Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 625 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33782-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già ORANGE COMUNICAZIONI DI NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale
Oggetto
Contratto lavoro a progetto
R.G.N. 33782/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 203/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 1039/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.203/18 , la Corte d’appello di Torino rigettava l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (già Orange Comunicazioni di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE) avverso un avviso bonario di pagamento emesso dall’Inps e preceduto da un verbale di accertamento della D.T.L., avente ad oggetto l’omessa contribuzione con riguardo ad alcuni rapporti di lavoro stipulati come contratti a progetto ma ritenuti dall’Inps riconducibili a rapporti di lavoro subordinato.
Per quanto qui rileva, la Corte escludeva la sussistenza di un giudicato favorevole ad RAGIONE_SOCIALE poiché il giudizio che l’aveva vista vittoriosa , conclusosi con l’annullamento del verbale di accertamento, non aveva avuto, come parte in causa, l’Inps.
Nel merito, la Corte riteneva generici i progetti, limitatisi a indicare le mansioni dei collaboratori ricalcando l’oggetto sociale dell’azienda , e convertiva i contratti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenendo che, già prima della novella apportata dalla l. n.92/12 all’art.69 d.lgs. n.276/03 , si potesse giungere, in via interpretativa, a tale esito.
Avverso la sentenza ricorre RAGIONE_SOCIALE per quattro motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c. , per non avere la Corte d’appello considerato nuova ed inammissibile l’e ccezione di genericità del progetto, proposta dall’Inps solo in sede di appello.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e e/o falsa applicazione degli artt.342, 348 bis, 348 ter c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame dell’Inps per genericità.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. per avere la Corte d’appello escluso l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento, promosso contro la D.T.L. e benchè l’INPS non fosse presente in quel giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.11 e 12 Preleggi, 61 e 69 d.lgs. n.276/03, 1, co.24 e 25 l. n.92/12, 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte affermato la genericità del progetto senza compiutamente interpretare il testo integrale dei contratti a progetto. Si deduce, inoltre, l’inapplicabilità, ratione temporis, dell a conversione del contratto a tempo indeterminato, prevista dalla l. n.92/12 e non retroattiva.
Il primo motivo è infondato.
L’atto d’appello dell’Inps non aveva introdotto alcuna domanda o eccezione nuova.
La pretesa dell’Inps, sottostante all’avviso bonario, è sempre stata quella di voler ricondurre i contratti a progetto a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con relativo credito contributivo. In appello, l’Inps ha aggiunto, a sostegno della medesima pretesa, l’ulteriore argomento della genericità del progetto senza però introdurre fatti nuovi: i contratti a progetto già appartenevano al thema decidendum e al materiale acquisito in causa ed erano esaminabili dal giudice, il quale avrebbe potuto d’ufficio rilevarne la genericità.
Il secondo motivo è infondato.
L’atto d’appello dell’Inps, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non si limitava a richiamare le difese svolte in primo grado, ma conteneva specifiche critiche alla pronuncia di primo grado. In particolare, l’Inps criticava la sentenza nella s ua valutazione del materiale istruttorio, ritenendo che, diversamente da quanto statuito dalla Corte, gli elementi acquisiti al giudizio dovessero far concludere per l’esistenza di prestazioni lavorative svoltesi con gli elementi della subordinazione.
Il terzo motivo è infondato.
La Corte ha affermato correttamente la mancanza di efficacia del giudicato ultra partes. Posto che l’Inps non partecipò al giudizio avente ad oggetto l’annullamento del verbale di accertamento, va detto che tale verbale non costituisce antecedente costitutivo necessario dell’avviso bonario su cui verte l’opposizione del presente giudizio. Questo ha ad oggetto il rapporto contributivo, rispetto alla cui esistenza il verbale di accertamento riveste mera valenza probatoria (Cass.15208/14) senza alcuna valenza costitutiva del diritto. Poiché il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la legittimità o meno del verbale, il suo annullamento reso in altro giudizio è irrilevante in questa sede . Né l’Inps può essere considerato titolare di un diritto ad intervenire in quel processo a titolo di intervento adesivo dipendente ex art.105, co.2 c.p.c. -tipologia di intervento cui si correla l’efficacia del giudicato nei confronti del terzo poiché, come detto, la sussistenza o meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.
Il quarto motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.
È inammissibile nella parte in cui critica l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte circa la genericità del progetto; accertamento motivato sul rilievo per cui i progetti si risolvevano nella descrizione delle mansioni assegnate ai collaboratori, senza l’individuazione di un obiettivo da raggiungere o di un progetto specifico, che invece si limitava a ricalcare l’oggetto sociale della parte ricorrente.
La violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. indicata nel motivo, evocando altre clausole del contratto non considerate dalla Corte, è dedotta genericamente e come tale è inammissibile. Il motivo si limita a sostenere che, dall’insieme delle altre clausole negoziali, sarebbe risultata la specificità del progetto ma non precisa in quale modo e con quali considerazioni la Corte d’appello si sia discostata dai canoni legali interpretativi assunti come violati o se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, risultando inammissibile (Cass.9461/21).
Il motivo è infondato nel profilo in cui argomenta l’impossibilità di applicare la conversione a contratti a progetto conclusi prima della l. n.92/12, per non essere vigente la conversione legalmente disposta solo con la novella del 2012.
Invero, già prima della norma interpretativa di cui all’art.1, co.24 l. n.92/12 all’art.69 d. lgs n.27 6/03, questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che il regime sanzionatorio previsto dall’art.69 nell’originario testo contemplava due distinte e
strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, era sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto “ope legis”, e restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei ra pporti in esito all’istruttoria (Cass.12820/16, Cass.17707/20, Cass.27543/20; Cass.24636/22).
La Corte d’appello si è uniformata a l richiamato orientamento che ammetteva, appunto, la conversione, come conseguenza della genericità del progetto, già in forza del precedente testo dell’art.69, co.1 d.l.gs. n.276/03.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.