Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 24488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 12/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15475-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3254/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/11/2018 R.G.N. 383/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Contratto a tempo determinato
R.G.N. 15475/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma, per quello che interessa in questa sede, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato, intercorso tra RAGIONE_SOCIALE e NOME con decorrenza 1.2.2012, con inquadramento RAGIONE_SOCIALE lavoratrice nel livello B1 tecnico del CCNL, con condanna di parte datoriale al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di una somma pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Il primo giudice ha ritenuto la illegittimità del termine essendo emerso, dall’istruttoria svolta, che la dipendente non aveva svolto le mansioni corrispondenti alla attività indicata nel citato contratto.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3254/2018, ha confermato la pronuncia di primo grado rilevando che, se era vero, come sosteneva RAGIONE_SOCIALE, che lo svolgimento di attività ordinaria non costituiva motivo per ritenere illegittimo il termine atteso che non era preclusa la stipulazione di contratti a termine per lo svolgimento di attività ordinaria del datore di lavoro, ciò però poteva realizzarsi quando vi era una ragione organizzativa temporanea datoriale esplicitata in contratto; nel caso in esame, invece, nel contratto a termine erano indicati i progetti cui sarebbe stata adibita la lavoratrice senza tuttavia evidenziare le ragioni che giustificavano l’apposizione del termine e senza dare conto di una specifica connessione tra la durata solo temporanea RAGIONE_SOCIALE prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa era chiamata ad attuare.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi, cui ha resistito on controricorso NOME COGNOMECOGNOME
La controricorrente ha depositato memoria ed è stata depositata istanza di rinvio a nuovo ruolo essendo in corso trattative di bonario componimento ai fini di una conciliazione RAGIONE_SOCIALE lite.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 cpc e 2909 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere la Corte di appello, in violazione del giudicato interno formatosi sulla questione, ritenuto la illegittimità RAGIONE_SOCIALE apposizione del termine per assenza RAGIONE_SOCIALE causale quando, invece, tale punto era stato escluso in primo grado (in quanto era stata dichiarata la nullità del contratto solo per lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste) e non impugnato in appello.
Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, dell’art. 36 co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 97 Cost, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, confermando la statuizione del Tribunale, erroneamente disposto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pur essendo il RAGIONE_SOCIALE, ente in house del RAGIONE_SOCIALE inserito nell’elenco ISTAT ed equiparabile ad una Amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
Preliminarmente, va respinta la istanza congiunta di rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, presentata da entrambe le parti, essendo in corso trattative di bonario componimento RAGIONE_SOCIALE lite, perché la suddetta ragione non costituisce valido motivo di rinvio del giudizio di legittimità.
Venendo allo scrutinio delle censure, rileva tuttavia il Collegio che quelle articolate con il primo motivo del presente ricorso per cassazione richiedono una valutazione, da parte di questa Corte, rilevante ai fini nomofilattici, di talché si impone l’e same delle stesse in RAGIONE_SOCIALE udienza, con il coinvolgimento di tutte le parti e del Procuratore Generale sulle questioni di diritto prospettate.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione e trattazione RAGIONE_SOCIALE stessa in RAGIONE_SOCIALE udienza.