Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32102 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32102 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
Oggetto
R.G.N. 29434/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 29434-2020 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
nonchŁ contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– ricorrenti principali – controricorrenti
incidentali –
avverso la sentenza n. 1173/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 4641/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda dai medesimi proposta mediante la quale
chiedevano, previo accertamento della violazione da parte di RAGIONE_SOCIALE degli obblighi a contrarre assunti con l’accordo quadro governativo del 14.0.2008, con l’accordo sindacale del 31.10.2008 e con quelli successivi, l’accertamento del loro diritto a d essere assunti come piloti con funzioni di comandante-pilota alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dal 13.1.2009 e per l’effetto la pronuncia ex art. 2932 c.c. di una sentenza costitutiva del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della predetta società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, nonchØ il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche alla professionalità subiti dai ricorrenti;
la Corte territoriale, richiamate, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., precedenti decisioni d’appello, e ricondotto l’accordo sindacale sui criteri di assunzione del personale in precedenza dipendente di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alla fattispecie del contratto a favore di terzo, ha premesso che, mancando nell’accordo l’individuazione dei beneficiari dei diritti, rimessa all’espletamento di una procedura selettiva, fosse onere dei lavoratori, terzi estranei all’accordo medesimo, dimostrare il
possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiari; in proposito, ha interpretato l’accordo sindacale del 30 -31.10.2008 nel senso che lo stesso prevedesse l’obbligo di CAI di assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e di RAGIONE_SOCIALE, da selezionare secondo i criteri specificamente indicati alle lettere A) e B), in ordine gerarchico, dando prevalenza alle ‘esigenze organizzative in coerenza con il nuovo piano industriale’, con la precisazione che ‘verranno considerati i profili professionali che le risorse dovranno possedere (categoria, qualifica) in base ai parametri organizzativi sopra individuati’ e che ‘il fabbisogno occupazionale di CAI presso ciascuna sede/base di impiego sarà allocato secondo la tabella allegata’; ha negato il diritto degli appellanti all’assunzione, per la mancanza di specifiche allegazioni sul possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi elencati nell’ac cordo sindacale e prevalenti su quello dell’anzianità; ha rilevato che i comandanti non avevano dedotto alcunchØ sulle scelte aziendali relative ai profili professionali e all’allocazione del personale da assumere, avendo
fondato la pretesa esclusivamente sull’anzianità di servizio, che era soltanto il terzo dei criteri di selezione professionali in coerenza con i nuovi assetti organizzativi, in assenza di allegazioni comparative; ha precisato che il diritto all’assunzione non poteva derivare automaticamente dal mancato raggiungimento del numero minimo di assunzioni perchØ, anche ammesso che RAGIONE_SOCIALE avesse assunto meno risorse rispetto a quelle previste dall’accordo, ciò non valeva ad individuare automaticamente gli appellanti quali soggetti aventi diritto, in mancanza di qualsivoglia comparazione, sulla base dei requisiti indicati dallo stesso accordo, con gli altri lavoratori potenzialmente interessati;
la Corte di merito ha specificato che l’insussistenza di un diritto soggettivo all’assunzione risiedeva in una motivazione parzialmente diversa da quella seguita dal Tribunale (che aveva, invece, valorizzato la mancata redazione di apposita tabella volta a suddividere il fabbisogno occupazionale dell’azienda resistente per aree organizzative); Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a venti motivi, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Le società Compagnia
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria hanno resistito al ricorso principale con controricorso. COGNOME ha proposto ricorso incidentale con un motivo. I ricorrenti hanno depositato controricorso a ricorso incidentale.
Tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso Ł dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello travisato la domanda in violazione degli artt. 414 e 116 c.p.c., concentrando la cognizione, e poi la decisione, solo sui criteri di selezione previsti dall’Accordo del 30-31 ottobre 2008, mentre la domanda proposta era di adempimento dell’obbligo di assumere il numero minimo di piloti, dapprima indicato in 1550 e poi divenuto 1689: si assume che nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano dedotto che l’accordo governativo del 14.9.2008 prevedeva l’obbligo di RAGIONE_SOCIALE di assumere non meno di 12.500 dipendenti, di cui 1550 piloti, che l’Accordo del
31.10.2008 aveva specificato i criteri di selezione del personale, che essi avevano allegato e dedotto l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE all’obbligo di assumere i 1550 (poi divenuti 1689) piloti, che nel ricorso in appello avevano dedotto che il Tribunale, pur avendo rilevato che nell’Accordo Quadro del 14.9.2008, RAGIONE_SOCIALE e le organizzazioni sindacali avevano convenuto che la prima si obbligava ad assumere tra l’altro 1550 piloti, poi divenuti 1689, e che solo la selezione delle predette risorse sarebbe avvenuta in coerenza con le esigenze organizzative in base ai criteri poi definiti con il successivo accordo dell’ottobre 2008, non aveva tratto la corretta conseguenza, e cioŁ che gli appellanti, in quanto rientranti nel numero minimo dei 1689 piloti da assumere e in possesso dei requisiti previsti dai criteri di cui all’accordo di ottobre 2008, poichØ non contestati dalle controparti, avevano un diritto soggettivo perfetto all’assunzione, secondo lo schema del contratto a favore di terzo;
2. con il secondo motivo si deduce (art. 360, n 4 e 5, c.p.c.), violazione dell’art. 116 c.p.c. a causa del travisamento della prova documentale circa un fatto decisivo, ossia l’appartenenza del ricorrente alla categoria dei ‘Piloti e Comandanti’, comportante l’applicazione di quella
parte del punto B) dei criteri di selezione, che se fosse stata applicata dalla Corte d’Appello, avrebbe portato all’accoglimento del gravame e della domanda;
3. con il terzo motivo viene dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.);
4. con il quarto, violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione (art. 360, n. 4, c.p.c.);
5. con il quinto, omesso esame di un fatto decisivo della controversia, prospettato dal ricorrente e oggetto di discussione (art. 360, n. 5, c.p.c.); si sostiene che era RAGIONE_SOCIALE a dover dimostrare di avere assunto, alla data del 13/1/2009, 1550 (rectius 1689) piloti;
6. con il sesto motivo, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa del travisamento della domanda (art. 360, n. 4, c.p.c.), assumendo che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, non era richiesta la comparazione dei requisiti con quelli dei lavoratori in concreto assunti, posto che la domanda non era quella di un’illegittima lesione di un diritto di precedenza nell’assunzione, bensì quella dell’inadempimento quantitativo dell’obbligo inderogabile di assunzione di 1689
piloti e del correlativo diritto all’assunzione in aggiunta ai comandanti e piloti in concreto assunti;
7. con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 1362 c.c. ed in particolare del criterio di interpretazione letterale del contratto (art. 360, n. 3, c.p.c.) e violazione dell’art.115 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.);
8. con l’ottavo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per ulteriore travisamento della domanda (art. 360, n. 4, c.p.c.);
9. con il nono, violazione dell’art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione (art. 360, n. 4, c.p.c.): si sostiene che i ricorrenti non dovevano effettuare alcuna comparazione rispetto ai piloti in concreto assunti, non proponendo domanda di assunzione ‘al posto loro’, bensì ‘in aggiunta a loro’, in quanto rientrante nel numero minimo necessario ed inderogabile di 1689 piloti da assumere al 13 gennaio 2009;
10. con il decimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. a causa di un ulteriore travisamento della domanda (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.);
11. con l’undicesimo, violazione dell’art. 115 c.p.c. a causa dell’omesso esame di un documento decisivo (art. 360, n. 4, c.p.c.): si sostiene che
era onere di CAI di provare il contrario (cioŁ di non dover assumere un numero maggiore di piloti, tra i quali il ricorrente);
12. con il dodicesimo motivo si deduce violazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.); 13. con il tredicesimo, violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.): si afferma che, man mano che risultavano soddisfatti i criteri del gruppo A, si sarebbe dovuto passare ad applicare i criteri del gruppo B, nell’ordine esposto; 14. con il quattordicesimo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell’art.
112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.);
15. con il quindicesimo per violazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.): si contestano le conclusioni dei giudici di merito circa l’interpretazione dei criteri di assunzione dei piloti;
16. con il sedicesimo motivo parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo errata interpretazione dell’Accordo del 19.2.2009;
17. con il diciassettesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per ulteriore travisamento della domanda (art. 360, n. 4, c.p.c.), richiamando quanto dedotto in precedenti
18. con il diciottesimo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sugli altri motivi di appello (art. 360, n. 4, c.p.c.), contestando, cioè, l’operato assorbimento dei motivi di gravame riguardanti la legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE;
19. con il diciannovesimo motivo viene dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), argomentando in ordine all’obbligo di riqualificazione professionale del ricorrente disatteso da RAGIONE_SOCIALE;
20. con il ventesimo motivo viene dedotto errato regime delle spese legali, in violazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.);
21. con il proprio motivo di ricorso incidentale, CAI si duole che la Corte d’Appello abbia inquadrato la fattispecie nello schema del contratto a favore di terzo, e deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione deg li Accordi Quadro del 14.9 e del 3031.10.2008 e dell’art. 1411 c.c.;
22. il ricorso principale Ł complessivamente inammissibile;
i motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti concernenti la dichiarata insussistenza del diritto di assunzione degli odierni ricorrenti, già dipendenti RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE e poi di RAGIONE_SOCIALE, in forza degli accordi sindacali che hanno regolato la complessa fattispecie di riduzione del personale, cessazione di impresa, di trasferimento di azienda, ed in quanto tutti già trattati in numerosi precedenti di questa Corte, le cui motivazioni in questa sede si richiamano, anche per relationem ed anche ai sensi dell’art. 360 -bis, n. 1, c.p.c. (v., tra le molte, Cass. n. 16932/2020, n. 21447/2022, n. 21450/2022, n. 28210/2022, n. 25804/2020, n. 28514/2022, n. 34568/2022, n. 20329/2023, n. 23564/2023, n. 21858/2023, 23110/2023);
24. parte ricorrente principale censura la sentenza d’appello, sotto diversi aspetti concorrenti, nella parte in cui essa ha ritenuto non rilevanti i principi di diritto in tema di inadempimento contrattuale, in quanto applicabili al contratto a favore di terzo solo nell’ipotesi in cui non vi sia incertezza nell’identificazione del soggetto in favore del quale la prestazione deve essere eseguita; nel caso in esame, invece, l’individuazione del beneficiario non era contenuta nell’accordo sindacale e doveva avvenire previo espletamento di una procedura selettiva, con la conseguenza che il lavoratore era onerato di dimostrare non solo l’esistenza dell’accordo,
ma anche il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di beneficiario;
25. osserva il Collegio, in ordine alle censure di violazione di legge e di nullità, che la sentenza impugnata si Ł conformata alla giurisprudenza di questa S.C., peraltro espressamente richiamata dai giudici di appello, secondo cui l’accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l’impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. n. 15073/2009);
da detta qualificazione discende che, qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per l’individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest’ultimo non Ł costituito solo dall’accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per l’individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass.
n. 2523/2016); Ł, quindi, onere del lavoratore, che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all’assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell’accordo la scelta doveva ricadere sulla sua persona;
26. le censure mosse a tale ricostruzione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. sono inammissibili in quanto con esse non si deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo (su cui v. Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma si critica come erronea la valutazione del materiale probatorio; 20. segnatamente, la sentenza d’appello ha interpretato l’accordo sindacale del 30 -31 ottobre 2008 e ritenuto che lo stesso prevedesse l’obbligo di CAI di assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria e di RAGIONE_SOCIALE, e di selezionare il personale da assumere secondo i criteri specificamente indicati, in ordine gerarchico, e coerenti alle esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi; ha negato il diritto dei ricorrenti all’assunzione sul rilievo che gli stessi non avevano allegato e provato il possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, oggettivi e soggettivi, elencati nell’accordo sindacale;
27. parte ricorrente principale critica l’interpretazione data dai giudici di appello all’accordo sindacale e sostiene che tale accordo prevedesse un obbligo inderogabile di RAGIONE_SOCIALE di assumere 1689 piloti, affermando il pacifico possesso dei requisiti richiesti in quanto non contestati dalla controparte;
28. siffatti profili di censura non sono meritevoli di accoglimento, posto che l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ł stato oggetto di discussione tra le parti;
29. si Ł, in particolare, precisato come la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non si può limitare a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assume violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si
sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchØ, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piø interpretazioni, non Ł consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 19089/2018, n. 28319/2017, n. 15471/2017, n. 25270/2011, n. 15890/2007, n. 9245/2007;
30. nel caso in esame, parte ricorrente si limita, appunto, a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dell’accordo sindacale, senza spiegarne la compatibilità con il dato letterale su cui fonda le proprie critiche;
ciò vale, in particolare, per i motivi di ricorso che poggiano sull’assunto secondo cui l’accordo sindacale di ottobre 2008, che prevedeva l’obbligo di CAI di assumere 1500 (1689) piloti, fosse sufficiente a fondare il diritto degli attuali ricorrenti all’ assunzione in quanto rientranti nel numero massimo di assunzioni stabilite, cioŁ sul
presupposto che le esigenze organizzative non rappresentassero un criterio di assunzione, interpretazione dell’Accordo espressamente e motivatamente disattesa dalla Corte di merito; 31. si rivelano così inammissibili le censure che investono l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sull’assenza di prova dei requisiti, oggettivi e soggettivi, rispondenti ai criteri elencati dall’accordo sindacale, in quanto si collocano al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. citato (su cui v. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014, cit.); infatti, il principio di non contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioŁ i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/2007, n. 6606/2016), come la sussistenza dei requisiti selettivi rispondenti ai criteri previsti dall’accordo del 2008; e correttamente la sentenza impugnata ha posto a carico dei lavoratori l’onere di provare l’esistenza dei requisiti per essere beneficiari del diritto all’assunzione, secondo lo schema qu alificatorio del contratto a favore di terzo, non contestato
dal ricorrente; pertanto, il presupposto dell’assunzione di un numero di piloti inferiore rispetto al quantitativo previsto nell’accordo non risulta di per sØ decisivo;
32. sono altresì inammissibili i rilievi mossi alla sentenza impugnata in relazione alla qualificazioni dei ricorrenti ed alla possibile riqualificazione, perchØ non si confrontano con la ratio decidendi della stessa sentenza impugnata, la quale, con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto da parte dei ricorrenti l’onere di allegare compiutamente e dimostrare in via comparativa il possesso dei requisiti richiesti dall’accordo fondante il diritto all’assunzione; 28. ribadito, perciò, che l’accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di impresa e contenente l’impegno dell’azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità può essere qualificato come contratto a favore di terzi; che, qualora l’accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell’imprenditore
subentrante, Ł onere dei lavoratori dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l’acquisto della qualità di terzi beneficiari; che, nel caso di specie, la Corte di merito ha valutato, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, non assolto tale onere; che l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; che parte ricorrente si limita a contrapporne alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dell’ accordo sindacale, ricostruito nel merito come fattispecie a formazione progressiva, si osserva ancora che il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchØ in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante;
33. Ł parimenti inammissibile il motivo con cui si contesta l’erroneità dell’assorbimento di alcuni
motivi di appello, non spiegando il ricorrente in che termini tali questioni fossero state esattamente poste in primo grado e cosa sul punto avesse statuito il Tribunale, atteso che l’assorbimento non comporta automaticamente una omissione di pronuncia;
34. non Ł accoglibile il motivo (ventesimo) riguardante l’applicazione del principio di soccombenza (invece della compensazione) in relazione alle spese del grado di appello; il sindacato della Corte di cassazione Ł, in materia, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017, n. 1329/2019), così come quello di escludere la compensazione e di applicare la regola generale della soccombenza; 35. il ricorso incidentale non Ł ammissibile; come riconfermato da Cass. n. 38054/2022, in tema di impugnazioni l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo
aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento; invero, l’interesse all’impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto ad una piø corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata (Cass. n. 12952/2007);
33. il ricorso principale e quello incidentale devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili;
36. i ricorrenti in via principale devono essere condannati, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio processuali in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate come da dispositivo, e, tenuto conto della misura della reciproca soccombenza, al pagamento di metà
delle spese del presente giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE, liquidate come da dispositivo, con compensazione del residuo;
37. al rigetto delle impugnazioni, principale e incidentale, consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale di CAI. Condanna i ricorrenti principali alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE in aRAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 8000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Condanna i ricorrenti principali alla rifusione di metà delle spese del presente giudizio in favore di RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 4 .000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, compensando il residuo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.