Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27610 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3545-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME GÒMEZ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in RAGIONE_SOCIALE del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2674/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/11/2020 R.G.N. 2921/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
SUBORDINAZIONE
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/04/2025
CC
La ricorrente, operatore per l’assistenza tiflodidattica, titolare di una serie di contratti a termine a titolo di RAGIONE_SOCIALE, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la conversione dei vari rapporti in un unico rapporto subordinato a tempo indeterminato a far data dal primo contratto, oltre alle differenze retributive e al risarcimento danno.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti gli elementi per il riconoscimento della subordinazione e la concreta esplicazione del rapporto in modalità tipiche dell’autonomia.
La Corte D’Appello, aderendo alle motivazioni del Tribunale, rigettava l’impugnazione sulla base delle seguenti motivazioni: (i) assenza di prova di un reale vincolo di assoggettamento gerarchico; (ii) introduzione in appello di una nuova causa petendi in violazione dell’art. 437 c.p.c., ossia la censura relativa RAGIONE_SOCIALE assenza di un progetto specifico nei contratti succedutisi nel tempo; la questione della illegittimità dei contratti a progetto è stata prospettata solo implicitamente nell’allegazione della n atura subordinata del rapporto di lavoro; (iii) impossibilità di conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dato il carattere pubblicistico dell’ente.
Ricorreva per cassazione NOME COGNOME con tre motivi cui resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE di Savoia (già RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 c.p.c., 435 c.p.c., 437 c.p.c. 112
c.p.c., anche in relazione agli articoli 1362 e seguenti c.c., nella parte in cui la sentenza appellata ha ritenuto un inammissibile novum in appello la censura relativa all’assenza di un progetto specifico nel contratto di lavoro della ricorrente, omettendo di considerare e/o illegittimamente valutando la causa petendi formulata nel ricorso introduttivo di lite e comunque l’assenza di un ampliamento del thema decidendum.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126, c.c., dell’art 2094, c.c., dell’art. 112, c.p.c. e dell’art 36 del D.LGS. 165/2001 e dell’articolo 1 del D.LGS. 368/2001 e dell’articolo 1362, c.c. e seguenti nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento del danno cosiddetto comunitario e di pagamento delle differenze retributive derivanti dall’accertamento la natura subordinata del rapporto per impossibilità di una conversione del rapporto di lavoro in ragione del carattere pubblicistico dell’ente.
Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, c.p.c., 112, c.p.c., 414, c.p.c., 437, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente il divieto di conversione del rapporto ai fini dell’accoglimento delle domande che postulano la natura subordinata del rapporto e l’abuso del contratto a termine ai fini di un risarcimento.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica. La Corte distrettuale ha ritenuto inammissibile la censura avente ad oggetto la assenza di progetto sulla base di una corretta interpretazione della domanda contenuta nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c..
Tale giudizio di inammissibilità non può che essere confermato, atteso che il motivo di ricorso, nel riprodurre alcuni stralci del ricorso introduttivo, non rispetta il requisito minimo di autosufficienza richiesto a pena di inammissibilità. Al riguardo, va premesso che il ricorso in cassazione deve conformarsi al principio di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., che deve ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. 1 – , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 ) e, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o eventualmente ritenuta pacifica (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. NUMERO_DOCUMENTO del 04/04/2022).
Va inoltre precisato (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022) che l’anzidetto principio anche RAGIONE_SOCIALE luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Orbene, le parti del ricorso di primo grado riportate nella censura in esame, al di là del mero richiamo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, non contengono specifiche allegazioni in ordine ad eventuali profili di illegittimità dei singoli contratti intercorsi fra le parti: gli stralci riportati non sono sufficienti a configurare una vera e propria domanda avente ad oggetto la nullità dei contratti di collaborazione per l’assenza di progetto .
Né la parte riporta la decisione adottata sul punto dal tribunale e come la questione dell’assenza di un progetto sia stata devoluta RAGIONE_SOCIALE corte d’appello .
O ra a fronte di un’espressa motivazione della corte d’appello circa la novità della questione il motivo difetta di specificità e di pertinenza.
Va peraltro ricordato che l’interpretazione data dal giudice di merito RAGIONE_SOCIALE domanda o RAGIONE_SOCIALE sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 34762/2024).
La causa come risulta dall’esame della sentenza impugnata è interamente incentrata sull’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro quale conseguenza della apposizione di un termine illegittimo.
Riguardo al profilo di critica afferente RAGIONE_SOCIALE asserita errata affermazione della Corte territoriale della impossibilità di conversione del rapporto, al fine di ritenere infondata la domanda di riconoscimento della natura subordinata in relazione RAGIONE_SOCIALE eccepita carenza di progetto, non si può che ribadire come la Corte distrettuale fondi la sua decisione sulla
carenza dei presupposti della subordinazione, laddove afferma che: ‘il rapporto di lavoro intercorso fra la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE non aveva natura subordinata’, prescindendo totalmente dall’esame della mancanza di progetto in quanto inammissibile per divieto di novum.
Pertanto, anche tale profilo di censura è inammissibile trovando fondamento sulle ragioni articolate nel primo motivo.
Il terzo motivo è conseguentemente infondato, giacché le domande ritenute assorbite, come lo stesso ricorrente ammette (v. p. 14 del ricorso), supponevano l’accoglimento della domanda di accertamento dell’illegittimità del contratto a progetto.
Non si può infatti non rilevare che l’assorbimento operato dRAGIONE_SOCIALE Corte di Appello risulta corretto nella misura in cui ha ritenuto non esaminabili le domande risarcitorie, attesa la natura non subordinata del rapporto di lavoro.
Del tutto generica -oltre che inammissibilmente dedotta – è poi la censura inerente il mancato riconoscimento del danno comunitario.
In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso di € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 16 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME