Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26826 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4699-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2664/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 1546/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 4699/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2024
CC
RILEVATO CHE
1. con sentenza 18 luglio 2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato, nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE, l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, a propria volta reiettiva delle sue domande di accertamento della genericità del progetto dei due contratti, in base ai quali egli aveva prestato la propria attività dall’1 luglio 2014 all’11 settembre 2015 in favore della predetta società e della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con la condanna della medesima al pagamento delle differenze retributive e, previo accertamento di illegittimità del licenziamento (recesso ante tempus per motivi disciplinari), al ripristino del rapporto di lavoro o alla reintegrazione nel posto di lavoro;
la corte capitolina ha ritenuto assorbente ogni altra questione l’estrema genericità dell’allegazione del ricorrente, tale da non restituire neppure l’obbiettiva consistenza dell’attività lavorativa prestata, né le modalità del suo esercizio;
con atto notificato il 20 gennaio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, mentre la società intimata non ha svolto attività difensiva;
in ragione della sopravvenuta cancellazione dall’albo del difensore del ricorrente nelle more, rituale avviso dell’odierna adunanza camerale è stato dato alla parte personalmente; 5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276/2003, 1346, 2094 e 2222 c.c., per la
genericità del progetto dei due contratti stipulati tra le parti, equivalente alla sua mancanza, tenuto conto della circolare n. 29/12 del Ministero del Lavoro ed avuto pure riguardo all’oggetto sociale di RAGIONE_SOCIALE, così da istituire una presunzione assoluta della natura subordinata del rapporto (primo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 62 e 69 d.lgs. 276/2003, 1346, 2094, 2222 c.c. e vizio motivo, per non avere i giudici di merito, e in particolare la Corte d’appello, ritenuto sufficiente la documentazione allegata ai fini dell’integrazione, quanto meno in base alla presunzione relativa posta dall’art. 69, secondo comma d.lgs. 276/2003, di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, nonostante l’indicazione degli indici sintom atici tipici (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio degli artt. 61, 62 e 69 d.lgs. 276/2003, 1346, 2094 e 2222 c.c., in relazione ad allegazioni decisive nelle difese avversarie, in speciale riferimento alla pattuizione in via solo presuntiva della data di cessazione del rapporto, evidentemente non conciliabile con la specificazione nel contratto a progetto del risultato prefigurato (terzo motivo); vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio e violazione degli artt. 244, 253, 261, 420 e 421 c.p.c., 24 e 111 Cost., per la mancata ammissione delle prove orali dedotte, debitamente trascritte, con preclusione dell’acquisizione di un quadro meglio definito dell’attività lavorativa prestata, con lesione del diritto alla prova (quarto motivo); vizio di motivazione per omesso esame di fatti controversi, in ordine alla richiesta di pagamento di mensilità non corrisposte, violazione e falsa appli cazione dell’art. 36 Cost. in merito alla precettività del pagamento della retribuzione e nullità della sentenza per omessa pronuncia, in riferimento alla
domanda di pagamento delle mensilità non versate (quinto motivo); vizio di motivazione per omesso esame di fatti controversi, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno da demansionamento o dequalificazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 41, secondo comma Cost. in merito alla loro precettività e nullità della sentenza per omessa pronuncia, in riferimento alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento (sesto motivo); vizio di motivazione per omesso esame di fatti controversi, in ordine al rifiuto della società convenuta della proposta conciliativa del primo giudice, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c. e nullità della sentenza in violazione degli artt. 115, 116, 420, 421 c.p.c. per omessa pronuncia, in riferimento all’accettazione dal ricorrente della proposta conciliativa del giudice di primo grado, non essendo comprensibile come ciononostante e il rifiuto immotivato della controparte, lo stesso giudice abbia rigettato il ricorso, senza alcuna istruttoria (settimo motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;
è noto che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69 d.lgs. 276/2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempli due ipotesi distinte e strutturalmente differenti, atteso che al primo comma sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis , restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria. E che al secondo comma disciplini l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente
accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass. 21 giugno 2016, n. 12820; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27543). Ebbene, la conversione ex lege in un rapporto di lavoro subordinato della collaborazione lavorativa in assenza di un progetto (primo comma), ovvero la trasformazione di questa in quello, in esito all’accertata non corrispondenza dell’attività concretamente prestata dal lavoratore alla tipologia (collaborazione a progetto) formalmente adottata (secondo comma), presuppongono la chiara e specifica allegazione, prima ancora che prova, dell’attività lavorativa effettivamente prestata;
3.1. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, con argomentato e compiuto ragionamento, l’assoluta mancanza (definita addirittura ‘evanescenza’ ) delle modalità esplicative del rapporto di lavoro (al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), per essersi il ricorrente limitato all’indicazione del contenuto dei due contratti a progetto, restando ‘del tutto oscuro in cosa consistesse l’attività lavorativa’ prestata (al primo capoverso di pg. 3 della sentenza);
4. ogni singolo motivo è inoltre articolato in modo promiscuo, per essere ciascuno formulato con più profili di doglianza (alla stregua di errores in procedendo , di errores in iudicando e di vizi motivi): con la conseguenza di una sostanziale impossibilità di ricondurli a specifici motivi di impugnazione, per l’articolazione delle doglianze, tra loro cumulate, in modo tale da non consentire, come invece dovrebbero, un loro ordinato esame separato quali motivi diversi, così da rendere difficoltosa l’individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo
2017, n. 7009; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass. 16 aprile 2021, n. 10156). Infine, la loro formulazione risulta astratta e confusa, in difetto di una puntuale confutazione dell’argomentato accertamento in fatto della Corte territoriale, con una libera e generica deduzione di vizi in riferimento a profili non trattati dalla sentenza impugnata o irrilevanti ai fini della decisione;
4.1. quanto poi alla deduzione di omissione di esame ripetutamente denunciata (tra l’altro neppure in ordine ad uno specifico fatto storico, con eccedenza dall’ambito devolutivo rigorosamente circoscritto del novellato, ormai da tempo risalente, testo dell ‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.: Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053), essa è inammissibile, nella ricorrenza di un’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 ter , quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis , non avendo il ricorrente in ca ssazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la loro diversità (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656);
4.2. non è, infine, configurabile la violazione delle norme di legge denunciate, in assenza di errori di diritto, neppure sotto il profilo del vizio di sussunzione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), dolendosi il ricorrente piuttosto di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n.
195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui inammissibile;
5. il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024