art. 117 T.U.B. del contratto di conto corrente anticipi costituenti temi oggetto di ampia discussione tra le parti.
In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi e motivare in ordine alla istanza istruttoria formulata nel corso del giudizio di appello, rilevando erroneamente una inammissibilità delle istanze istruttorie senza motivare in ordine alle precise critiche mosse nel corso del giudizio relativamente ai contestati rapporti contrattuali e alla mancanza di forma scritta del conto corrente anticipi.
-Tale censura è anzitutto da ritenersi assorbita dalla inammissibilità dei primi due motivi. Ed invero, la ricorrente, a pag. 20 del ricorso, prospetta la doglianza in questione movendo dalla premessa di aver « specificamente dedotto e dimostrato l’assenza del contratto di conto corrente anticipi … e le ulteriori nullità da esse derivanti »: di guisa che la censura cade in dipendenza dell’inammissibilità dei primi due mezzi.
Dopodiché il motivo è del tutto generico laddove assume che la corte d’appello avrebbe errato nel non tener conto di non meglio identificate « precise critiche mosse nel corso del giudizio d’appello », al di fuori di quella, come si è detto assorbita, concernente « mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente anticipi ».
Quanto all’assunto secondo cui la corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza di cui all’art. 177 c.p.c., è appena il caso di
osservare che la corte d’appello, reputando che l’appellante non avesse censurato la sentenza di primo grado, in punto di accertamento tecnico, ha con tutta evidenza mostrato di condividere l’operato del primo giudice ed ha dunque con altrettanta evidenza inteso respingere sia pure implicitamente detta istanza.
12. – In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,