Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9484 Anno 2019
Civile Ord. Sez. L Num. 9484 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 18572-2017 proposto da: da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME 10
– ricorrente –
contro
2019 453 INFRASTRUTTURE del RAGIONE_SOCIALE legale elettivamente RAGIONE_SOCIALE, rappresentante RAGIONE_SOCIALE pro domiciliata RAGIONE_SOCIALE in in RAGIONE_SOCIALE persona tempore, ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato
NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1718/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 1658/2013; della il il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro de locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento del rapporto lav subordinato a tempo indeterminato, quale effetto della conversione ope legis del contratto di lavoro a progetto stipulato in data 24 aprile 2008, ri anticipatamente dalla società in data 10 luglio 2009.
Il progetto indicato dal contratto riguardava l’attività di coordinamento assistenza alla direzione dei lavori connessa alla realizzazione della nuova se della Regione Lombardia. In data 7 luglio 2008 il contratto era stato modificato, affidamento al COGNOME dell’opera di affiancamento nella direzione dei lav riguardanti il progetto di riqualificazione funzionale del Polo Vitivinicolo.
A sostegno della domanda, il ricorrente aveva dedotto di non essere iscritto Italia (ma in Inghilterra) all’albo degli ingegneri e che quindi, non opera disposto di cui al comma 3 dell’art. 61 d.lgs. 276 del 2003, il giudice avr dovuto ritenere l’applicabilità della disciplina di cui al primo comma dello stess 61 e, stante l’assenza di uno specifico progetto, applicare la conversione in rappo a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003.
L’appello proposto dal COGNOME avverso la sentenza di rigetto della domanda è stato giudicato infondato dalla Corte di appello sulla base dei seguenti argomenti.
4.1. Il COGNOME, seppure iscritto in albo professionale estero, svolgeva mansi di ingegnere coerenti con la professionalità richiesta per l’iscrizione all’ dunque, nei suoi confronti non poteva operare la disciplina legale invocata.
4.2. In ogni caso, sussisteva uno specifico progetto e tanto consente di riten soddisfatta la finalità antifraudolenta perseguita dal legislatore.
4.3. Stante la sussistenza di un progetto specifico, l’onere probatorio di provar natura subordinata del rapporto gravava sul lavoratore, a norma dell’art. 6 comma 2, d.lgs. 276 del 2003, ma tale onere non è stato debitamente assolto. Dalla prova testimoniale e documentale è emerso il ruolo professionale di affiancamento alla direzione dei cantieri svolto l’ing. COGNOME che aveva pres la collaborazione in perfetta autonomia, senza essere soggetto al potere direttiv
organizzativo e disciplinare o di controllo del datore, da cui l’esclusione degli rivelatori della asserita natura subordinata del rapporto di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza il COGNOME propone ricorso affidato a set motivi. Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. A tali conclusioni ha fatto memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (inserito dall’art. 1, lett. f, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197) depositata d ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 3 d.lgs. n. 276 del 2003 e del d.lgs. n 206 del 2007 (norma di attuazione de direttiva 2005/36/CE) per avere la Corte territoriale ritenuto che la fattis oggetto di causa fosse assoggettabile alla disposizione di cui all’art. 61, comma d.lgs. n. 276 del 2003, la quale dispone che “sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle q necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di en vigore del presente decreto legislativo…”, sull’erroneo presupposto che il ricorrente fosse ingegnere iscritto ad un albo professionale e che svolgesse all’epoca mansioni coerenti con la professionalità richiesta per l’iscrizione all’albo. Tale argomentativo omette di considerare che solo dopo l’avvenuto riconoscimento e l’abilitazione all’esercizio della professionale nel territorio nazionale, a no d.lgs. 206 del 2007, è configurabile l’applicazione della fattispecie di cui al comma dell’art. 61 cit..
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 61,6 69 d. Igs. 276 del 2003, degli artt. 1322 e 1323 cod. civ., dell’art. 41 Cos avere la sentenza trascurato di considerare il nomen iuris del contratto stipulato tra le parti quale contratto a progetto, con conseguente individuazione della fon regolatrice del rapporto di lavoro.
Il terzo motivo censura la sentenza per violazione delle stesse norme per aver la Corte territoriale ritenuto specifico il progetto, laddove questo corrispo all’ordinario ciclo produttivo della società datrice di lavoro. Dall’esame del co poteva evincersi che esso conteneva la mera elencazione delle mansioni attribuite
all’operatore nelle attività del cantiere, mansioni del tutto rientranti nell sociale della committente, un’impresa di costruzioni.
Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 61 e seguenti d. Igs. 276 2003 e dell’art. 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale ritenuto che gra sul ricorrente l’onere di dimostrare la natura subordinata del rapporto di la laddove era la società a dovere dimostrare l’esistenza di un progetto contenente caratteristiche essenziali richieste dalla disciplina antielusiva e antifrodatori la specificità del programma, che deve essere estraneo al ciclo produttivo ordinar dell’impresa.
Con il quinto motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazio degli artt. 61 e 69 d.lgs. 276 del 2003 e art. 2697 cod. civ., nonché dell’a legge n.92 del 2012 per avere trascurato di considerare che ogni dubbio interpretativo circa la natura di presunzione assoluta derivante dal combina disposto degli artt. 61 e 69 è stato risolto dall’interpretazione autentica o dall’art. 24 della legge 92 del 2012.
Con il sesto motivo si censura la sentenza per violazione degli artt. 115 e 1 cod. proc. civ. e dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Si deduce l’erroneit sentenza per avere ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la sussisten della subordinazione nel rapporto intrattenuto con Infrastrutture Lombarde anche i base alle risultanze istruttorie. Al contrario, da queste poteva evince sussistenza di precisi indici rivelatori dello stabile inserimento della prest lavorativa dell’organizzazione aziendale: le attività che il ricorrente era chia svolgere erano totalmente coerenti con quelle del cantiere e non potevano consentire l’attivazione di un contratto di lavoro a progetto, che presuppone ragionevole estraneità al ciclo produttivo ordinario.
Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ nullità della sentenza e del procedimento e dell’articolo 115 cod. proc. ci relazione all’art. 2697 cod. civ.. La ricognizione delle prove operata dalla d’appello è riconducibile ad un vizio di percezione, essendo state estrapolate sing affermazioni dei testi all’interno della stessa dichiarazione, con consegue alterazione della percezione della portata probatoria delle stesse.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connes sono infondati.
8.1. A norma dell’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo originario applicabil fattispecie ratione temporis, al primo comma è previsto che ” i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici o programmi di lavor fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaborator in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attivita’ lavorativa”
Al terzo comma dell’art. 61 è stabilito che “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali e’ nec l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in presente decreto legislativo….”.
L’art. 69 (Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ati conversione del contratto) dello stesso decreto, a sua volta, prevede che “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sen dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, ess trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipolog negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale e’ esclusivamente, in conformita’ ai principi generali dell’ordinamen all’accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso non puo’ essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e sce tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente”.
8.2. Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 399 del 2008) il d. Igs. n. 27 2003 ha introdotto una disciplina restrittiva per il particolare tipo d autonomo costituito dalle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori
eccezioni previste dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 61, commi 1, 2 e 3, questo t contratto può essere stipulato solamente se sia riconducibile ad uno o più proget specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e ges autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1). La novità così introdotta a regime dal d.lgs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaboraz coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavor autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto.
8.3. Incidentalmente, va rilevato che l’art. 61 d.lgs. 276 del 2003 è successivamente abrogato dall’art. 52 del d. Igs. n. 81 del 2015, di attuazione c.d. Jobs Act. d.lgs. n. 81 del 2015. Tale norma (Superamento del contratto progetto) ha così disposto “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicars esclusivamente per la regolazione dei contratti gia’ in atto alla data di entr vigore del presente decreto. 2. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 409 d codice di procedura civile”.
L’interpretazione seguita dalla Corte territoriale è conforme alla giurispruden questa Corte, secondo cui il regime sanzionatorio articolato dall’art. 69 del d.l 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina d rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differe ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizza un caso di cd. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comm disciplina l’ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico proget giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle par posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di l subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le (Cass. n. 12820 del 2016).
In particolare, quanto alla fattispecie di cui al primo comma dell’art. 69 del n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), quest ha precisato che tale norma si interpreta nel senso che, quando un rapporto d collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di u
specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo a accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i c dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del stesso (Cass. n. 17127 del 2016; v. pure, Cass. n. 4337 del 2018).
9.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato il contenuto dei con stipulati tra le parti ravvisando nelle relative previsioni un progr sufficientemente specifico, in quanto correlato alla realizzazione di una determina opera, con il dettaglio dei compiti affidati al ricorrente.
10. Non è richiesto che il progetto per essere “specifico” a norma dell’art. comma 1, debba esulare dalla ordinaria attività dell’impresa. Sin dalle pri pronunce di questa Corte in tema di contratto di lavoro a progetto, disciplin dall’art. 61 del d. Igs. 10 settembre 2003, n. 276, è stato affermato che si presenza di una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegat raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo subordinazione (v. Cass. n. 13394 del 2013).
10.1. Dunque, è la finalizzazione al raggiungimento di un determinato risultato tratto che connota il concetto di “specificità” del progetto. Non è, invece, ric che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale o originale tutto esulante dalla ordinaria e complessiva attività di impresa (v. in tal Cass. n. 24379 del 2017).
Né dall’art. 61, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata d d.lgs. 276/2003 e succ. mod. si trae conferma della fondatezza della tesi restrittiva. Nella sua versione originaria la norma poneva sullo stesso piano della qualificazion della fattispecie le ulteriori e più ampie ipotesi del “programma di lavoro o fa esso”, mentre, con le specificazioni successivamente introdotte dalla legge 92/2012 nell’art. 61, è stato escluso soltanto che il progetto specifico (divenuta unica i qualificatoria) possa consistere “in una mera riproposizione dell’oggetto sociale committente”, o “comportare” “lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi” (v. sent. 24379 del 2017, in motivazione).
10.2. Pertanto, ben può il progetto dedotto nel contratto inerire al normale c produttivo dell’impresa, purché non si risolva nella mera riproposizione dell’ogge sociale della committente. Lo stesso non necessariamente deve essere caratterizzato dalla straordinarietà o dalla occasionalità, mentre resta determinan che il progetto sia connotato da un obiettivo da raggiungere, che riveli il collegamento funzionale ad un determinato e preciso risultato finale, da svolgere i autonomia.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che tali presupposti foss rinvenibili nei contratti di lavoro a progetto stipulati tra le parti. L’esiste valido progetto posto a fondamento del contratto esclude l’operatività del conversione ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prevista dall’art. 69, comma 1, d.lgs. 276 del 2003, per cui resta privo di rilev l’esame della questione introdotta con il primo motivo. Ne consegue il difetto interesse del ricorrente in relazione alla questione della mancata iscrizione all’ professionale (art. 100 cod. proc. civ.), che investe una autonoma e concorrente ratio decidendi.
11.1. Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, t distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censur relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto qu ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell altre, alla cassazione della decisione stessa (v, tra le più recenti, Cass. 11493 2018).
11.2. Il primo motivo, per tale ragione, è inammissibile.
Non può neppure operare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 62 d.lgs. 276 del 2003 (“Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordina esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipolog negoziale di fatto realizzatasi tra le parti”), poiché l’accertamento di merito di primo e di secondo grado ha escluso che ricorressero gli indici sintomatici del subordinazione e tanto è stato ritenuto sulla base della disamina e della valutazio giudiziale delle prove documentali e testimoniali.
12.1. In ordine all’accertamento in fatto, opera la modifica che riguarda il viz motivazione per la pronuncia “doppia conforme”. Trova applicazione infatti la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 comma 5, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, la quale si applica, agli effetti dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con rico depositato successivamente all’il settembre 2012 (situazione che ricorre nel caso di specie, essendo il ricorso in appello stato depositato il 30.9.13). Dunque, il di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme, come è stato nella specie.
Occorre pure rilevare che non sono enucleabili, nel contesto del sesto e settimo motivo di gravame, essenzialmente incentrati su contestazioni di fatto, specifiche puntuali censure che attengano alla sussunzione della fattispecie concreta in quell astratta della subordinazione.
Il ricorrente allude, nel settimo motivo, ad un travisamento della prova, il escluderebbe che si veda in ipotesi di c.d. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. comma 1, n. 5, cod. proc. civ., giusta l’art. 348, ultimo comma, cod. proc. c Tuttavia, perché possa configurarsi tale ipotesi occorrerebbe che l’informazion probatoria, utilizzata in sentenza, risulti contraddetta da uno specifico processuale (Cass. n. 28174 del 2018). Ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l’informazione probatoria su un punto decisivo acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del pe argomentativo del giudice di merito e fa escludere l’ipotesi contenuta nella censur infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. (Cass. 10749 del 2015, 12362 del 2006).
14.1. Nella specie, la censura investe direttamente la valutazione del material probatorio, di cui si propone una diversa lettura interpretativa. L’ipotesi dall’alveo applicativo della fattispecie invocata.
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in disp per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marz 2014, n. 55.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, a dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il raddoppio d contributo unificato, introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità inammissibilità della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, c liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dell sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteri importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a del comma1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2019