Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25327 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20924/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
AZIENDA SANITARIA N. RAGIONE_SOCIALESULMONA -L’AQUILA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale depositata, dall’avv. NOME COGNOME COGNOME
-resistente – avverso la sentenza della Corte d’ appello di L’Aquila n. 154/2022, pubblicata in data 2 febbraio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di L’Aquila, la ASL n. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila al fine di ottenere il pagamento dell’importo di euro 387.419,66 a titolo di corrispettivi maturati a fronte di prestazioni sanitarie specialistiche rese nel periodo settembre 2005 -dicembre 2007.
Nel contraddittorio con la convenuta, il Tribunale adito rigettava la domanda per carenza di un valido contratto tra la RAGIONE_SOCIALE e l’Azienda sanitari a.
All’esito del gravame, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando, da un lato, l’inefficacia delle cessioni non ritualmente notificate alla ASL e, dall’altro, l’ insussistenza de l diritto dell’appellante al pagamento delle prestazioni fatturate dalla struttura privata RAGIONE_SOCIALE in mancanza di un formale contratto, non essendo a tal fine sufficiente il mero accreditamento.
RAGIONE_SOCIALE incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, ricorre, con due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza.
La Asl n. 1 Avezzano -Sulmona -L’Aquila non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1260 e 1264 cod. civ., nonché 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte erroneamente affermato la inefficacia ed inopponibilità di alcune cessioni (rep. n. 155134 racc. n. 34172 del 15.9.2008 notificata il 29.9.2008 -rep. n. 153188 racc. n. 33585 del 2.04.2008 notificata in data 8.04.2008) per essere stato omesso e/o non fornita la prova della loro notificazione alla P.A. debitrice ›› .
Si duole che la Corte territoriale abbia omesso di valutare la documentazione già presente nel fascicolo di primo grado e nuovamente depositata in grado di appello -ed in particolare gli avvisi di ricevimento -comprovante l’avvenuta notificazione al debitore ceduto.
Con il secondo motivo si censura la decisione gravata per ‹‹violazione di legge per contrasto all’art. 1339 c.c. e all’art. 12 della Preleggi in relazione agli artt. 16 e 17 del r.d. 2440/1923, al d.lgs. n. 502/92, alla legge n. 724/1994 ed al d.lgs. n. 299/1999, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte negato il diritto alla remunerazione delle prestazioni di RMN erogate dalla struttura in favore degli utenti per non essere stato stipulato alcun contratto contenente l’attribuzione del relativo budget con riguardo alle annualità 2005 -2006 -2007 ›› .
La ricorrente impugna la sentenza nella parte in cui ha negato il diritto di credito per essere mancante il contratto e sostiene che, in realtà, il giudice d’appello avrebbe dovuto distinguere tra crediti sanitari, derivanti da prestazioni obbligatorie e prefinanziate, e crediti derivanti da prestazioni discrezionali e da finanziarsi da parte della Pubblica Amministrazione.
Il secondo motivo, che ha valore assorbente, deve essere
scrutinato con priorità ed è infondato.
3.1. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento previsto dall’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria. Ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass., sez. 1, 06/08/2014, n. 17711; Cass., sez. 3, 19/11/2015, n. 23657; Cass., sez. U, 18/06/2019, n. 16336; Cass., sez. 3, 11/03/2020, n. 7019).
La qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) ‘ accreditato ‘ è, infatti, condizione necessaria, ma non sufficiente, per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale, come inequivocamente si evince dalla disciplina dettata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ), che all’art. 8bis , comma 4, subordina l’esercizio da parte delle strutture private delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale ai requisiti del possesso della ‘ autorizzazion e’ a ll’esercizio di attività sanitaria; e all’art. 8 quater , comma 2, riconduce gli effetti obbligatori ” inter partes ” esclusivamente alla specifica Convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento ed all’art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi.
Si è pure aggiunto che detta sequenza trova applicazione ‘anche al regime c.d. di accreditamento “transitorio” (art. 8 quater , comma
6, – definito “temporaneo”-) ed a quello “provvisorio” (cfr. art. 8 quater , comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell’accreditamento costituisce una mera evoluzione del previgente sistema concessorio, strutturato anch’esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di una apposita convenzione accessiva al provvedimento di concessione di servizio pubblico’. Con l’ulteriore precisazione che ‘l’assenza di soluzione di continuità tra il regime del convenzionamento esterno e quello basato sull’accreditamento emerge in tutta evidenza dalla disposizione della l. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, che disciplina il ‘regime transitorio’ in cui opera la struttura privata originariamente convenzionata, ai sensi della l. n. 833 del 1978, attribuendo a detta struttura sanitaria un diritto soggettivo al riconoscimento dell’accreditamento, anche in assenza del “necessario” provvedimento di accreditamento istituzionale’ al fine di ‘garantire la continuazione della assistenza agli utenti del SSR’.
La esigenza della stipula di un atto contrattuale con l’Azienda sanitaria, quindi, non viene meno per il fatto della esistenza di una originaria convenzione, in virtù della l. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, ricorrendo l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente, con il quale la struttura provvisoriamente accreditata accetta -vincolandosi a rispettare – le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili dalla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno in esercizio, mentre l’ente pubblico non economico assume la obbligazione di pagamento dei corrispettivi, in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli
utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa’ (Cass., sez. 3, 05/07/2018, n. 17588; Cass., sez. L, 29/11/2018, n. 30917; Cass., sez. 1, 02/03/2023, n. 6300).
3.2. La Corte di merito ha accertato che, per gli anni 2005 – 2006 e 2007, non era stato sottoscritto alcun contratto, ai sensi dell’art. 8 -quinquies d.lgs. n. 502/1992, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi della medesima disposizione, che potessero validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia , atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 3, 11/03/2020, n. 7019).
Conseguentemente, del tutto correttamente, ha escluso il diritto di RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, ora Intesa Sanpaolo s.p.a., cessionaria di RAGIONE_SOCIALE, di pretendere il pagamento delle prestazioni rese dalla struttura sanitaria.
L’inesistenza di un valido contratto comporta l’ inammissibilità del primo motivo di ricorso, che attiene alla validità ed opponibilità, alla ASL, della notificazione delle cessioni di credito, risultando evidente che l’infondatezza della domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie fa venire meno l’interesse dell’odierna ricorrente ad ottenere una pronuncia sulla esistenza di una rituale notificazione della cessione al presunto debitore.
In ogni caso, è opportuno osservare che la doglianza, per come formulata, solo surrettiziamente è volta a denunciare vizi di violazione di legge, essendo, nella sostanza, finalizzata a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, avendo la Corte d’appello, con accertamento di fatto in questa sede non scrutinabile perché adeguatamente motivato, avallato la decisione di primo grado e
ritenuto inefficaci ed inopponibili le cessioni ‘ non ritualmente notificate alla Asl ‘ ed escluso al contempo che, con il proprio comportamento, la Asl avesse ‘tacitamente riconosciuto l’avvenuta ricezione delle cessioni’.
A ll’inammissibilità ed al rigetto dei motivi segue il rigetto del ricorso.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva della Asl che è rimasta resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 14 aprile 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME