Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7618-2019 proposto da:
ATTARD COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8796/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/02/2018 R.G.N. 269/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
R.G.N. 7618/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/01/2024
CC
Con sentenza del 20 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, ha accolto la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la declaratoria della nullità dell’apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti per il periodo dall’8.6 al 20.9.2004, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 ‘per ragioni di carattere sostitutivo correlate all’espletamento del servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Campania -UDR Meridionale NA assente nel periodo…’ , dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando il ripristino del rapporto e condannando la Società al pagamento delle retribuzioni dalla data di messa in mora.
La decisione della Corte territoriale è stata fondata sul fatto di avere ritenuto la genericità della causale indicata in contratto, per difetto di specificazione della concreta ragione sostitutiva e del nominativo del lavoratore da sostituire.
La Suprema Corte di cassazione, adita su ricorso della società, ha cassato la suddetta pronuncia accogliendo il primo motivo (assorbita la trattazione degli altri), relativo alla denuncia della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e dell’art . 1362 cc, in uno con il vizio di motivazione, ribadendo il principio che “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione
di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.
La Corte di appello di Napoli, delimitato il thema decidendum del giudizio di rinvio unicamente alla valutazione sulla ‘specificità della clausola giustificatrice del termine’, ha respinto l’originario appello proposto dalla lavoratrice nei confronti della pronuncia di rigetto della sua domanda emessa dal Tribunale di Napoli ritenendo legittima l’apposizione del termine essendo indicati tutti gli elementi che consentivano di individuare i lavoratori da sostituire.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio, fissato originariamente per l’udienza camerale dell’8.1.2022, è stato rinviato per impedimento del precedente relatore.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cpc, nonché la violazione degli artt. 112, 277, 342 e 434 cpc, con le connesse violazioni dell’art. 1421 cc, in relazione all’a rt. 1 del D.lgs. n. 368/2001 e dell’art. 2697 cc, per omessa pronuncia sul capo della domanda, proposta nell’atto introduttivo e reiterata in appello, di accertamento della effettività ed esistenza, in concreto, della ragione sostitutiva indicata nel contratto a termine impugnato.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la violazione degli artt. 112 e 277 cpc, nonché la violazione dell’art. 1421 cc, in relazione all’art. 1 del D.lgs. n. 368/2001, per nullità della sentenza determinata dalla omessa pronuncia sul capo della domanda, proposto sin dall’atto introduttivo del giudizio e reiterata in appello, di accertamento della effettività ed esistenza, anche in concreto, della ragione sostitutiva indicata nel contratto a termine.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati.
Parte ricorrente ha dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di avere impugnato, in prime cure, il contratto a termine sia sotto il profilo, in astratto, della specificità della clausola contrattuale che sotto l’aspetto della verifica della rispondenza, in concreto, delle esigenze sostitutive indicate nella clausola stessa.
Il Tribunale di Napoli respinse la domanda valutando, sia pur non in modo dettagliato, anche il secondo aspetto della effettività in concreto della esigenza sostitutiva.
Il suddetto punto fu oggetto di gravame e la prima sentenza della Corte di appello di Napoli non esaminò la doglianza, di cui era stata peraltro investita, perché ritenne, a monte, la clausola generica (mancata indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire), senza, quindi, procedere alla seconda verifica circa la menzionata effettività della esigenza indicata.
Questa Corte, con la sentenza n. 5463/2016, riformò, come sopra precisato, la pronuncia di appello limitando, però, la propria indagine anche essa al solo al profilo della valutazione sulla genericità, in astratto, della clausola, ritenendo assorbite le altre questioni.
Ciò premesso, ai fini dello scrutinio dei motivi di impugnazione del presente ricorso, i principi di diritto da tenere in considerazione sono due: a) nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell’art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle
questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all’esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell’eventuale giudizio di rinvio (Cass. n. 14813/2023): ciò in quanto sulle questioni non esaminate dal giudice d’appello, perché ritenute assorbite dall’accoglimento di un motivo di gravame avente natura pregiudiziale, non può formarsi alcun giudicato (Cass. n. 13952/2019); b) il giudice di rinvio, nel riesame dei fatti della causa, ha la stessa pienezza di poteri ed assume lo stesso ruolo che aveva il giudice la cui decisione è stata cassata, salve le limitazioni pre viste dal 3° comma dell’art. 394 e dall’art. 384 cpc, e l’oggetto del giudizio di rinvio è, nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione, il gravame a suo tempo interposto contro la sentenza di primo grado, dovendosi considerare quella di appello, nei limiti dell’annullamento, tamquam non esset (principi desumibili da Cass. n. 1824/2005; Cass. n. 15143/2021).
Orbene, essendo stata la questione della verifica in concreto delle esigenze sostitutive, indicate nella clausola del contratto a termine intercorso tra le parti, riproposta in sede di rinvio e già oggetto del primo appello e del ricorso in cassazione ma ritenuta, in queste sedi, assorbita, la Corte territoriale non si è adeguata al principio di legittimità secondo cui, in sede di giudizio di rinvio, il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione essendo state le stesse espressamente riproposte davanti a lui (cfr. Cass. n. 30184/2018).
Non condivisibile è, pertanto, la statuizione della Corte territoriale che ha considerato limitato il thema decidendum del giudizio di rinvio al solo punto della pronuncia rescindente quando, invece, le altre questioni, in tutti i precedenti gradi e fasi erano state rite et recte riproposte, ma ritenute assorbite.
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà all’esame omesso della
questione, tenendo conto dei citati principi di diritto, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 gennaio 2024