Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34876 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34876 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16518-2021 proposto da:
COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 314/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 559/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Qualificazione rapporto privato –
Contratto a progetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 314/2021, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Grosseto, ha accertato la carenza del progetto con riguardo ai contratti di collaborazione stipulati tra i lavoratori, in epigrafe indicati, e l’RAGIONE_SOCIALE e, convertendo i rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in ossequio all’art. 69 co. 1 D.lgs. n. 276/2003; ha poi, condannato l’RAGIONE_SOCIALE a pagare le differenze retributive rispetto ad un inquadramento nell’ambito del livello base (operatore generico di assistenza V livello) del CCNL di settore (RAGIONE_SOCIALE settore socio-sanitario, assistenziale, educativo); ha, infine, sottolineato che era pacifico che tutti i rapporti lavorativi si fossero risolti alla data del 31.12.2015 per scadenza del termine apposto al contratto di progetto, senza che fosse intervenuto alcun atto di licenziamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e, quindi, con inapplicabilità delle tutele apprestate per le ipotesi di licenziamento.
Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La Consigliera delegata ha, con atto del 9 aprile 2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 115, 421 e 437 cpc, in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali chieste dagli odierni ricorrenti in primo grado, con riguardo al motivo di appello concernenti le effettive mansioni da essi lavoratori espletate. Si deduce che in primo grado il Tribunale aveva ritenuto lo svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso per non avere l’RAGIONE_SOCIALE contestato i conteggi sviluppati con riferimento alle risultanze documentali e la Corte di appello aveva dissentito da tale conclusione e non aveva erroneamente ammesso i mezzi di prova richiesti.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 63 co. 1 D.lgs. n. 276/2003, per avere determinato la Corte di appello il corrispettivo spettante al collaboratore con riguardo ai minimi salariali del profilo professionale di base di cui al CCNL RAGIONE_SOCIALE (settore sociosanitario, assistenziale, educativo), senza accertare le mansioni concretamente disimpegnate dai collaboratori.
I due motivi, come condivisibilmente sottolineato dalla Consigliera delegata, sono inammissibili per due ordini di ragioni; la prima perché non si confrontano con la ratio decidendi della gravata sentenza, che ha specificato che le allegazioni e prove articolate dai lavoratori in primo grado mancavano dei seguenti dati essenziali: i) la dimostrazione dell’oggettivo contenuto dei compiti effettivamente svolti da ciascuno; ii) ogni specifica argomentazione tesa a dimostrare la corrispondenza fra la concretezza del ruolo svolto e i requisiti qualificativi/qualificanti delle relative declaratorie contrattuali; la seconda a causa del difetto di specificità per la carente indicazione, nella articolazione delle censure, del
contenuto degli atti necessari per valutare le doglianze in sede di legittimità con la connessa mancata indicazione di elementi sicuri per consentire una loro individuazione. Tali punti non sono stati idoneamente e pertinentemente censurati con le suindicate doglianze.
Ne consegue che è corretta la statuizione circa il riconoscimento dell’inquadramento dei lavoratori nel livello 5, quali operatori generici di assistenza in considerazione dei compiti ‘base’ svolti dagli stessi.
Con il terzo motivo si obietta la violazione dell’art. 69 co. 1 D.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 8 della legge n. 604/1996, per avere la Corte territoriale negato il diritto conseguente al recesso nullo, immotivato o comunque illegittimo.
Il motivo è anche esso inammissibile.
La Corte territoriale ha negato il diritto alla indennità, come conseguenza dell’illegittimità del recesso datoriale, avendo escluso che vi fosse stata una comunicazione scritta o orale che manifestasse la volontà risolutiva del rapporto e, quindi, per il fatto che i rapporti di lavoro si fossero risolti per scadenza del termine apposto al contratto a progetto stipulato fra le parti.
Le censure, quindi, al di là delle denunciate violazioni di legge, si sostanziano unicamente in una richiesta di rivalutazione del merito di accertamenti di fatto adeguatamente motivati.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 91 cpc, in relazione alla mancata liquidazione delle spese di giudizio in favore di NOME COGNOME per la reiezione dell’appello proposto sul capo della sentenza del Tribunale
avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta contro il medesimo.
Il motivo è infondato.
Le spese di lite, relativamente alla posizione di COGNOME NOME, sono state compensate essendo stata respinta, sia in primo che in secondo grado, la sua domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale per mancanza di prova: in un contesto, quindi, in cui è ravvisabile una situazione di soccombenza reciproca in relazione a singole domande aventi ad oggetto petitum e causa petendi diversi.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta la condanna dei ricorrenti a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Vale, infatti, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una
responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, i ricorrenti vanno condannati, in favore della controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 2.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ult eriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Condanna i ricorr enti al pagamento della somma di €. 2.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.11.2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME