Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3274 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3274 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7797/2021 R.G. proposto da :
DEL ROSSO NOME, difesa da se medesima ed elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 517/2021 depositata il 03/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO agì in giudizio , innanzi al Tribunale di Firenze, per chiedere la condanna di COGNOME NOME al pagamento della somma di euro 19.763,78, a titolo di residuo compenso professionale per l’assistenza legale prestata in suo favore in una controversia di lavoro, nella quale la predetta era stata vittoriosa sia in primo grado che in appello.
Il patrocinio dell’AVV_NOTAIO traeva origine da una convenzione stipulata con il RAGIONE_SOCIALE, cui era iscritta l’assistita NOME COGNOME , in forza della quale l’avvocato, solo in caso di vittoria, avrebbe percepito quanto liquidato in sentenza.
L’AVV_NOTAIO espose che nelle more del giudizio NOME COGNOME non aveva rinnovato l’adesione al RAGIONE_SOCIALE, ragione per la quale andavano applicate le tariffe professionali forensi.
1.1. Nel contraddittorio con COGNOME NOME, il Tribunale accolse la domanda dell’AVV_NOTAIO, ritenendo che l’applicazione della convenzione fosse subordinata all’iscrizione al RAGIONE_SOCIALE e condannò NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 19.763,78, oltre alle spese di lite.
1.2. Avverso detta sentenza propose appello COGNOME NOME, che censurò l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non più applicabile la convenzione -per intervenuta automatica decadenza in base alla quale l’AVV_NOTAIO si era obbligata a non pretendere ulteriori e diversi compensi rispetto a quelli stabiliti nella convenzione stessa, sicché doveva ritenersi congruo quanto già liquidato per spese dal giudice e riscosso dall’avvocato dalla RAGIONE_SOCIALE che era risultata soccombente.
1.3. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 517/2021, in riforma dell’ordinanza del Tribunale, respinse la domanda proposta da COGNOME NOME.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello ravvisò l’esistenza di tre vincoli contrattuali: la convenzione tra il RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, l’adesione associativa alla convenzione ed il contratto di patrocinio, che, quanto alle condizioni economiche era disciplinato dalla convenzione.
Il giudice del gravame ritenne applicabile alla fattispecie negoziale la disciplina del contratto a favore del terzo, poiché il RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato a NOME COGNOME il mancato versamento della quota associativa alla RAGIONE_SOCIALE nel periodo 2012/2013, peraltro dovuto non ad una omissione da parte della COGNOME, bensì a causa del licenziamento disposto dalla RAGIONE_SOCIALE, per cui la convenzione con il legale doveva ritenersi operante.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME, sulla base di due motivi.
2.1. COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.3. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1285 e 1286 c.c., nonché dell’art. 1362, comma 1 c.c. e degli art t. 1411 e 1456 c.c., per non avere la Corte d’appello correttamente interpretato la convenzione sottoscritta dal RAGIONE_SOCIALE con gli avvocati prescelti, l’adesione associativa degli iscritti al RAGIONE_SOCIALE ed il
contestuale mandato di patrocinio tra COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE, nonché il rapporto professionale tra l’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME, disciplinato dalla normativa di riferimento per la parte processuale, e dalla convenzione per la parte economica. Osserva la ricorrente che la convenzione era stata sottoscritta non dall’assistit a bensì dal RAGIONE_SOCIALE stipulante, sicché era regolata dagli artt. 1411 e ss. c.c., disciplinante il contratto a favore di terzo, nel quale l’assistit a era il terzo ed il difensore la parte promittente. Il beneficio tratto dalla parte assistita – con vincolo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE – consisteva in un trattamento economico di favore calcolato sulla base dei parametri indicati dalla convenzione stessa. Secondo la ricorrente, era corretta la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che il mancato pagamento delle quote associative alla RAGIONE_SOCIALE per oltre un anno facesse decadere dal beneficio la COGNOME, per automatica risoluzione della convenzione mentre avrebbe errato la Corte d’Appello a ritenere operante la convenzione nonostante la documentazione versata in atti dimostrasse che la COGNOME fosse consapevole che l’applicazione della convenzione era vincolata alla sua adesione al RAGIONE_SOCIALE, come risulterebbe chiaramente dalla dichiarazione sottoscritta dalla medesima in data del 19/12/2011. Ad avviso della ricorrente, NOME COGNOME avrebbe dovuto pagare la quota associativa al RAGIONE_SOCIALE, oppure si sarebbe dovuta impegnare a mantenere la delega di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE almeno per il periodo di affidamento della vertenza lavoristica, compresa la fase giudiziale, al fine di beneficiare del trattamento economico di favore. In conclusione, non vi sarebbe alcun onere in capo all’avvocato di informare l’assistita della decadenza dal beneficio intervenuta a causa del mancato versamento delle quote associative alla RAGIONE_SOCIALE -operando la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. – e, quindi,
della inevitabile conseguente applicazione delle tariffe professionali per l’attività difensiva svolta, né sarebbe stata necessaria una remissione del mandato da parte del RAGIONE_SOCIALE per far decadere la COGNOME dal beneficio della convenzione stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE e l’avvocato.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. La Corte d’appello ha correttamente ricondotto nella fattispecie del contratto a favore del terzo l’ipotesi in cui il RAGIONE_SOCIALE concluda una convenzione con un avvocato per l’assistenza legale degli associati, prevedendo determinate tariffe o condizioni in loro favore.
1.3. Si tratta di un contratto validamente concluso fra due soggetti e tuttavia rivolto, per dichiarato intento delle parti, ad attribuire un diritto, una potestà o comunque un vantaggio giuridicamente apprezzabile a un terzo soggetto che non ha partecipato né direttamente né indirettamente alla sua conclusione; il terzo acquista, perciò, il diritto in forza del contratto stipulato da altri e non in virtù della sua accettazione, che ha l’unico effetto di rendere definitivo l’acquisto ove l’adesione intervenga prima dell’eventuale revoca del beneficio da parte dello stipulante (Cass. Sez. 3, 6/7/1983 n. 4562; Cass. Sez. 2, 16/10/2019 n. 26212).
Nel contratto a favore di terzi l’operazione economica è sin dall’origine sostanzialmente trilatera, perché il terzo riceve direttamente gli effetti della convenzione già costituita e operante (Cass. Sez. 2, 30/03/2021, n. 8766; Cass. Sez. 3, 24/12/1992 n. 13661).
Nel contratto a favore di terzo occorre, quindi, distinguere la titolarità del diritto (che appartiene al terzo che non diventa mai parte del contratto) dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti tradizionalmente denominati stipulante e promittente. Il terzo beneficiario, infatti, non è parte né in senso sostanziale né in
senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, configurandosi la sua adesione rilevabile per facta concludentia -come mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto, restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411, comma 3 c.p.c., comma 3 (Cass. Sez. 3, Sent. n. 13661/1992 cit.; Cass. Sez. 1, Sent. 1136 del 1988). Ciò significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.) devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Né il terzo può proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell’azione di adempimento. Infatti, il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente e dello stipulante è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione del promittente, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto.
1.4. Nel caso di specie, per l’applicabilità della convenzione conclusa tra la RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, era unicamente rilevante la qualità di associata di COGNOME NOME, che il rapporto di prestazione d’opera professionale fosse stato instaurato proprio sul presupposto di detta qualità e che la beneficiaria, in qualità di terzo, avesse inteso profittare del contratto.
In nessun caso l’AVV_NOTAIO poteva eccepire questioni inerenti la validità e l’efficacia del rapporto sottostante tra il RAGIONE_SOCIALE e l’associata, trattandosi di azioni di natura contrattuale cui la stessa è estranea.
1.5. La giurisprudenza di questa Corte ha applicato, già in tempi non recenti, i principi di diritto in materia di contratto a favore del terzo alla convenzione stipulata fra un’RAGIONE_SOCIALE ed un avvocato, con la quale il professionista si era impegnato a difendere in giudizio gli assistiti percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria; la Corte ha affermato che detta convenzione era idonea a vincolare il professionista nei confronti del lavoratore che gli conferiva l’incarico della difesa in giudizio, nel presupposto della qualità di assistito del predetto RAGIONE_SOCIALE ed in riferimento a quella convenzione, secondo la disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all’art. 1411 c.c. e, quindi, indipendentemente sia da un’accettazione della convenzione da parte del lavoratore stesso (la quale rileva al diverso fine di rendere irrevocabile il beneficio da parte dello stipulante), sia da un’ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista medesimo (Cass. Sez. 2, n. 26212/2019 cit.; Cass. Sez. 3, n. 4562/1983 cit.).
Ne consegue che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, l’operatività della convenzione conclusa tra la RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO era subordinata alla dichiarazione del terzo di volerne profittare, indipendentemente dalle vicende riguardanti il rapporto interno tra il RAGIONE_SOCIALE ed il suo associato.
Le vicende interne riguardanti la permanenza dell’iscrizione di NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE e/o il pagamento delle quote associative erano attinenti al rapporto interno con l’associato, cui era estranea l’AVV_NOTAIO, che, in assenza di indicazioni da parte del RAGIONE_SOCIALE, era tenuta all’adempimento della prestazione nei confronti del terzo alle condizioni stabilite dal contratto, una volta espressa la volontà di volerne profittare.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 2729 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto di diverse circostanze di fatto tra le quali i vari incontri intercorsi tra NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO nel periodo 2011/2014, durante i quali il difensore avrebbe richiesto alla cliente una integrazione del compenso, che la predetta avrebbe corrisposto, rilasciandole un nuovo mandato per la difesa dinanzi alla Corte di Cassazione nell’instaurando giudizio promosso dal datore di lavoro della COGNOME.
2.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi, fondata sull’obbligo del professionista di applicare le condizioni stabilite nell’accordo indipendentemente dalle vicende riguardanti il contraente ed il beneficiario.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 27 marzo 2025.
Il Presidente NOME COGNOME