Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2914-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1199/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, depositata il 11/07/2018 R.G.N. 4926/2013;
Oggetto
R.G.N. 2914/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato stipulati tra l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e NOME , aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dal 15.2.1999 ed ordinato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il ripristino del rapporto con la riammissione in servizio della lavoratrice nelle mansioni di collaboratore ed esperto linguistico.
La corte di merito, confermando le statuizioni in punto di illegittimità del termine e di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, aveva riformato la decisione in punto di conversione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dei principi espressi da Cass.nn. 5220/2016 e 21831/2014; aveva poi accolto le censure relative alla condanna al pagamento delle somme riconosciute alla lavoratrice in ragione della parificazione della posizione lavorativa della NOME a quella dei collaboratori linguistici ex lettori di madre lingua straniera, per i quali era intervenuta una normativa ad hoc DL n. 2/2004 art.1 co.1, ritenuta dal giudice d’appello non applicabile in via estensiva a figure professionali differenti, peraltro in assenza di prova sulle specifiche mansioni, eventualmente differenti, svolte dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta decisione proponeva ricorso NOME cui resisteva con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo insistendo per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e comunque per la conferma della decisione impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)- Con primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione RAGIONE_SOCIALE artt. 36 co.2 d.lgs n. 165/2001 e 4 co.2 DL n. 120/95 conv. L. 236/95. Con il motivo proposto la ricorrente si duole della statuizione circa la impossibilità di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego.
Questa Corte, sul punto di doglianza ha chiarito che ‘L’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell’art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 1995, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 230 del 1962 e poi dell’art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l’art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (ai sensi dell’art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato’ ( Cass 30909/2021- Cass 30520/2021- Cass 21831/2014).
L’orientamento consolidato cui si intende dare seguito, ribadito in plurime pronunce (Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016, Cass. n. 18709/2019, Cass. 8255/2020, Cass. 8618/2020, Cass. 12876/2020), chiarisce che nei rapporti che si svolgono alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, non è sufficiente la qualificazione privatistica, seppure espressamente data dalla legge nazionale o regionale, per sostenere che, stante l’inapplicabilità del d.lgs. n. 165/2001, non potrebbe operare il divieto di conversione e tornerebbe ad espandersi nella sua pienezza la disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001 anche quanto alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine. La natura pubblica non economica dell’ente datore di lavoro impone di orientare l’esegesi della normativa speciale al rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost., in relazione ai quali la Corte Costituzionale da tempo ha evidenziato che la loro applicabilità «dipende infatti dalla natura pubblica del soggetto cui il rapporto di impiego fa capo e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per allacciarlo» ed ha aggiunto che il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche
«non può rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell’oggettiva necessità di personale per l’esercizio di pubbliche funzioni (sentenza n. 205 del 1996): una valutazione che, nel rispetto del principio di legalità (sentenza n. 728 del 1988), si esprime di norma, in relazione alle esigenze permanenti, connesse alle funzioni istituzionali dell’ente, attraverso le procedure previste per la definizione dell’organico e l’eventuale determinazione di nuovi posti da coprire con dipendenti di ruolo…. La carenza di una previa valutazione delle esigenze funzionali, infatti, finirebbe per incrementare inutilmente e quindi irragionevolmente il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per subordinare l’interesse pubblico a quello del personale, con ciò venendosi a determinare quell’inversione di priorità che questa Corte, in diverse circostanze, ha già ritenuto lesiva dell’art. 97 della Costituzione (ad es., sentenze nn. 205 del 1996, 484 del 1991, 1 del 1989 e 123 del 1968, nonché, a contrario, 477 del 1995 e 250 del 1993), anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull’impiego pubblico, la quale dei sopra indicati principi costituzionali costituisce una puntualizzazione» (Corte Cost. n. 59 del 1997- Cass.n. 30909/2021).
Il motivo deve essere pertanto disatteso
2)- Con seconda censura la ricorrente si duole della violazione di legge con riferimento all’art. 36 Cost. art. 115 cpc, art 51 CCNL comparto università, art. 1 co.1, dl n. 2/2004. Si lamenta la ritenuta non applicabilità dell’art. 1 co.1 DL n. 2/2004 con riguardo al trattamento retributivo, previsto per ricercatore a tempo definito, utilizzato dal tribunale quale parametro per definire le somme dovute alla NOME e valutato non utilizzabile dalla Corte di appello. La corte territoriale richiamando l’orientamento sul punto del Giudice di legittimità, ben chiarisce la non applicabilità di una norma speciale. Sul punto
si osserva che ‘In tema di retribuzione dei collaboratori esperti linguistici, già lettori di madre lingua straniera, la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif., in l. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dall’art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, sicché va escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle
dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito, né una eventuale delibera derogatoria può trovare legittimazione nel procedimento sostituivo per i trattamenti integrativi, di cui all’art. 40, comma 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, mancando la procedura di controllo da parte dei revisori dei conti, prevista per la contrattazione collettiva sostituita, e la costituzione del fondo per il trattamento accessorio (Cass.n.11637/2021).
Il motivo deve essere disatteso.
3)- Con il terzo motivo è denunciata violazione di legge con riguardo RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 115 c.p.c. in riferimento alla statuizione sulle retribuzioni dovute nel periodo 2005-2010 in cui erano stipulati contratti di collaborazione. La ricorrente assume che, per tale periodo, era stata proposta una domanda subordinata di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le conseguenze economiche. Rileva che la corte territoriale non aveva dato ingresso alle prove testimoniali richieste al fine di provare le mansioni svolte e le ore lavorate e, dunque, l’inadeguatezza del trattamento economico percepito.
Lasciando in disparte ogni valutazione circa il vizio denunciato, non coerente rispetto alle doglianze di mancato esame di domanda e di attività istruttoria e, quindi, già sintomatico di una pronuncia di inammissibilità, deve comunque osservarsi che, con riguardo alla lamentata inadeguatezza della retribuzione, il giudice d’appello aveva correttamente richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui (Cass.n. 14705/2011) ‘In tema di rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera, di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, l’art. 4, secondo comma, del d.l. n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1995, nel consentire l’assunzione del collaboratore linguistico con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, ha individuato come destinatari prioritari di tali assunzioni coloro che già erano titolari dei contratti di cui al citato art. 28, ai quali è stata garantita la conservazione dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti ma non anche l’esercizio della funzione docente, rimanendo limitata l’equiparazione ai ricercatori confermati a tempo definito, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, convertito con modificazioni nella
legge n. 63 del 2004, ai soli fini economici. Ne consegue che va disattesa la domanda di risarcimento del danno da dequalificazione per l’omessa assegnazione alle funzioni di docente attesa l’impossibilità giuridica di assegnare dette funzioni ai collaboratori ex lettori’. A tale orientamento si intende dare seguito.
Nello stesso punto della decisione la corte d’appello ha statuito anche sulle asserite mansioni superiori rilevando che era rimasta non provata l’inadeguatezza della retribuzione attesa la possibilità, nell’orario assegnato, di svolgere anche mansioni comp lementari Sii tratta di accertamenti di merito non ri-valutabili in questa sede di legittimità. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre devono essere compensate nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, attesa la accertata legittimazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a stare in giudizio e la posizione dallo stesso rappresentata al fine di eventualmente adeguare le contribuzioni sulla prestazione accertata.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in RAGIONE_SOCIALE il 9 aprile 2024.
La presidente NOME COGNOME