Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34672 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13267-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA CALABRIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1247/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 319/2020;
Oggetto
CONTRATTO A PROGETTO -RISOLUZIONE ANTICIPATA
R.G.N. 13267/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1247/2021, accoglieva parzialmente il gravame proposto da NOME COGNOME avverso sentenza del Tribunale di Cosenza di rigetto delle sue domande nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la Ca labria, e condannava l’Azienda a pagargli i corrispettivi pattuiti e non percepiti relativamente al periodo da agosto 2015 all’8.8.2016
2.
la Corte di Catanzaro osservava, in particolare, che:
-l’originario ricorrente aveva prestato attività lavorativa in forza di contratto di collaborazione a progetto del 22.7.2014 sino al 10.8.2015, allorquando il contratto era stato sospeso;
con delibera della Giunta regionale n. 319/2016 del 9.8.2016 erano stati revocati i finanziamenti costituenti le risorse alla base del progetto;
-detta sospensione dell’attività progettuale era illegittima, perché non prevista dal contratto, e al lavoratore spettavano i corrispettivi pattuiti per il periodo a titolo di risarcimento del danno; doveva, infatti, ritenersi illegittimo il recesso anticipato per il periodo 10.8.2015 – 9.8.2016, perché solo in tale ultima data si era concretizzata, con la delibera regionale sopra indicata, la causa di risoluzione del contratto in questione per cessazione del finanziamento del progetto; invece, il recesso non poteva essere a tale effetto retrodatato, essendo la sospensione del progetto e della prestazione disposta da RAGIONE_SOCIALE in tale periodo non giustificata nelle disposizioni contrattuali, che stabilivano che le parti potevano recedere anticipatamente (art. 12) solo per una giusta causa, quale la sospensione o
cessazione del finanziamento del progetto avvenuta con delibera del 9.8.2016, mentre la sospensione di fatto del rapporto non era prevista dal contratto;
avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso per cassazione, è dedotta nullità della sentenza (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.) per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata impugnativa di una parte della motivazione della sentenza di primo grado;
il motivo è infondato;
si configura, infatti, decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste, come nel caso in esame, risultino superate e travolte, benché non espressamente trat tate, dall’incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (v. Cass. n. 12131/2023);
4. d’altra parte, deve essere escluso ogni vizio di ultra- o extra-petizione della gravata pronuncia, che si ha quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi dell’azione ovvero, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa emette un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisce o nega un bene diverso dalla vita diverso a quello conteso (Cass. n. 6714/2021, n. 18868/2015, n. 455/2011), ipotesi non ravvisabili nella fattispecie concreta;
5. con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.) con riguardo agli artt. 1362, 1363, 1341, 1256, 1218, 1176, 1206 c.c.; si assume, in particolare, l’erronea interpretazione delle clausole del contratto a progetto e la sua impossibilità temporanea, poi definitiva, per factum principis ; che ai lavoratori era nota la clausola che subordinava il pagamento della prestazione all’erogazione dei finanziamenti regionali; che non è stato considerato che la sospensione era contenuta nell’art. 12 del contratto quale causa di recesso anticipato;
6. con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.; si lamenta la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione con riguardo a quanto statuito dall’art. 9 del contratto, ossia ch e in caso di recesso anticipato fosse pagata solo la prestazione effettuata, e al riconoscimento di danno da mancata retribuzione per una prestazione mai svolta.
7. con il quarto motivo si deduce violazione di legge per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, co. 1. n. 5, c.p.c.), essendo stata la legittimità della sospensione determinata dalla mancanza di risorse regionali, così come la risoluzione;
8. i suddetti motivi possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione;
9. essi non sono fondati, per i motivi espressi nelle pronunce di questa Corte in controversie analoghe (Cass. nn. 32408/2023, 419/2024, 1209/2024, 1254/2024, 23282/2024, 238910/2024, 25753/2024), che qui si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
10. quanto ai lamentati vizi di interpretazione del contratto di lavoro a progetto, perché la Corte di merito ha dato atto del contenuto dello stesso ed ha valutato, in fatto, che la sospensione del rapporto non era sorretta da alcuna precedente determinazione di sospensione dei finanziamenti, mentre la cessazione dei finanziamenti era stata attestata solo con la delibera della Giunta regionale del 2016; ha, pertanto, ritenuto il periodo di sospensione non coperto, per così dire, da alcuna valida giustificazione, se non espressa a posteriori , e dunque che non potesse farsi valere retroattivamente la delibera del 2016, produttiva di effetti solo dal momento della sua emanazione;
11. a tale interpretazione del contratto e dei suoi effetti giuridici, congruamente e logicamente motivata nella sentenza impugnata, parte ricorrente contrappone la propria differente interpretazione delle previsioni del contratto in materia di risoluzione del rapporto per revoca del finanziamento regionale, includendovi anche il periodo in cui essa non era stata formalmente disposta; ciò in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Cass. n. 3964/2019), secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una
clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra;
12. è parimenti consolidato il principio, secondo cui, posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; cfr. anche Cass. n. 4460/2020);
13. tanto premesso, non colgono nel segno le doglianze di motivazione omessa o apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento cfr. Cass. n. 9105/2017; conf. Cass. n. 20921/2019), avendo la Corte di merito chiaramente illustrato i motivi del diverso rilievo, ai fini risarcitori, assegnato alla sospensione del rapporto, non essendo provata la coeva cessazione del finanziamento regionale, e non essendo la sospensione del contratto prevista
dallo stesso, rispetto alla sua risoluzione di un anno successiva, essendo (solo allora) stato dimostrato, perché deliberato dalla Giunta regionale, l’avveramento della condizione risolutiva del contratto a progetto;
14. né sono meritevoli di accoglimento le censure di omesso esame di fatti decisivi, che si risolvono in una critica del governo delle prove, attività spettante ai giudici di merito (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
15. le spese di lite del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario;
16. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 30 ottobre 2024.