Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34660 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
Oggetto: Pubblico impiego
Tributi locali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24038/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME e domiciliato elettivamente presso la seconda in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliato per legge in INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo n. 782/2022 pubblicata il 3 agosto 2022 e notificata il 3 agosto 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha adito il Tribunale di Agrigento per chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (da ora, in motivazione, solo RAGIONE_SOCIALE) a risarcire il danno derivante dall’utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato.
Egli ha allegato che aveva lavorato come operatore RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE a partire dal 1990 sulla base di una serie di contratti a termine che erano stati reiterati più volte in maniera illegittima.
Il Tribunale di Agrigento, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 728/2020, ha accolto il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 782/2022, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, ultimo comma, legge n. 386 del 1976, 12 legge Regione Sicilia n. 13 del 1990, 5, comma 4 bis e 4 ter, e 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, 19 del d.lgs. n. 81 del 2015, 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 32 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dei medesimi testi normativi e contrattuali sopra richiamati nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70/CE e l’omesso esame di fatto decisivo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione, oltre che dei testi normativi e contrattuali già indicati, del d.P.R. n. 1525 del 1963, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del citato CCNL e l’omesso esame di fatto decisivo.
Con il quarto motivo egli contesta la violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni già elencate e RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 4 del 2006 nonché l’omesso esame di fatto decisivo.
Egli sostiene, con i quattro motivi elencati, innanzitutto, che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che l’RAGIONE_SOCIALE (o, meglio, il suo RAGIONE_SOCIALE) sarebbe stato un imprenditore RAGIONE_SOCIALE, non rientrando nella definizione di cui all’art. 2135 c.c., con conseguente inapplicabilità del CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Soprattutto segnala che la Corte d’appello di Palermo avrebbe errato ad avvalersi del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, u.c., RAGIONE_SOCIALEa legge n. 386 del 1976 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 13 del 1990, non ricorrendone i presupposti.
Inoltre, il ricorrente lamenta che la C orte d’appello di Palermo avrebbe errato nell’escludere che la stagionalità RAGIONE_SOCIALEa lavorazione fosse requisito necessario al fine di affermare la legittimità dei contratti a termine, sostenendo, invece, che, nel settore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sarebbero state giustificate deroghe, fondate su ragioni di natura oggettiva, all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa sul lavoro a termine.
Ulteriore errore che addebita al giudice di secondo grado è di non avere tenuto conto che, nella presente controversia, non vi era alcun riferimento alla cadenza stagionale del lavoro nei detti contratti.
In aggiunta a ciò, evidenzia che egli non sarebbe stato un RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sua attività sarebbe stata non compatibile con quella di un semplice RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE stagionale, avendo ad oggetto le prestazioni di operatore di macchine agricole e automezzi, di esecutore di lavori di officina e di manutenzione degli stessi macchinari e di collaboratore con il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nonché lo svolgimento di ulteriori mansioni ex art. 1, comma 2, L.R. Sicilia n. 16 del 1998.
La corte territoriale, però, non avrebbe accertato in concreto se le mansioni da lui svolte rientrassero fra quelle agricole propriamente dette e se possedessero il requisito RAGIONE_SOCIALEa stagionalità.
Con riferimento a questa mancata verifica non sarebbe stato possibile esonerare, come fatto, invece, dal giudice di secondo grado, l’ESA dall’onere di provare il carattere esclusivamente stagionale RAGIONE_SOCIALEe mansioni da lui svolte.
Infine, espone che il riferimento alla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n. 4 del 2006 contenuto nella sentenza impugnata sarebbe stato inconferente, perché sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 di detta legge la Corte d’appello di Palermo avrebbe autorizz ato la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa statale e RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva nazionale vigenti in tema di contratti a termine.
Le quattro doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate nei termini che seguono.
Esse investono principalmente i seguenti profili di carattere generale:
a) la natura imprenditoriale o meno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (o, meglio, del suo RAGIONE_SOCIALE), in quanto, ove non fosse stato qualificabile come imprenditore RAGIONE_SOCIALE, non rientrando nella definizione di cui all’art. 2135 c.c., non sarebbe stato applicabile il CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
la necessarietà o meno del requisito RAGIONE_SOCIALEa stagionalità RAGIONE_SOCIALEa lavorazione anche nel settore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al fine di affermare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a termine per un tempo massimo superiore a quello previsto dalla vigente normativa.
1.1) In ordine al primo profilo, si rileva che l’RAGIONE_SOCIALE, istituito con la legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia n. 21 del 1965, è un ente non RAGIONE_SOCIALE
dotato di personalità giuridica di diritto RAGIONE_SOCIALE, sottoposto alla vigilanza e tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La stessa RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto la natura di ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dando rilievo alle sue finalità pubbliche, quali risultano dall’ art. 2 RAGIONE_SOCIALEa citata legge n. 21 del 1965.
Infatti, per il Supremo Collegio, la mera previsione di un corrispettivo per alcuni servizi non consente di qualificare un ente RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE, atteso che, con tale espressione, si indicano gli enti di diritto RAGIONE_SOCIALE il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l’esercizio di una attività d’impresa. Pertanto, poiché l’esercizio di una tale attività non è prevista dalla legge Regione Sicilia n. 21 del 1965, la previsione di un corrispettivo limitatamente ad alcuni servizi contraddice la pretesa natura economica RAGIONE_SOCIALE‘ente, considerato che per l’economicità RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa è necessario che le finalità pubbliche siano perseguite con metodo RAGIONE_SOCIALE, ossia con modalità che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica (Cass., Sez. 1, n. 13481 del 16 settembre 2002; Cass., SU, n. 9970 del 14 novembre 1996).
Peraltro, anche volendo prescindere dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che la natura economica o meno di un ente deve essere accertata tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi RAGIONE_SOCIALE‘ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività stessa (Cass., SU, n. 15661 RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2006 ).
Ne deriva che, ove le disposizioni normative e statutarie depongano nel senso RAGIONE_SOCIALEa natura di ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un ente, questa può essere esclusa solo in seguito ad una valutazione concernente gli scopi RAGIONE_SOCIALEo stesso consorzio e la provenienza RAGIONE_SOCIALEe sue entrate.
Nella specie, però, gli scopi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, per come delineati dalla sua legge istitutiva, sono assolutamente incompatibili con una sua natura imprenditoriale.
La natura non imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘ESA si evince già dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge istitutiva, il quale, indicandone i fini, dispone che ‘L’RAGIONE_SOCIALE ha lo scopo di agevolare e promuovere nel territorio RAGIONE_SOCIALEa Regione siciliana lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento RAGIONE_SOCIALEa produttività, il migliora mento RAGIONE_SOCIALEe condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro RAGIONE_SOCIALEa popolazione RAGIONE_SOCIALE, l’ammodernamento d elle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa irrigazione, RAGIONE_SOCIALEa viabilità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerenti al progresso e allo RAGIONE_SOCIALE d ell’RAGIONE_SOCIALE siciliana.
L’RAGIONE_SOCIALE curerà in particolare l’estensione e lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa proprietà coltivatrice contadina e RAGIONE_SOCIALEe sue forme associate, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti RAGIONE_SOCIALE a basso costo e di qualità garantita mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie agrarie e di mercato’.
I compiti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono, poi, individuati dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa citata legge istitutiva, il quale prescrive che esso:
‘a) cura la redazione del piano di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘intera superficie agraria RAGIONE_SOCIALEa Regione, articolato in piani zonali nel quadro del piano regolatore per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sociale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia. Elabora piani zonali di trasformazione fondiaria ed agraria secondo le direttive del piano di cui sopra e sovraintende alla loro esecuzione (…). Contro gli inadempienti agli obblighi di trasformazione e di miglioramento anche in rapporto ai tempi di attuazione, l’RAGIONE_SOCIALE promuove, direttamente ed anche su proposta dei coltivatori manuali insediati o, in mancanza, di cooperative agricole, l’espropriazione dei fondi cui si riferiscono gli obblighi.
(…).
svolge le funzioni ed i compiti previsti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948 e dalle altre leggi RAGIONE_SOCIALEo Stato recanti norme sugli enti di RAGIONE_SOCIALE, purché compatibili con le funzioni ed i compiti attribuiti dalla Regione siciliana all’RAGIONE_SOCIALE;
fornisce, sulla base di studi ed indagini di mercato a grandi e medi livelli, indicazioni per l’orientamento produttivo alle imprese agricole, singole ed associate e le assiste tecnicamente, anche mediante la creazione di centri di meccanizzazione e di centri di assistenza, per la trasformazione, il miglioramento e la conduzione;
agevola il ricorso dei coltivatori diretti e RAGIONE_SOCIALEe loro cooperative al finanziamento ed al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione. L’agevolazione al credito può avvenire mediante l’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe necessarie garanzie fidejussorie a favore degli interessati e l’adozione di iniziative per l’istituzione di mutue e di casse rurali;
organizza e gestisce direttamente corsi di istruzione professionale per la preparazione e qualificazione di dirigenti, di dirigenti di cooperative, di tecnici, di coltivatori diretti nonché di lavoratori RAGIONE_SOCIALE di ogni categoria, indirizzandoli verso le forme associative di conduzione e di lavoro; può altresì, promuovere, nei modi che saranno stabiliti dall’Assessore RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE di concerto con gli Assessori regionali per il lavoro e la cooperazione e per la pubblica istruzione, corsi e conferenze per la formazione professionale e per l’educazione e preparazione sociale RAGIONE_SOCIALEe categorie agricole;
promuove la cooperazione e favorisce il sorgere di iniziative associate di cooperative fra coltivatori, di consorzi di cooperative e consorzi di produttori RAGIONE_SOCIALE in maggioranza coltivatori, per l’acquisto e la gestione di macchine agricole, di altri beni, di attrezzature e di servizi, nonché per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti RAGIONE_SOCIALE;
promuove iniziative industriali e commerciali in collaborazione con enti pubblici e cooperative per intervenire nelle fasi di trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione dei prodotti RAGIONE_SOCIALE nonché per impianti e per attrezzature da affidare a cooperative di coltivatori, a consorzi di cooperative e consorzi di produttori RAGIONE_SOCIALE;
favorisce la partecipazione di cooperative di coltivatori a complessi industriali mediante la concessione di contributi sugli interessi per i mutui all’uopo occorrenti e l’assunzione di garanzie a favore RAGIONE_SOCIALEe stesse cooperative;
promuove tecniche tendenti alla selezione e alla tipicizzazione dei prodotti, con particolare riferimento ai mercati di consumo ed all’esportazione;
riordina le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa e meno costosa distribuzione RAGIONE_SOCIALEe acque ad uso RAGIONE_SOCIALE, promuovendo accordi fra gli utenti, revoche e nuove concessioni; elabora un piano di ricerche RAGIONE_SOCIALEe acque, predisponendo i mezzi per la individuazione, il sollevamento e la distribuzione RAGIONE_SOCIALEe stesse;
promuove la formazione di nuove proprietà contadine associate o singole;
esercita, anche in via surrogatoria, le attribuzioni spettanti in materia di assegnazione di terreni ai contadini, previa espropriazione, ad enti o istituti, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa potestà legislativa RAGIONE_SOCIALEa Regione sicili ana;
utilizza i finanziamenti all’RAGIONE_SOCIALE assegnati con criteri preferenziali per le aziende diretto-coltivatrici, per le cooperative agricole ed i loro consorzi;
promuove e favorisce ogni altra iniziativa ed attività diretta a realizzare le finalità RAGIONE_SOCIALE-sociali allo stesso devolute da leggi e regolamenti. L’RAGIONE_SOCIALE, fra l’altro, salvo quanto previsto nelle precedenti lettere, è autorizzato anche a costituire e/o a partecipare
a società per la produzione, trasformazione industriale, conservazione e commercializzazione di prodotti RAGIONE_SOCIALE, zootecnici, e di prodotti alimentari utilizzabili per usi agrozootecnici, ed a concedere fideiussioni a favore RAGIONE_SOCIALEe società aventi le finalità suindicate’.
La legge Regione Sicilia n. 73 del 1977 ha assegnato, poi, alla struttura ulteriori competenze per l’assistenza tecnica e le attività promozionali in RAGIONE_SOCIALE.
Dalla normativa RAGIONE_SOCIALE appena elencata e dalla giurisprudenza di legittimità si evince, quindi, che l’ESA non può essere considerato un ente RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene la corte territoriale che, comunque, l’ESA, nonostante abbia natura di ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, potrebbe vedersi assegnare ex art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 386 del 1976 la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori RAGIONE_SOCIALE, assumendone così la gestione diretta nella fase di avviamento o in caso di gravi difficoltà di cooperative o di altri organismi associativi. Peraltro, come chiarito da Cass., SU, n. 9970 del 14 novembre 1996, le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di RAGIONE_SOCIALE sarebbero state imprese agricole a tutti gli effetti.
Ciò avrebbe avuto rilievo perché la legge Regione Sicilia n. 13 del 1990 aveva previsto all’art. 12 che i centri di meccanizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE fossero considerati impianti collettivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 386 del 1976.
Ne sarebbe scaturito che pure il RAGIONE_SOCIALE ove aveva lavorato il lavoratore in causa, essendo un impianto collettivo, sarebbe stato un’impresa RAGIONE_SOCIALE.
Il ragionamento è privo di pregio.
In primo luogo, si richiamano le considerazioni di cui sopra, dalle quali si evince che la stessa legge istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘ESA configura l’ente de quo come ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE.
Non è allora immaginabile di frazionare le attività di un ente al fine di attribuirgli, a seconda RAGIONE_SOCIALEe circostanze, natura più o meno imprenditoriale.
Non è in astratto impossibile che una struttura di un ente strumentale svolga in concreto, in alcuni casi, attività economica, ma questo non significa che il detto ente assuma per ciò solo natura di ente RAGIONE_SOCIALE, dovendosi tenere conto dei suoi scopi principali fissati dalla legge.
Non è di ostacolo a questa conclusione neppure la circostanza che, come evidenziato dalla corte territoriale, fosse indicato, come fonte di regolamentazione del rapporto, il CCNL RAGIONE_SOCIALE.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza, la sottoposizione per legge di un rapporto di lavoro con un ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del l avoro RAGIONE_SOCIALE privatizzato; pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte RAGIONE_SOCIALEa norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del medes imo d.lgs., l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva RAGIONE_SOCIALEa qualifica superiore.
Il principio in questione, benché espresso rispetto al personale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, legge Regione Puglia n. 3 del 2010, era regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, chiarisce che la natura privata del contratto collettivo richiamato dalle parti non è ontologicamente incompatibile con quella di ente non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa P.A. datrice di lavoro (Cass.,
Sez. L, n. 10811 del 24 aprile 2023) e che la natura del rapporto lavorativo non discende dal contratto collettivo.
Nello specifico, quindi, nulla escludeva che l’RAGIONE_SOCIALE potesse concludere dei contratti regolati dal diritto privato aventi ad oggetto rapporti RAGIONE_SOCIALE di vario tipo, per realizzare le sue finalità pubbliche istituzionali, senza che ciò comportasse una sua qualificazione come ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si rileva, poi, che la decisione Cass., SU, n. 9970 del 14 novembre 1996, relativa ad un regolamento di giurisdizione, ha espressamente affermato che non sussistono dubbi in giurisprudenza sul fatto che ‘gli Enti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come l’RAGIONE_SOCIALE cui è succeduta l’RAGIONE_SOCIALE) siano Enti pubblici non economici, stante il carattere non imprenditoriale dei fini principali da essi perseguiti nel campo RAGIONE_SOCIALE ‘ incentivazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 10326-90; n. 302-89; n. 74477)’.
Posta questa premessa, che già ribatte alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, le Sezioni Unite hanno ricordato che ‹‹la legge 30.4.1976 n. 386 (la quale detta norme di principio sugli Enti di RAGIONE_SOCIALE) prevede, nell’art. 3, che a tali Enti possa essere affidata la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori RAGIONE_SOCIALE, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento o in caso di gravi difficoltà di cooperative o di altri organismi associativi e che, sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALEa suddetta norma, le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli Enti di RAGIONE_SOCIALE sono considerate ‘imprese agricole a tutti gli effetti’, espressione questa che ha chiaro riferimento alle norme del codice civile sulle imprese (artt. 2082 e 2093 co. 2 c.c.), con la conseguenza che anche agli Enti pubblici non economici si applicano le norme privatistiche relative ai rapporti di impresa limitatamente alle imprese gestite dagli Enti stessi.
A ciò va aggiunto che anche la L. reg. RAGIONE_SOCIALEa Calabria del 14.12.1978 n. 28 , istitutiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha distinto espressamente le attività istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE da quelle imprenditoriali, eventuali e
collaterali, che negli artt. 6 e 7 sono state individuate nella gestione di impianti destinati alla produzione, trasformazione e conservazione RAGIONE_SOCIALE e che, sia pure temporaneamente, possono essere affidate dalla Regione Calabria all’RAGIONE_SOCIALE, al fine di pro vvedervi mediante gestioni speciali secondo i programmi e le priorità regionali. Ed anche le successive leggi regionali (L. reg. 19.6.1986 n. 24 e L. reg. 31.7.1987 n. 23) hanno mantenuta ferma la distinzione tra le attività istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e quell e imprenditoriali relative alle gestioni speciali costituite dal detto RAGIONE_SOCIALE.
Alla stregua di quanto precede è quindi evidente che, essendo disciplinati secondo la normativa civilistica i rapporti instaurati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe gestioni speciali, anche i dipendenti addetti a tali gestioni (le quali sono autonome e distinte rispetto alle altre attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) devono essere considerati a tutti gli effetti non già pubblici impiegati bensì lavoratori di diritto privato e, quindi, le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 3018-93 ed altre p ronunce conformi). In quest’ultima categoria va inquadrato il rapporto di lavoro del ricorrente››.
Si tratta di una ricostruzione che valorizza la natura privata del rapporto di lavoro ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e che certo non incide sulla natura economica o meno RAGIONE_SOCIALE‘ESA, la quale va ricavata, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi RAGIONE_SOCIALE‘ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività stessa (Cass., SU, n. 15661 RAGIONE_SOCIALE’11 luglio 2006 ).
Ne deriva che, ove le disposizioni normative e statutarie depongano, come nella specie, nel senso RAGIONE_SOCIALEa natura di ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un ente, questa può essere esclusa solo in seguito ad una valutazione concernente gli scopi RAGIONE_SOCIALEo stesso consorzio e la provenienza RAGIONE_SOCIALEe sue entrate. G li scopi RAGIONE_SOCIALE‘ESA, però, per come delineati dalla sua legge istitutiva, sono assolutamente incompatibili con una natura imprenditoriale.
La ricostruzione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite del 1990 è, poi, da valutare alla luce RAGIONE_SOCIALEa circostanza che i rapporti di impiego di diritto RAGIONE_SOCIALE sono ormai stati ricondotti, salvo specifiche eccezioni, alla giurisdizione ordinaria, a partire da epoca successiva (dal 30 giugno 1998: cfr. Cass., SU, n. 9509 del 29 aprile 2011) alla appena citata pronuncia Cass., SU, n. 9970 del 14 novembre 1996 e all’approvazione RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Sicilia n. 13 del 1990.
D’altronde, anche a volere condividere il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale, è evidente che non l’ESA in quanto tale, ma la gestione diretta RAGIONE_SOCIALE‘impianto avrebbe carattere imprenditoriale.
L’esistenza di siffatta gestione diretta non è, però, stata accertata dal giudice del merito, che, pure, non ha valutato se sussistessero i presupposti perché detta gestione diretta fosse operativa.
Non a caso la controversia in esame è stata introdotta contro l’RAGIONE_SOCIALE e la sua legittimazione passiva non è mai stata posta in dubbio né dal Tribunale di Agrigento né dalla Corte d’appello di Palermo né dalle parti. In questa sede di legittimità, poi, non sono state indicate circostanze di fatto definitivamente accertate nei gradi di merito idonee a fare ritenere che la legittimazione passiva spettasse non al l’RAGIONE_SOCIALE, ma al RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, la semplice circostanza che, come ipotizzato dalla corte territoriale, una singola struttura riferibile all’ESA potesse forse in astratto operare come un imprenditore, non avrebbe mai potuto trasformare l’ESA in un ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, co nsiderata la evidente accessorietà di siffatta struttura rispetto agli assai estesi compiti istituzionali, fondamentalmente di valenza pubblica, RAGIONE_SOCIALE‘ente.
Da quanto sopra esposto consegue che non può essere condiviso il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001, che prescriveva, fino al 24 giugno 2015, che ‘
articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Tale disposizione è stata poi confermata dall’art. 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015, il quale stabilisce che
articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Questa normativa, infatti, non è applicabile all’ESA perché riguarda i datori di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE categoria nella quale non rientra la P.A. controricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi RAGIONE_SOCIALE, ma esprimendo considerazioni di carattere generale, che la disciplina sui contratti a termine di cui alla legge n. 230 del 1962 e, in particolare, la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto scritto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, è applicabile a tali consorzi poiché la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, che esclude dalla disciplina RAGIONE_SOCIALEa stessa legge i rapporti tra ‘datori di lavoro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e salariati fissi co munque denominati’ (e in base ad una necessaria interpretazione estensiva -tutti i lavoratori RAGIONE_SOCIALE), è applicabile ai lavoratori alle dipendenze di imprese definibili come agricole a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2135 c.c., mentre gli enti di RAGIONE_SOCIALE (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore RAGIONE_SOCIALE ai fini previdenziali) non sono imprenditori RAGIONE_SOCIALE, perseguendo fini economici non solamente RAGIONE_SOCIALE, anche se con attività in parte strumentali all’RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. L, n. 15494 del 14 luglio 2011; Cass., Sez. L, n. 14232 del 27 ottobre 2000; Cass., Sez. 3, n. 23628 del 20 dicembre 2004).
Gli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015 concernono, quindi, solamente i
rapporti di lavoro fra lavoratori RAGIONE_SOCIALE e ‘imprese definibili come agricole a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 2135 c.c.’.
Dalla normativa RAGIONE_SOCIALE e dalla giurisprudenza di legittimità richiamate in precedenza si evince, però, che l’ESA non può essere considerato un imprenditore RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2135 c.c.
A prescindere dalla natura ex lege non imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, i suoi scopi sono ben più ampi di quelli indicati dall’art. 2135 c.c., in base al quale:
‘ È imprenditore RAGIONE_SOCIALE chi esercita una RAGIONE_SOCIALEe seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo RAGIONE_SOCIALE di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore RAGIONE_SOCIALE, dirette alla manipolazione, conservazione trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltiva zione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse RAGIONE_SOCIALE‘azienda normalmente impiegate nell’attività RAGIONE_SOCIALE esercitata, ivi c omprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio RAGIONE_SOCIALE e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge’.
Risulta palese, quindi, dalla comparazione fra i fini e i compiti RAGIONE_SOCIALE‘ESA, come individuati dalla legislazione siciliana, e il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 2135 c.c. che l’ESA non è un imprenditore RAGIONE_SOCIALE, oltre che per la sua natura di ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, anche in quanto persegue fini pubblicistici ben più ampi di quello consistente
nell’esercitare l’attività RAGIONE_SOCIALE, ancorché intesa in senso lato, la quale non è l’oggetto esclusivo RAGIONE_SOCIALEa sua sfera di attribuzioni.
1.2) A questo punto deve essere esaminata la seconda questione sopra individuata, relativa alla non necessità del requisito RAGIONE_SOCIALEa stagionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa giustificazione RAGIONE_SOCIALEa deroga alla normativa e alla contrattazione collettiva nazionali in tema di conseguenze RAGIONE_SOCIALEa reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Innanzitutto, occorre individuare tale normativa.
Al riguardo, si osserva che l’art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo in vigore fino al 24 giugno 2015, regolava le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine apposto dalle parti al relativo contratto.
Il comma 4 bis di tale articolo disponeva, per quel che qui interessa, che nti RAGIONE_SOCIALEe attività
stagionali definite dal decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni,
Il successivo art. 10, comma 2, prescriveva, sempre fino al 24 giugno 2015, che ‘
articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Il successivo art. 21, comma 2, prescrive che ‘
adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ‘.
Infine, l’art. 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015 stabilisce ch e ‘
articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375
Così individuata la normativa nazionale rilevante, si osserva quanto segue.
L’art. 5 del d.lgs. n. n. 368 del 2001, nell o stabilire le sanzioni applicabili per il caso di protrarsi del rapporto oltre il termine fissato o del suo ripetersi, detta una specifica disciplina per la successione dei contratti e dispone al comma 4 bis, in via generale e salve le deroghe specificatamente disciplinate, che il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato qualora siano superati i trentasei mesi comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Al comma 4 ter, poi, si prevede che le disposizioni di cui all’art. 5 comma 4 bis non si applicano alle attività stagionali definite dal Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Nonostante le notevoli modifiche che hanno interessato negli anni la disciplina dei contratti a tempo determinato, deve ritenersi che,
comunque, il concetto di attività stagionale vada inteso in senso molto rigoroso, ossia che in esso possano comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche, ad esempio, situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura RAGIONE_SOCIALE produttiva.
Ne consegue, da un lato, che, in caso di controversia, occorre che il datore di lavoro provi l’esplicazione in concreto di un’attività stagionale ed aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta, e, dall’altro, che la specificità RAGIONE_SOCIALE‘attività stagionale considerata dal legislatore, sebbene riferita all’impresa, implica di per sé un collegamento con l’attività lavorativa che vi corrisponde. Pertanto, è escluso il potere RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore di adibire il lavoratore assunto a termine a RAGIONE_SOCIALEe mansioni le quali non si identifichino, oggettivamente, con quelle proprie -o, comunque, strettamente complementari o accessorie –RAGIONE_SOCIALEa lavorazione stagionale (Cass., Sez. L, n. 2633 del 14 aprile 1986).
La normale attività è quella ‘che il singolo imprenditore, nell’esercizio dei poteri suoi propri (artt. 2082, 2086, 2555 c.c.) ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, riguardo al che egli deve pertanto strutturare l’azienda ed impiantare la rela tiva organizzazione (con particolare riferimento a quella del lavoro) onde assicurarne l’adeguato funzionamento’ (Cass., SU, n. 5739 del 29 settembre 1983).
L’attività stagionale è, quindi, aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l’attività lavorativa che vi corrisponde.
La stagionalità, inoltre, può essere riferita, oltre che all’attività imprenditoriale nel suo complesso, pure alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l ‘ esigenza di una
sua limitazione temporale (Cass., Sez. L, n. 21147 del 28 novembre 2012).
Il d.P.R. n. 1525 del 1963 e ss.mm., cui la norma rinvia per definire le attività stagionali, contiene un’elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica, RAGIONE_SOCIALEe attività stagionali (Cass., Sez. L, n. 10442 RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2006 ).
Da ciò si evince la necessaria tipizzazione RAGIONE_SOCIALE‘attività stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività, deve essere chiaramente identificata.
Ne consegue che la contrattazione collettiva, che l’art. 5 comma 4 ter del d.lgs. n. 368 del 2001 autorizza ad individuare le attività stagionali rispetto alle quali opera la deroga al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata c umulativa dei contratti a termine di cui all’art. 5 comma 4 bis, deve elencare specificatamente quali sono le attività che si caratterizzano per la stagionalità.
In questo senso si è espressa, di recente, Cass., Sez. L, n. 5064 del 17 febbraio 2023, per la quale, in tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga -ex art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 -al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività.
Questa ricostruzione del sistema va confermata anche alla luce del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del
Risulta, quindi, non condivisibile l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale secondo la quale, dovendosi escludere che la stagionalità RAGIONE_SOCIALEa lavorazione fosse requisito necessario al fine di affermare la
legittimità dei contratti a termine, sarebbero state giustificate, nel settore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE deroghe, fondate su ragioni di natura oggettiva, al sistema RAGIONE_SOCIALEe tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Neppure può sostenersi, come pure fa il giudice di appello, che la naturale ciclicità temporale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE renderebbe il rapporto RAGIONE_SOCIALE peculiare, al punto che non potrebbe negarsi la possibilità di proroghe e/o rinnovi oltre il termine del triennio.
Indubbiamente, nell’ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso RAGIONE_SOCIALE‘anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena.
Nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa legge n. 230 del 1962 (ma questa considerazione vale per le sopravvenute modifiche al regime dei contratti a termine), però, i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati dalla normativa sopra richiamata) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l’attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.
Non può ammettersi, quindi, che la ciclicità temporale RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE possa consentire eccezioni alla normativa in tema di contratti a termine prima menzionata, se non nei soli ristretti limiti RAGIONE_SOCIALEa sua stagionalità.
Ciò è confermato dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del CCNL per gli RAGIONE_SOCIALE, citato dalla corte territoriale, in base al quale (comma 8):
‘Sono RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato:
a) gli RAGIONE_SOCIALE che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di RAGIONE_SOCIALE assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
b) gli RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato che sono assunti per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale di cui all’art. 14, o nelle convenzioni di cui all’art. 28, debbono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’RAGIONE_SOCIALEo garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e RAGIONE_SOCIALEa garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
c) gli RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo’.
La previsione RAGIONE_SOCIALEa categoria di cui alla lettera c), che non contiene nessun richiamo al concetto di stagionalità, palesa come vi possano essere lavoratori a tempo determinato che, però, non rientrano nella deroga normativa alla durata massima dei contratti a termine.
In particolare, del tutto inconferente è il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla legge Regione Sicilia n. 4 del 2006.
Per quanto le assunzioni regolate da quest’ultima normativa si possano eventualmente fondare su ragioni di politica sociale e su finalità di tutela dei valori occupazionali, queste circostanze non possono assolutamente consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla correlata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evincibile dal d.lgs. n. 368 del 2001 e dal d.lgs.
Venendo, poi, in rilievo contratti conclusi con la Pubblica amministrazione, va applicato il d.lgs. n. 165 del 2001, soprattutto il suo art. 36.
Come conseguenza di quanto affermato deve ritenersi, altresì, che i contratti come quello del ricorrente, per essere rispettosi RAGIONE_SOCIALEa
legislazione nazionale, debbano contenere un chiaro riferimento, nella loro causale, alla stagionalità RAGIONE_SOCIALE‘attività da svolgere.
Infatti, la deroga di cui al secondo periodo RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, ha ad oggetto unicamente il limite temporale massimo ivi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, in quanto la norma detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato ed in nessun modo interferisce con l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa causale giustificativa RAGIONE_SOCIALE‘apposizione del termine, disciplinato dall’art. 1 del d.lgs. 368 del 2001 (Cass., Sez. L, n. 30939 del 7 novembre 2023).
Inoltre, deve considerarsi che, per verificare se l’attività svolta dal dipendente rientri nell’elenco tassativo di quell e a carattere stagionale che consentono l’apposizione del termine al contratto di lavoro, il datore di lavoro ha l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente ad attività connesse a quelle riportate nell’indicato elenco, e non anche ad a ltre (Cass., Sez. L, n. 8302 del 10 aprile 2006).
Pertanto, in presenza di contestazioni sollevate dal ricorrente in ordine all’effettiva individuazione RAGIONE_SOCIALEe mansioni da lui esercitate e alla loro natura RAGIONE_SOCIALE e stagionale (egli ha rilevato che non sarebbe stato un semplice RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in quanto sarebbe operatore di macchine agricole e automezzi, avrebbe eseguito lavori di officina e di manutenzione degli stessi macchinari, avrebbe collaborato con il RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe espletato ulteriori mansioni ex art. 1, comma 2, L.R. Sicilia n. 16 del 1998) la corte territoriale avrebbe dovuto effettuare un accertamento in concreto sul punto, tenendo conto che era l’ESA a dovere dare prova RAGIONE_SOCIALEe prestazioni effettivamente poste in essere e RAGIONE_SOCIALEa stagionalità di tutte.
In conclusione, deve affermarsi che, per il legittimo ricorso al rapporto a tempo determinato in deroga ai limiti imposti dalla normativa nazionale menzionata, occorre, oltre al rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, la verifica dei requisiti di forma, anche in ordine all’indicaz ione RAGIONE_SOCIALEa causale, imposti dalla normativa vigente e succedutasi nel tempo, e RAGIONE_SOCIALEa stagionalità RAGIONE_SOCIALEe mansioni del dipendente: l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova di tale stagionalità, in presenza di contestazioni, grava sul datore di lavoro.
2) Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
‘ RAGIONE_SOCIALE è un ente RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE il quale non può essere considerato imprenditore RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2135 c.c., con la conseguenza che ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi da tale ente non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 10, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 29, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 81 del 2015 ‘;
‘ La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati ‘;
‘In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività RAGIONE_SOCIALE stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale RAGIONE_SOCIALEe comuni incombenze attinenti alla detta attività RAGIONE_SOCIALE; infatti, nell’ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative,
sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso RAGIONE_SOCIALE‘anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l’attività produttiva come tale, co nsiderata nel suo complesso, abbia carattere stagionale ‘;
‘ In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale RAGIONE_SOCIALEe stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di pr ovare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro ‘.
P.Q.M.
La Corte,
– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione