Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32087 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32087 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21683-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
Oggetto
Altre ipotesi rapporto privato
R.G.N. 21683/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
nonchŁ contro
FALLITA RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 379/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/06/2020 R.G.N. 1509/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, presso di avere lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE con mansioni di operatore ecologico, presso il cantiere di Gallipoli, in virtù di quattro contratti a termine per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentire dichiarare i termini ivi apposti illegittimi in quanto in contrasto con l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001; di condannare la RAGIONE_SOCIALE nonché la RAGIONE_SOCIALE, succedute rispettivamente entrambe al suddetto RAGIONE_SOCIALE nel servizio di igiene urbana del Comune di Gallipoli, alla ripresa funzionale del rapporto con le decorrenze degli indicati contratti, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale adito, nel solo contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE (essendo la RAGIONE_SOCIALE, nelle more fallita, rimasta contumace) rigettava la domanda.
La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 379/2020, confermava la pronuncia di primo grado, sempre nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE (in persona del Curatore Fallimentare).
I giudici di seconde cure, in sintesi, rilevavano che: a) il documento con cui l’originario ricorrente intendeva dimostrare un patto associativo dell’8.2.2003 tra il RAGIONE_SOCIALE e la
RAGIONE_SOCIALE era inammissibile perché prodotto solo in appello; b) in ogni caso, dall’accordo del 14.1.2013 non risultava alcuna prova della successione tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per cui restava assorbita la questione della eventuale nullità dei termini apposti ai contratti del 2009 e del 2010 sottoscritti dal lavoratore con il solo RAGIONE_SOCIALE, non evocato in giudizio; c) per gli altri due contratti, del 2011 e del 2012, le relative causali erano specifiche e comunque e comunque erano legittime ai sensi dell’art. 11 del CCNL Ambiente 30.4.2003 (ragione di carattere organizzativo per punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili); d) non era ravvisabile alcun trasferimento di azienda tra RAGIONE_SOCIALE (poi fallita) e la RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività difensiva.
RAGIONE_SOCIALE depositava memoria.
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 1 D.lgs. n. 368/2001. Deduce che la Corte territoriale, dopo avere rilevato che i primi due contratti riguardavano il rapporto con la RAGIONE_SOCIALE, aveva erroneamente ritenuto motivate le clausole a termine dei contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, considerando corrette le specifiche le rispettive causali ‘Ragioni di carattere produttivo ed organizzativo: Progetto Estate 2011 (giust a delibera del Commissario Prefettizio n. 5 del 14.7.2011’ e ‘In esecuzione del contratto di servizio del Comune RAGIONE_SOCIALE Gallipoli Rep. N. 2828 del 12.7.2012 (viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1 del 28.6.2012 e n. 29 del 19.7.2012, vista a determinaz ione n. 889 dell’8.7.2012) per il potenziamento dei servizi estivi ‘Piano Estate 2012′ a fronte dell’incremento
dell’attività stagionale (estate 2012) dei servizi pubblici di RSU’, quando, invece, esse non rivestivano il requisito di specificità e di riconducibilità in quanto si richiamavano atti amministrativi del Comune di Gallipoli, estranei al rapporto di lavoro; inoltre, il ricorrente evidenzia che la possibilità del rinvio alla contrattazione collettiva, da parte delle clausole appositive del termine, era stato abrogato dall’art. 11 del D.lgs. n. 368/2011, che era irrilevante l’aumento temporaneo di fabbisogno di manodopera durante il periodo estivo non menzionato nel contratto a termine e che il riferimento alle ferie non era contenuto nei contratti impugnati né provato dal datore di lavoro.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell’art. 2112 cc, in rapporto alla sentenza 25 gennaio 2001 in C-177/09 della Corte di Giustizia Europea, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, nella fattispecie di subentro in appalto di opere e servizi, alla manodopera trasferita non si applicava l’art. 2112 cc se non in presenza di un trasferimento di beni di una certa rilevanza, in contrasto con la giurisprudenza euro-unitaria.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 6 del CCNL del 30 aprile 2003, quale rinnovo dell’art. 4 del CCNL del 3 agosto 1995, per non avere riconosciuto la Corte distrettuale il diritto dei lavoratori trasferiti ad essere assunti direttamente dall’impresa subentrante, con la tutela normativa ed economica della contrattazione goduta, nonché della anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle imprese precedenti e conseguentemente del diritto agli scatti relativi e al riconoscimento del livello superiore maturato.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3, dell’accordo sindacale del 14.1.2013, contenente anche il rinvio all’art. 6 del CCNL del 2003, rinnovo dell’art. 4 del CCNL del 1995, per non avere la Corte territoriale erroneamente interpretato le clausole
dell’accordo del 14.1.2013 dalle quali si evinceva l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di assumere i lavoratori trasferiti e vincitori in sede contenziosa, conformemente all’art. 6 del CCNL di competenza, e nel cui ambito operativo rientrava il RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato.
In sede di legittimità (per tutte Cass. n. 10033/2010) è stato affermato il principio secondo cui l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare -con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.
E’ stato, altresì, precisato che l ‘art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, richiedendo l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in conformità alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C144/04), un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua portata spaziotemporale e, più in generale, circostanziale, sì da assicurare la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni. Ne consegue che la suddetta specificazione può risultare anche solo indirettamente nel contratto di lavoro e, ” per relationem” , da altri testi accessibili alle parti, tra i quali gli accordi collettivi (Cass. n. 343/2015; Cass. n. 17155/2015).
Nella fattispecie la Corte territoriale si è attenuta a tali principi giurisprudenziali evidenziando, con un accertamento di merito adeguatamente motivato, che le ragioni organizzative che avevano indotto alla stipulazione dei contratti a termine del 22.7 .2021 e del 21.7.2022 erano da rinvenirsi nell’incremento della popolazione della nota località balneare di Gallipoli nel periodo estivo, oltre che nella necessità di consentire al personale stabilmente impiegato nell’appalto di potere fruire delle ferie: ciò è avvenuto attraverso il rimando, nei due contratti in questione, alle delibere del Commissario Prefettizio e della Giunta Comunale che costituivano atti pubblici e conoscibili, non di provenienza del datore di lavoro.
La circostanza che tali atti amministrativi, il cui richiamo dai giudici di seconde cure non è stato ritenuto effettuato per finalità diverse al rapporto di lavoro mentre, invece, secondo il COGNOME lo erano, non è stata dedotta in modo particolareggiato e processualmente con l’assolvimento dell’onere della completezza e dell’autosufficienza relativamente al loro contenuto, dallo stesso ricorrente.
Le censure, relative ad un asserito difetto di specificità, sulla legittimità delle clausole del termine apposte ai contratti di lavoro sono, pertanto, infondate e tale giudizio rende ultroneo l’esame delle ulteriori doglianze articolate, sia in ordine al richiamo alle disposizioni (art. 11) del Contratto collettivo Ambiente del 2003, sia con riferimento alle questioni riguardanti il dedotto trasferimento di azienda tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
srl, avvenuto nel gennaio del 2013, in quanto si tratta di argomentazioni della Corte territoriale svolte in alternativa o in aggiunta alla prima ratio decidendi sulla rilevata e dimostrata specificità delle suddette clausole.
È inammissibile, infatti, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” , in quanto la stessa, non costituendo una “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429/2022; Cass. n. 755/2018).
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; nulla va disposto relativamente alla RAGIONE_SOCIALE che non ha svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per l’intimata che non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.