Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34741 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34741 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
NOME COGNOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1110/2021 pubblicata il 14 febbraio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12678/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato per legge in INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
Con ricorso notificato il 1° marzo 2019 NOME COGNOME ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per chiedere la condanna al risarcimento del danno derivante dall’asserito utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato per lo svolgimento delle mansioni di operario forestale da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE (da ora, in motivazione, solo ESA).
Egli ha esposto che aveva lavorato come operatore agricolo a tempo determinato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE, presso l’RAGIONE_SOCIALE, a partire dal 1992 e fino al 2018 e che il suo rapporto di lavoro, pur essendo agricolo e stagionale, sarebbe stato abusivo per la parte che eccedeva la caratterizzazione agricola.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1110/2021, ha accolto il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1110/2021, ha rigettato.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
La Procura generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria scritta , con la quale ha chiesto l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE SA lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 23 del d.lgs. n. 81 del 2015, 1 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, 32 della legge n. 183 del 2010, 5 L.R. Sicilia n. 13 del 2014, 1 L.R. Sicilia n. 16 del 1998 e 1 L.R. Sicilia n. 230 del 1962.
Essa rappresenta che i lavoratori agricoli e stagionali sarebbero stati esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative alla durata e ai rinnovi dei contratti a termine.
Pertanto, parte ricorrente contesta la sentenza della corte territoriale perché avrebbe erroneamente ritenuto, sulla base di una non corretta valutazione delle testimonianze raccolte, che, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, vi fosse stato un abuso dei contratti a termine di lavoro agricolo in quanto il lavoratore sarebbe stato illegittimamente adibito ad attività non previste da detti contratti, quali quelle di custodia, cura e manutenzione di immobili di proprietà dell’ente per un periodo di circa sei anni.
La doglianza è infondata.
La corte territoriale ha accertato le mansioni che il dipendente avrebbe dovuto svolgere in base ai contratti a termine conclusi con l’E SA (operaio agricolo, conduttore di macchine agricole e di automezzi e/o lavori di officina per manutenzione macchine agricole) e ne ha ricavato che l’attività in concreto svolta da NOME COGNOME (desumibile dalla testimonianza resa da altro impiegato assunta in primo grado) di custodia degli immobili di proprietà dell’ente datore di lavoro esulasse da tali mansioni.
Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che detta attività di custodia era di per sé non compatibile con la stagionalità del lavoro agricolo di NOME COGNOME.
Al riguardo, si osserva che, in tema di lavoro a termine, per verificare la sussistenza, o meno, del carattere della stagionalità ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge n. 230 del 1962 (e nel periodo di vigenza di essa), è necessa rio porre riferimento non solo all’attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lav oratore l’esigenza di una sua limitazione temporale (Cass., Sez. L, n. 21147 del 28 novembre 2012).
In particolare, si rileva che, nell ‘ ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell ‘anno , come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena.
Nell’ ottica della legge n. 230 del 1962, i lavoratori addetti stabilmente a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l ‘a ttività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.
Sul punto, si osserva che la custodia di immobili di proprietà dell’E SA non risulta, di per sé, qualificabile come svolgimento di attività agricola stagionale, in quanto è idonea a perpetuarsi nel tempo, non riguarda la coltivazione, la cura del suolo, dei boschi, delle acque, delle foreste, dell’ambiente e del paesaggio o l’allevamento di animali né è a queste prestazioni connessa e, soprattutto, non dipende dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti a detta attività.
Le ulteriori contestazioni concernenti il contenuto della deposizione del teste sentito in primo grado sono, infine, inammissibili, investendo il merito della valutazione del materiale istruttorio, istituzionalmente riservata alle corti di primo e secondo grado e preclusa alla Corte di cassazione.
2) Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 2 della legge n. 183 del 2010 perché, nonostante la corte territoriale avesse accertato che l’abuso era durato sei anni, essa avrebbe quantificato il risarcimento del danno dovuto al dipendente come se si fosse protratto per 21 anni, come allegato nel ricorso di primo grado da NOME COGNOME.
La doglianza è inammissibile in quanto nuova, non risultando né dalla sentenza impugnata né dal ricorso per cassazione che sia stata proposta nell’appello contro la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che aveva operato la quantificazione qui contestata.
Inoltre, si evidenzia l’ulteriore inammissibilità della stessa, siccome rivolta contro una liquidazione del danno avvenuta in via equitativa.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la sua eccezione di prescrizione come nuova ed infondata.
Con il quarto motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2946, 2947 e 2948 c.c., siccome il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria sarebbe stato quinquennale, con la conseguenza che gran parte delle pretese di controparte avrebbero dovuto essere respinte.
Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate, anche se la motivazione della decisione impugnata deve essere corretta ex art. 384, u.c., c.p.c.
La corte di merito ha affermato che non era possibile comprendere a quale tipologia di ricostruzione di carriera, di differenze retributive e di scatti di anzianità si fosse riferita la difesa dispiegata dall’E SA dinanzi al tribunale, con la quale veniva eccepita la prescrizione di ‘ogni diritto vantato da controparte in relazione alle differenze retributive asseritamente dovute dall’Amministrazione resistente, sulla base della pretesa ricostruzione della carriera e del chiesto pagamento delle differenze retributive e degli scatti di anzianità, ai sensi dell’art. 2948, comma 4, c.c.’ .
Pertanto, l’eccezione di prescrizione concernente il risarcimento del danno avrebbe dovuto considerarsi come nuova ed inammissibile, essendo estranei alla tematica risarcitoria i riferimenti a retribuzioni e anzianità.
Al riguardo, si osserva che elementi costitutivi dell ‘ eccezione di prescrizione sono l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell’effetto ad essa ricollegato dall ‘ordinamento, restando estranea l’indicazione della durata, in quanto quaestio iuris . L ‘ eccezione in questione ha natura di eccezione in senso stretto ed è fondata sui fatti che devono essere allegati dalla parte, anche se questi possono essere qualificati diversamente dal giudice (sul punto, può argomentarsi da Cass., Sez. L, n. 20611 del 7 agosto 2018).
Pertanto, il debitore ha l ‘ onere solo di allegare e provare il fatto che, permettendo l ‘esercizio del diritto, determinerebbe l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell ‘ art. 2935 c.c., essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto e della controversia nello schema normativo astratto del tipo di diritto e dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte.
Nella specie, l’eccezione di prescrizione è stata sollevata con riferimento ai diritti conseguenti all’azione intrapresa dal lavoratore, che aveva ad oggetto l’abuso del ricorso al contratto a termine .
Ne deriva che il giudice ben avrebbe potuto valutare l’avvenuto perfezionamento della prescrizione con riguardo ai profili risarcitori, nonostante in primo grado vi fosse stato un richiamo alle sole differenze retributive e agli scatti di anzianità, in quanto il verificarsi di detta prescrizione avrebbe dovuto essere accertato, in ogni caso, alla luce dell’illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Peraltro, la doglianza di parte ricorrente deve essere, comunque, respinta.
Infatti, il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario di cui a Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016 è unitario, come unitario è il diritto a percepire l’indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010, che non spetta per ogni singolo contratto, il numero dei contratti rilevando solo ai fini della quantificazione.
Ne consegue che il termine di prescrizione – da considerare decennale, concernendo il preteso risarcimento una pretesa nascente dallo svolgimento del rapporto contrattuale (Cass., Sez. L, n. 27331 del 16 settembre 2022 nel lavoro privato; Cass., Sez. L, n. 31104 dell’8 novembre 2023 nel lavoro pubblico contrattualizzato) -per chiedere il risarcimento del detto danno non può che decorrere dall’ultimo contratto a termine e che, quindi, in casi come quello in esame, nei quali non sono ancora decorsi dieci anni dall’ultimo contratto a termine (nella specie, il contratto più recente è del 2018, mentre il giudizio di primo grado è iniziato nel 2019) non può parlarsi di una prescrizione, neppure in ordine ai singoli contratti più risalenti, la cui esistenza può assumere rilievo anche per quel che interessa il momento della quantificazione del pregiudizio.
D’altronde, con riferimento ad una questione collegata, la RAGIONE_SOCIALE ha chiarito che, in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’abuso risultante dall’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lett. a), della legge n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall’ultimo ( ex latere actoris ) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto (Cass., Sez. L, n. 4960 del 16 febbraio 2023).
4) Il ricorso è respinto, dovendosi affermare i seguenti principi di diritto:
‘ In tema di contratti a tempo determinato conclusi con l’RAGIONE_SOCIALE, la custodia di immobili di proprietà di quest’ultimo ente non è, di per sé, qualificabile come svolgimento di attività agricola stagionale, perché è idonea a perpetuarsi nel tempo, non riguarda la coltivazione, la cura del suolo, dei boschi, delle
acque, delle foreste, dell’ambiente e del paesaggio, l’allevamento di animali e le attività connesse e, soprattutto, non dipende dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti a detta attività; infatti, nell’ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per t utto il corso dell’anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente a simili attività (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l’attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale ‘;
‘ Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario, come riconosciuto dalla sentenza Cass., SU, n. 5072 del 15 marzo 2016, spettante al lavoratore in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, è di durata decennale, concernendo una pretesa nascente dall’esecuzione del rapporto contrattuale, e decorre dall’ultimo di tali contratti, attesa la sua natura unitaria, come unitario è il diritto a percepire l’indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 che, quindi, non spetta per tutti i singoli contratti. Il numero di tali contratti rileva solo ai fini della quantificazione e, in questo caso, anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento possono avere incidenza sulla liquidazione del pregiudizio patito dal dipendente ‘.
Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, attesa la condotta processuale di controparte.
Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo della parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo della parte ricorrente di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione
P.Q.M.