Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29888 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29888 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5467-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/08/2019 R.G.N. 853/2018;
Oggetto
CONTRATTO A
PROGETTO
R.G.N. 5467/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento del ricorso di NOME COGNOME, ha accertato che il progetto in relazione al quale la lavoratrice aveva prestato la sua attività in favore della RAGIONE_SOCIALE non era specifico. Per l’effetto ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time al 50%, sin dalla data di stipulazione del primo contratto a progetto (6.9.2010) con inquadramento nel II livello, operatore di call center di cui al c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di telecomunicazione.
Per la cassazione della sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE che articola cinque motivi cui resiste con controricorso la lavoratrice che ha depositato memoria.
La Procura generale ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo di ricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 (sia nella formulazione antecedente che nelle modifiche introdotte dall’art.
1, comma 23, legge n. 92 del 2012) nonchØ dei c.c.n.l. 1/8/2013, 30/11/2015, 22/12/2015, 28/6/2016 avendo, la sentenza impugnata, adottato una no zione di ‘ specifico progetto’ errata nella misura in cui ha ritenuto indistintamente versata nel ciclo dell’ordinaria attività aziendale l’attività out bound di call center (che concerne nell’effettuazione delle chiamate in uscita) ; invero, l’unico modo corretto per stabilire che il progetto sia effettivamente genuino Ł quello di verificare che lo stesso sia a tutti gli effetti ancorato ad una specifica campagna telefonica connessa ad una specifica commessa (come interpretato sia da circolari del RAGIONE_SOCIALE sia dall’RAGIONE_SOCIALE).
2. Con il secondo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 nonchØ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, avendo, la Corte territoriale, effettuato l’errore interpretativo innanzi segnalato nonchØ trascurato di esaminare il contratto a progetto sottoscritto tra le parti il 6/9/2010 in considerazione di una commessa affidata da RAGIONE_SOCIALE con la specifica finalità di ‘ridurre il rischio di churn’.
3. Con il terzo motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo avendo, la Corte territoriale, trascurato che le parti avevano stipulato contratti a progetto da settembre 2010 a luglio 2012, mentre successivamente (da luglio 2012 a dicembre 2015) erano stati stipulati contratti assoggettati a discipline (normative e di contrattazione collettiva) completamente diverse; non
Ł dunque spiegabile la ragione giuridica dell’assorbimento dei successivi contratti da parte del primo contratto a progetto ritenuto illegittimo. 4. Con il quarto motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 329 cod.proc.civ. omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno per acquiescenza parziale avendo, la società, eccepito in sede di appello il passaggio in giudicato del capo di sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’assoluta correttezza e legittimità di tutti contratti stipulati in data successiva a luglio 2012 (nonchØ di quelli successivi), mentre la lavoratrice si era limitata – in appello a censurare l’illegittimità dei contratti a progetto ex art. 69 d.lgs. n. 276 del 2003.
5. Con il quinto motivo Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato (accertando esistente tra le parti in causa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) che la lavoratrice aveva chiesto, nelle conclusioni del ricorso originario, la conversione del rapporto a tempo indeterminato limitatamente al periodo settembre 2010-marzo 2016 non avanzando, per il resto, nessuna domanda di riconoscimento dell’at tuale sussistenza, dopo la data del 31.3.2016 di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nØ alcuna richiesta di riammissione in RAGIONE_SOCIALEo anzi dando atto espressamente che il 31.3.2016 doveva considerarsi ad ogni effetto ‘quale data di cessazione del rapporto di lavoro’.
6. I primi quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente
connessi, sono per una parte infondati e per la parte residua inammissibili.
7. Il ricorso Ł infondato perchØ la gravata sentenza Ł conforme ai principi di legittimità statuiti da questa Corte (Cass. n. 9471 del 2019, Cass. n. 35277 del 2021) secondo cui, in tema di contratto a progetto, il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (nel testo ” ratione temporis ” applicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012) in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso determina l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto; tale regime non contrasta con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, nØ con l’art. 41 Cost., comma 1, in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed Ł coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore.
8. Inoltre, questa Corte ha statuito che il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o piø progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della
committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 2016); con riguardo al testo normativo successivo alla novella del 2012, questa Corte ha avuto modo di precisare che il progetto specifico consiste in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, n Ø dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche (Cass. n. 24379 del 2017).
9. Ebbene, la Corte territoriale ha rilevato che ‘dalla lettura del primo dei contratti a progetto intercorsi fra le parti (cfr. allegato 1 ss. del fascicolo di parte di primo grado)… non sia contenuto alcun specifico progetto, programma o fase, quanto piuttosto la mera indicazione delle mansioni assegnate alla ricorrente; con la precisazione peraltro, che l’avrebbe dovuto svolgere le secondo le fasce orarie concordemente definite (lett. c) previa cioŁ comunicazione alla società degli orari prescelti, ai fini della verifica della disponibilità delle postazioni. Né dal contratto, d’altro canto, si comprendono i contenuti del programma di lavoro/campagna di commercializzazione (art. 2, contratto allegato 1) in modalità out bound del committente RAGIONE_SOCIALE…’; la sentenza impugnata
prosegue, poi, sottolineando che ‘Non constano, dunque, in atti elementi dai quali desumere che l’attività della ricorrente sia stata acquisita dalla convenuta al fine di utilizzarla in un contesto e o con modalità diverse da quelli dell’ordinario ciclo produttivo: la vendita e promozione telefonica di prodotti e RAGIONE_SOCIALE, in altri termini, costituisce l’attività tipica della convenuta, continuativamente svolta, di talchØ la sua attività corrente non può assurgere, per via di arbitrarie scomposizioni, rango di specifico progetto/programma’.
10. La sentenza impugnata ha, pertanto, evidenziato -in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale – che il primo contratto a progetto stipulato tra le parti nel 2010 non indicava alcuno specifico progetto collegato funzionalmente ad un risultato finale da raggiungere, bensì si limitava a descrivere le mansioni affidate alla lavoratrice nell’ambito della campagna di commercializzazione, in modalità outbound, del committente RAGIONE_SOCIALE indicata in maniera generica (‘ fidelizzare la propria cliente la con l’obiettivo di ridurre il rischio di churn e di incentivare l’attivazione di offerte competitive…’) e senza fissazione di un termine; la Corte territoriale, a fronte della genericità del progetto, ha applicato l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che ratione temporis prevedeva di ‘considerare le collaborazioni prive di progetto specifico quali ‘rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto’, con conseguente instaurazione, a partire da settembre 2010, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e assorbimento, come correttamente precisato dalla Corte territoriale, dei
profili di illegittimità dei successivi contratti a progetto o autonomi stipulati tra le parti).
11. Il ricorso presenta, poi, profili di inammissibilità ove viene censurato l’accertamento di fatto -sulla genericità del progetto che costituisce facoltà rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame (cfr. Cass. n. 35277 del 2021). 12. Il quinto motivo di ricorso Ł fondato.
12.1. L a lavoratrice aveva rassegnato, nell’ambito del ricorso originario depositato in primo grado, le conclusioni nel senso di ‘accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE sia da qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 1 settembre 2010 al 31 marzo 2016…’, conclusioni riproposte con i motivi di appello (avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande della lavoratrice) e riprodotte nella sentenza impugnata (pag. 2);
12 .2. La sentenza impugnata, pubblicata l’1.8.2019, ha accolto l’appello della lavoratrice, accertando e dichiarando ‘esistente tra le parti in causa un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part time al 50%, a far data dal 6 settembre 2010, con inquadramento di COGNOME NOME, da tale data, nel livello 2 operatore di call center del c.c.n.l. per le RAGIONE_SOCIALE‘ tralasciando in coerenza con le conclusioni del ricorso originario proposto dalla lavoratrice riportate, come detto, nella sentenza impugnata -di circoscrivere la sussistenza del rapporto di lavoro sino al 31.3.2016, termine che va,
pertanto, aggiunto in accoglimento del motivo di ricorso in esame;
13. In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri motivi; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata la sussistenza di un rapporto tra le parti dal 6 settembre 2010 al 31 marzo 2016, fermi tutti gli altri elementi costitutivi del rapporto di lavoro accertati dal giudice di secondo grado (e non impugnati); il riparto delle spese di lite (compensazione integrale del doppio grado di lite) determinato dal giudice del secondo grado di giudizio Ł confermato e le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate per la metà tra le parti, condannandosi la società ricorrente a pagare la restante metà alla controricorrente, liquidata in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, e da distrarsi in favore del suo procuratore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la sussistenza di un rapporto tra le parti dal 6 settembre 2010 al 31 marzo 2016; conferma il riparto delle spese di lite (compensazione integrale del doppio grado di lite) determinato dal giudice del secondo grado di giudizio e compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità, condannando la società ricorrente a pagare la restante metà alla controricorrente, liquidata in euro 3.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Con distrazione.