Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 32580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22123-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale -nonché contro
COGNOME COGNOME;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1149/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2023 R.G.N. 2855/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.22123/2
023
COGNOME.
Rep.
Ud 14/10/2025
CC
RILEVATO CHE
il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, dichiarava l’intervenuta sussistenza tra NOME COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE di un rapporto di lavoro subordinato dall’1.4.2010 , con diritto all’inquadramento nel livello Quadro del CCNL Commercio/terziario, condanna della società al ripristino del rapporto di lavoro, pagamento delle retribuzioni dalla cessazione del rapporto all’ effettiva riammissione in servizio, pagamento delle differenze retributive per 13ª e 14ª mensilità riferite al periodo 1.4.2010 -31.12.2015 sulla base dei compensi percepiti anno per anno, in entrambi i casi da quantificarsi nel prosieguo del giudizio;
con successiva sentenza definitiva, condannava la società, previa quantificazione dei suddetti crediti retributivi, al pagamento in favore del lavoratore dell’importo complessivo di € 184.476,32, oltre accessori;
la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi sull’appello principale della società RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale dell’arch. COGNOME, in parziale accoglimento dell’appello principale e in parziale riforma delle gravate sentenze, nel resto confermate, respingeva integralmente la domanda di pagamento di differenze retributive, condannava la società a corrispondere l’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 quantificata nell’importo complessivo di € 18.215,94, oltre accessori, anziché le retribuzioni liquidate dal Tribunale per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, così assorbito l’appello incidentale;
la Corte territoriale, in particolare, per quanto qui ancora rileva:
-riteneva il progetto oggetto di contratto tra le parti genuino, cioè non difforme rispetto al modello legale;
-riteneva, peraltro, in fatto accertata la subordinazione del rapporto;
-rigettava l’eccezione di decadenza dall’impugnazione dei contratti a progetto;
-riteneva (a differenza del Tribunale) applicabile il disposto di cui all’art. 32 legge n. 183/2010, determinando l’indennità risarcitoria dovuta per il periodo intermedio tra la cessazione del rapporto e la pronuncia di accertamento della sua natura subordinata (anziché tutte le retribuzioni maturate con regolarizzazione contributiva), importo dell’indennità parametrato a sei mensilità della retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettiva applicabile per i lavoratori inquadrati al livello di quadro (nella specie TARGA_VEICOLO);
-riteneva (a differenza del Tribunale) applicabile il principio dell’assorbimento (e non il principio di irriducibilità della retribuzione), anche nel caso di specie di rapporto di lavoro nato formalmente come autonomo e riqualificato giudizialmente come subordinato, con conseguente necessità di detrarre dagli importi dovuti al lavoratore (comprese le mensilità aggiuntive) tutte le somme materialmente corrisposte in corso di rapporto, anche senza dimostrazione di patto di conglobamento e senza poter qualificarsi, nel complessivo contesto, come superminimi gli importi corrisposti dal datore di lavoro in misura superiore rispetto alla retribuzione tabellare stabilita dalla contrattazione collettiva; così respingendo integralmente la domanda del lavoratore di pagamento di differenze retributive, con conseguente assorbimento dell’appello incidentale diretto al mantenimento del compenso percepito sino al 31.12.2015 anche successivamente;
5. per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con tre motivi; resiste la società con controricorso, contenente appello incidentale con due motivi, cui resiste controparte con controricorso al ricorso incidentale; le parti hanno comunicato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 61 d. lgs. n. 276/2003, per avere la Corte d’Appello ritenuto che il contratto di lavoro dedotto in giudizio fosse disciplinato dalla normativa sul ‘ Lavoro a progetto ‘ di cui al capo I titolo 7 del d. lgs. n. 276/2003, e fatto applicazione dell’art.69 della citata normativa, mentre invece lo stesso era escluso dal campo di applicazione di tale disciplina, avendo ad oggetto lo svolgimento di attività professionale intellettuale per la quale è necessaria l’iscrizione all’albo professionale, con conseguente violazione degli artt. 32, legge n. 183/2010 e 1206 ss. c.c.; la questione è qualificata come nuova dalla parte ricorrente;
2. con il secondo motivo, in via gradata, deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 in relazione all’art. 69, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, per avere la Corte d’Appello ritenuto che la fattispecie delineata da tale ultima norma configuri un’ipotesi di ‘ conversione del contratto’ ai sensi e per gli effetti del citato art. 32;
3. con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto ai primi due, deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 32, legge n. 183/2010 con riferimento alla nozione di ‘ ultima retribuzione globale di fatto ‘, per avere la Corte d’Appello liquidato l’indennità risarcitoria non già sulla base del compenso
mensile effettivamente percepito dal ricorrente bensì della (minore) retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva per i lavoratori inquadrati nella categoria e livello corrispondenti alle mansioni dallo stesso svolte;
4. con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 32, commi 1 -4, legge n. 183/2010, sostenendo che erroneamente il lavoratore non è stato dichiarato decaduto dalla proposizione dell’azione giudiziale per i contratti antecedenti al gennaio 2013;
5. con il secondo motivo, deduce (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., per errata interpretazione dei documenti e della prova testimoniale, affermando che la sola circostanza che il lavoratore venisse incaricato sporadicamente della direzione lavori non era indice dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
6. osserva il Collegio che, sulla questione delle conseguenze risarcitorie per la violazione dell’art. 69, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, oggetto del secondo motivo del ricorso principale, e di statuizione in primo grado riformata sul punto in appello, si registrano orientamenti giurisprudenziali non uniformi;
7. la Corte territoriale ha richiamato, a fondamento della propria decisione, Cass. n. 24100/2019, n. 28294/2019, n. 5040/2020, n. 10157/2021, n. 4211/2023. A sostegno del motivo di impugnazione parte ricorrente richiama in particolare Cass. n. 17845/2023, nonché Cass. n. 28294/2019, n. 11424/2021, n. 6925/2023, n. 17842/2023, n. 22146/2023. Si registrano, inoltre, di recente, Cass. n. 18210/2024, n. 22875/2024, n. 20333/2025.
8. il Collegio reputa opportuno l’approfondimento della questione in pubblica udienza, per il suo rilievo nomofilattico.
P.Q.M.
La Corte dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 14 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME