Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 17813/2022 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato.
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale rilasciata con separato atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’i ndirizzo di posta elettronica certificata indicato
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 41/2022 , depositata in data 10/1/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11 /2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 3/11/2015 la società RAGIONE_SOCIALE chiedeva alla RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 1.189.907,66, per le prestazioni sanitarie descritte nelle fatture indicate, effettuate nell’arco temporale 2009/2012, con ulteriore condanna maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il giudice, con ordinanza del 22/2/2017, disponeva il mutamento di rito e fissava l’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.
Con sentenza depositata in data 8/2/2021 il tribunale dichiarava la domanda improponibile, in quanto vi sarebbe stata una parcellizzazione delle richieste di pagamento, con frazionamento illegittimo del credito.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società. In particolare, deduceva l’appellante che i due decreti ingiuntivi depositati nel 2014 avevano ad oggetto fatture dell’anno 2010,
mentre il giudizio in esame coinvolgeva rapporti sorti in virtù di più contratti sottoscritti in epoche diverse, tra il 2009 ed il 2012, azionati cumulativamente proprio per scongiurare il frazionamento del credito.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 41/2022, depositata il 10 giugno 2022, rigettava l’appello, reputando «preminente il rilievo della mancata produzione dei contratti scritti regolanti il rapporto tra la RAGIONE_SOCIALE e il centro accreditato».
La società non aveva offerto la prova del contratto stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il giudice poteva rilevare d’ufficio la nullità del contratto. Tra l’altro, la RAGIONE_SOCIALE aveva «espressamente eccepito la mancanza di prova dell’esistenza di un contratto scritto».
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, depositando anche memoria scritta.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 e 276 comma 2 c.p.c., 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ed all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza».
In particolare, la ricorrente evidenzia che «detti contratti risultano depositati fin dal fascicolo di primo grado, come si evince dalla documentazione in atti». Pertanto sarebbe incorsa in errore la Corte territoriale, la quale, in adesione al principio della ragione più liquida, si è pronunciata solo su tale questione, relativa all’assenza dei contratti posti a fondamento del credito, senza esaminare tutte le altre sottoposte al suo vaglio nell’atto di appello.
La ricorrente precisa che la RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi nel giudizio d’appello, aveva riportato pedissequamente il proprio atto di costituzione in primo grado, nel quale, tra l’altro, aveva eccepito «la mancata produzione del contratto di convenzionale». Tale circostanza, però, non era «corrispondente al vero, smentita per tabulas », ed assorbita dalla pronuncia di primo grado.
Si era formato il giudicato interno implicito che, in quanto tale, precludeva la possibilità per il giudice del gravame di rilevare la suddetta questione d’ufficio.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.: motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile».
La Corte d’appello ha ritenuto di rigettare il gravame formando «il proprio convincimento esclusivamente sulla circostanza – errata – della mancata allegazione dei contratti».
La Corte territoriale non ha considerato «che i crediti azionati con i ricorsi monitori non furono inseriti nella piattaforma di certificazione RAGIONE_SOCIALE, in ragione della pendenza di una proposta transattiva, come attestano il riepilogo dei crediti inviati in data 3 novembre 2016 dal centro ricorrente alla Asl debitrice e la relativa istanza MEF di certificazione dei crediti del 30.09.2014».
Era evidente, allora, che i crediti in contestazione «non furono azionati in quanto erano in corso trattative di definizione stragiudiziale (il ricorso di primo grado è stato depositato soltanto in data 3 novembre 2015)».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce il «vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e 132,
secondo comma, n. 4, c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 costituzione, nonché del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 8. Error in procedendo ».
Ad avviso della ricorrente non sussiste alcuna ipotesi di frazionamento del credito. Infatti, «i due ricorsi per decreto ingiuntivo richiamati dalla sentenza di primo grado sono stati depositati nel 2014 ed afferiscono a fatture del 2010».
Si controverte, dunque, di rapporti intercorsi tra le parti sulla scorta di più contratti sottoscritti in epoche diverse (2009-2012) ed azionati con un’unica azione giudiziale, proprio al fine di scongiurare il frazionamento giudiziale del credito.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta «vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articoli 112,116 e 345 c.p.c. Error in procedendo . Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum . Nullità della sentenza».
La ricorrente evidenzia che la sentenza della Corte territoriale non ha scrutinato l’atto d’appello, reputando l’assenza dei contratti che, invece, sono «presenti in atti, al n. 2) del fascicolo di parte prodotto in primo grado e, quindi, in appello (anni 2009, 2010, 2011 e 2012), allegati al presente ricorso, in ossequio al principio d’autosufficienza».
I motivi primo, terzo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo motivo.
Costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non
essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59).
Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordi specifici complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574).
La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della PA, sia nell’interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l’espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giugno 2002, n. 9165).
Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall’organo rappresentativo esterno dell’ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488).
Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass. n. 59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981). Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3, 15 marzo 2004, n. 5234).
Se, dunque, siano del tutto assenti gli elementi essenziali, l’atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, che presuppone sempre l’esistenza di un quid che non sia solo di parvenza.
Con riferimento all’accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, valgono le regole di cui agli articoli 8,8bis , 8quater , e 8quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992.
7.1. L’art. 8bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) stabilisce che «le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies ».
È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti (in tal senso anche Cass., Sez.Un., 14/12/2023, n. 35092): l’autorizzazione regionale (art. 8ter ); l’accreditamento (art. 8quater ); la conclusione di specifici accordi (art. 8-q uinquies ).
Ciò trova conferma nell’art. 8bis , comma 3, del d.lgs. n. 105 del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’esercizio di attività RAGIONE_SOCIALE carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8quater , nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies ».
7.2. L’art. 8quater , del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamento istituzionale), in vigore a decorrere dal 31 luglio 1999, prevede al comma 1 che «l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti».
Al comma 2, si chiarisce che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8quinquies ».
Nella norma si fa riferimento anche all’accreditamento «temporaneo» ed a quello «provvisorio».
Si prevede, dunque, al comma 6 dell’art. 8quater , del d.lgs. n. 502 del 1992 che «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti ».
Al comma 7 dell’art. 8quater , si precisa che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso».
7.3. Di fondamentale rilievo e poi l’art. 8quinquies , del d.lgs. n. 102 del 1992 (accordi contrattuali), che prevede al comma 2 che, «in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le RAGIONE_SOCIALE sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale ».
Va rilevato che, l’art. 8quinquies , del d.lgs. n. 502 del 1992, in vigore dal 22 agosto 2008, prevede al comma 2quinquies che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del RAGIONE_SOCIALE interessati è sospeso».
Questa Corte ha chiarito che l’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la
struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. sez. 3, 5 luglio 2018, n. 17588; Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2014, n. 12392).
Pertanto, ha trovato conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione RAGIONE_SOCIALE finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali (Cass., 25 gennaio 2011, n. 1740; Cass., 19 novembre 2015, n. 23657).
Il principio regolatore dell’attività svolta in regime «transitorio», al pari di quella svolta «a regime», è fondato infatti sulla remunerabilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è però condizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anche nella fase dell’accreditamento provvisorio (o transitorio), per cui, a maggior ragione, è essenziale un esplicito intervento dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE per modificare la situazione già oggetto di confezionamento, al fine dell’inserimento nella programmazione RAGIONE_SOCIALE regionale e conseguente incidenza sul fondo RAGIONE_SOCIALE regionale (Cass., n. 17588 del 2018).
Si è ulteriormente chiarito che non può essere condivisa la tesi per cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere
effettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell’accreditamento della regione Campania, si sarebbe instaurata una prassi basata sulla prosecuzione del fatto del regime di accreditamento provvisorio sulla conclusione di accordi contrattuali per facta concludentia .
In realtà, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del RAGIONE_SOCIALE, comporta che non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca la sicura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del RAGIONE_SOCIALE e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possono validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia , atteso che, in base al disposto degli articoli 16 e 17 del regio decreto n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la PA devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 1, 4 marzo 2024, n. 5682; Cass., sez. 1, 15 marzo 2022, n. 8383; Cass., sez. 3, 11 marzo 2020, n. 7019; Cass., sez. 1, 6 agosto 2014, n. 1771; Cass., 3 giugno 2014, n. 12392; Cass., sez. 1, 26 marzo 2009, n. 7297;Cass., sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8621), non rilevando comportamenti concludenti anche protrattisi per anni (Cass., sez. 63, 23 giugno 2011, n. 13886).
9. Va, poi, precisato che ciò che rileva, ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002, è proprio la stipulazione dell’accordo, e non il propedeutico provvedimento amministrativo di accreditamento, definitivo o provvisorio.
Infatti, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del RAGIONE_SOCIALE, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all’art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate – nel riaffermare il principio, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l’accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all’8 agosto 2002, con l’accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2006, senza verificare, in relazione alla data di stipula dell’accordo, la disciplina applicabile ” ratione temporis ” in tema di interessi dovuti per il RAGIONE_SOCIALE reso- (Cass., sez. 3, 2/7/2019, n. 17665).
In realtà, risulta dagli atti che i contratti tra la società ricorrente la RAGIONE_SOCIALE sono stati stipulati negli anni in contestazione e sono stati prodotti fin dal primo grado di giudizio.
Infatti, esaminando il fascicolo processuale, essendo stati formulati anche motivi di ricorso relativi ad errores in procedendo che consentono al giudice di legittimità di consultare direttamente gli atti, si rinvengono i contratti stipulati tra la società e la RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2009, 2010, 2011 2012, ai sensi dell’articolo 8quinquies , comma 2, del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Tra l’altro, nel frontespizio si rinviene il n. 1224/21 della sentenza di prime cure, oltre all’indice che reca al n. 2 «contratti ex d.lgs. 502/1992 (anni 2009-2010-2011-2012)», con apposizione del timbro di cancelleria del 3/11/2015. Ciò a dimostrazione del fatto che tale indice si riferisce proprio al primo grado di giudizio, iniziato con ricorso del 3/11/2015.
I contratti, dunque, sono presenti nel primo grado di giudizio sin dal deposito del ricorso ex articolo 702bis c.p.c.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, vi era la prova della sussistenza dei contratti sui quali si fonda il credito vantato dalla società.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo, secondo e quarto; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre