Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16684 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 17830 del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE legale rappresentante p.t. Dott.ssa NOME COGNOME, con sede legale in RAGIONE_SOCIALE (84135 INDIRIZZO), INDIRIZZO (P. IVA: P_IVA), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in forza di procura in calce al ricorso, dal Prof. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; n. fax: NUMERO_TELEFONO), rinunciante al mandato, dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; n. fax: NUMERO_TELEFONO) e dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL; n. fax: NUMERO_TELEFONO), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC dei medesimi EMAIL; EMAIL; EMAIL -e domicilio fisico eletto presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE in Roma (00197-RM), INDIRIZZO.
Ricorrente
RAGIONE_SOCIALE , C.F. e P_IVA.
Intimata avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 446 depositata il 17 maggio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con sentenza n° 325/2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava l’RAGIONE_SOCIALE città a pagare al RAGIONE_SOCIALE euro 95.683,92, oltre interessi, a titolo di saldo delle prestazioni medico-RAGIONE_SOCIALE di laboratorio di RAGIONE_SOCIALE svolte nel triennio 2010-2012, non versato a seguito RAGIONE_SOCIALE illegittima applicazione dello sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lettera o), RAGIONE_SOCIALE legge n° 296/2006.
2 .-Proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE in base a quattro mezzi.
Col primo, lamentava il mancato accoglimento dell’eccezione di giurisdizione; col secondo si doleva del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione quinquennale; col terzo deduceva che l’applicazione dello sconto era stata negozialmente recepita ( sub art. 5) nei contratti successivi al 2009, stipulati ( ex art. 8quinquies del d.lgs. n° 502/1992) col rispetto dei decreti aventi efficacia di legge del Commissario ad acta per la Regione Campania; col quarto allegava che il rispetto del tetto di spesa era stato convenzionalmente assunto dalla struttura, la quale aveva anche emesso note di credito all’esito RAGIONE_SOCIALE regressione tariffaria e che, in ogni caso, la dimostrazione del superamento del tetto poteva essere fornita solo tramite c.t.u., dovendosi calcolare tutti i corrispettivi delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE singole strutture nell’ambito RAGIONE_SOCIALE macroarea.
3 .-La Corte accoglieva l’impugnazione con la sentenza indicata in intestazione.
Dopo aver respinto il primo motivo (concernente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario), osservava quanto al merito che le questioni poste con i motivi due, tre e quattro dovevano essere precedute dall’esame delle due questioni, rilevate d’ufficio con l’ordinanza 15 giugno 2023, concernenti il tema dell’esistenza di un provvedimento di accreditamento RAGIONE_SOCIALE struttura RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato chiesto il pagamento.
Riguardo a tali temi, osservava il giudice di secondo grado che il RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto esclusivamente un contratto stipulato il 10 agosto 2012, relativo all’anno stesso, ed un ‘ addendum ‘ ad un contrato del 5 ottobre 2011, mentre non aveva versato in atti alcun accordo per gli anni 2010 e 2011.
Tuttavia, per i periodi antecedenti alla stipula, il contratto 2012 non poteva avere applicazione retroattiva, proprio per i rigorosi vincoli formali previsti dagli artt. 16 e 18 del r.d. 18 novembre 1923 n° 2440, desumibili anche dagli artt. 8bis , 8ter , 8quater , 8quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n° 502.
Per le prestazioni successive alla stipula, mancava invece la prova dell’accreditamento RAGIONE_SOCIALE struttura.
RAGIONE_SOCIALE aveva dimesso in atti il decreto del Commissario ad acta n° 75 del 16 luglio 2014, che aveva disposto l’accreditamento definitivo dell’impresa erogatrice, facendone derivare la prova del proprio accreditamento anche per gli anni 20102012, ma, la prova dell’accreditamento andava data mediante la produzione del provvedimento ammnistrativo RAGIONE_SOCIALE, non surrogabile da altri atti e tantomeno dal riconoscimento implicito o esplicito contenuto in altri atti regionali o nello stesso contratto tra RAGIONE_SOCIALE ed erogatore.
Il decreto n° 75/2014 non dimostrava, dunque, né l’accreditamento per il triennio 20102012, né che l’impresa operasse in regime di
accreditamento transitorio o temporaneo ex art. 6, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE legge 23 dicembre 1994 n° 794.
4 .- Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame ad otto mezzi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE, nonostante la regolare notificazione del ricorso, è rimasta meramente intimata.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo motivo la ricorrente deduce ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza dell’accreditamento in capo alla società ricorrente ‘.
Col secondo , denuncia ‘ Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324, 329, 342, 132 c.p.c., 111, comma 6, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla applicazione dei contratti inter partes anche alle prestazioni erogate dalla società ricorrente anteriormente alla loro stipula ‘.
Col terzo , allega ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., in relazione all’asserita mancanza di documentazione idonea a giustificare la remunerazione delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE rese dalla società ricorrente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrattuali sottoscritti tra le parti ‘.
Col quarto motivo la ricorrente deduce ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 6, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l. n. 724 del 1994, e dell’art. 1, commi 237 -quater e ss., RAGIONE_SOCIALE l.r. Campania n. 4 del 2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’asserita necessità di un provvedimento di accreditamento di
competenza RAGIONE_SOCIALE, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni RAGIONE_SOCIALE per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio ‘.
In sostanza, secondo la ricorrente, il sistema transitorio previsto dall’art. 6, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE legge n° 724/1994 consentirebbe alle strutture già convenzionate di continuare ad erogare prestazioni per conto e a carico del RAGIONE_SOCIALE, senza prevedere, nelle more, l’adozione di alcun provvedimento di accreditamento transitorio di competenza RAGIONE_SOCIALE, dovendosi, peraltro, completare la legislazione statale con la normativa RAGIONE_SOCIALE, costituita dal Regolamento n° 1/2007 e dalla legge n° 4/2011, con la conseguenza che essa avrebbe ottenuto l’accreditamento definitivo nell’anno 2014 mentre, per gli anni 20102012, avrebbe esercitato l’attività in regime di accreditamento transitorio in forza dell’art. 6, comma 6, RAGIONE_SOCIALE l. n. 724 del 1994 e RAGIONE_SOCIALE menzionata normativa RAGIONE_SOCIALE.
Col quinto motivo -rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell’art. 2, comma 7, del d.p.r. 14.1.1997, dell’art. 32, comma 8, RAGIONE_SOCIALE l. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 1322 c.c., e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97, Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’asserita necessità RAGIONE_SOCIALE stipula degli accordi contrattuali tra RAGIONE_SOCIALE e struttura RAGIONE_SOCIALE accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tetti di spesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni RAGIONE_SOCIALE per conto e a carico del RAGIONE_SOCIALE ‘ -la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’erogazione di prestazioni RAGIONE_SOCIALE per conto e a carico del RAGIONE_SOCIALE da parte delle strutture RAGIONE_SOCIALE accreditate presupporrebbe la sussistenza di accordi contrattuali sottoscritti antecedentemente a ciascun anno di riferimento.
Col sesto mezzo la ricorrente denuncia ‘ Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto RAGIONE_SOCIALE prova documentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato il rapporto di accreditamento ‘.
In sostanza, assume l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non provato l’accreditamento, travisando la prova documentale offerta, dalla quale, invece, era risultante l’esistenza di un valido rapporto di accreditamento di tipo transitorio.
Il settimo mezzo predica ‘ Omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto RAGIONE_SOCIALE prova documentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provata la stipulazione di contratti ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 tra la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2010 e 2011 ‘.
L’ ottavo motivo deduce, infine, subordinatamente agli altri, ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla asserita mancata allegazione e carenza di prova in ordine all’indebito arricchimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù dello sconto applicato ‘.
6 .- Sono fondati il primo ed il quinto motivo e la loro fondatezza determina l’assorbimento dei rimanenti mezzi.
Il Collegio intende dare continuità ai propri precedenti emessi in fattispecie sovrapponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez. I., 15 novembre 2024 n° 29529; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29274; Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n° 29093; Cass., sez.
I, 13 novembre 2024, n° 29276), relativamente all’esistenza di un giudicato interno avente ad oggetto l’accreditamento.
Si tratta di indirizzo condiviso dal Collegio perché il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art. 8 -quinquies del d.lgs. n° 502/1992, ma anche dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività RAGIONE_SOCIALE (art. 8 -ter) e di un provvedimento di accreditamento istituzionale (art. 8-quater): provvedimenti che, pur ponendosi all’esterno del contratto (in quanto oggetto di separati atti RAGIONE_SOCIALE PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (‘regola delle tre A’) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (sul che si veda anche Cass, sez. I, 17 giugno 2025, n° 16240, emessa all’esito RAGIONE_SOCIALE medesima odierna adunanza camerale). L’accertamento quindi RAGIONE_SOCIALE debenza del prezzo implica l’accertamento degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie di fonte legale in discorso.
7.- Assorbente, in ordine alla questione del giudicato interno in relazione all’accordo contrattuale è comunque la fondatezza del quinto motivo.
Il Collegio aderisce all’orientamento espresso da Cass., sez. I, 17 giugno 2025, n° 16221, deliberata all’esito RAGIONE_SOCIALE medesima odierna adunanza camerale ed emessa in fattispecie sovrapponibile a quella in esame.
In generale, va premesso che nel diritto positivo è vigente il principio (espressamente riconosciuto da Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n° 11656) per cui le persone giuridiche, comprese quelle pubbliche, godono RAGIONE_SOCIALE stessa capacità giuridica delle persone fisiche, fatta ovviamente eccezione per quelle situazioni soggettive riferibili solo a persone fisiche (quali quelle derivanti da
rapporti di famiglia, di successione legittima, da status personali, ecc…).
Ne deriva che le norme giuridiche, esplicite o implicite (spesso ricavabili dalle finalità istituzionali dei singoli Enti), che limitano positivamente o negativamente le attribuzioni ed escludono che un soggetto pubblico possa stipulare determinati negozi di diritto civile, devono essere interpretate in senso restrittivo, presentandosi come eccezioni ad un principio generale (come ad es. nel caso degli artt. 203 e ss. del d.lgs. n° 267/2000).
Nel caso, che rappresenta la generalità, in cui non vi siano particolari restrizioni di legge, la Pubblica amministrazione è libera di concludere negozi di diritto privato senza alcuna limitazione, salvo il rispetto RAGIONE_SOCIALE forma dei contratti imposta dagli artt. 16 e 18 del r.d. 18 novembre 1923 n° 2440.
La forma scritta dei contratti tra PA e privati, allora, va vista co-me strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale RAGIONE_SOCIALE prima, sia nell’interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell’interesse RAGIONE_SOCIALE stessa Amministrazione, in quanto agevola l’espletamento RAGIONE_SOCIALE funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo (Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n° 9428; Cass., sez. III, 24 giugno 2002, n° 9165; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n° 8753, già citata).
Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. III, 3 agosto 2002, n° 11649), ma è da escludere altresì qualunque forma di sanatoria o la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. III, 15 marzo 2004, n° 5234; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n° 8753 già citata).
Tanto premesso e ricapitolato in ordine alla forma necessaria del contratto tra PA e privati, occorre tuttavia osservare che, già da un primo esame, le norme citate (art. 16 e 18) non precludono affatto l’apposizione di un termine iniziale di efficacia ad un accordo negoziale tra privato e PA, limitandosi a stabilire che i contratti a trattativa RAGIONE_SOCIALE, oltre che nella forma pubblica ammnistrativa disciplinata dall’art. 16 cit., possono essere stipulati anche nelle forme semplificate previste dall’art. 17 del r.d. n° 2440/1923.
Pertanto, volta che sia osservata la forma prevista da tale ultima disposizione, non sembra che la libertà RAGIONE_SOCIALE PA di pattuire liberamente il contenuto delle clausole negoziali (e, dunque, anche di apporre un termine iniziale di efficacia del contratto anteriore alla sua stipula) possa essere limitato dalle disposizioni che disciplinano la forma dei contratti.
Ora, la stipula dei contratti di prestazioni RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE e strutture RAGIONE_SOCIALE è specificamente disciplinata dall’art. 8 -quinquies del d.lgs. n° 502/1992: per cui è a tale disposizione che occorre fare riferimento al fine di verificare se, in ipotesi, essa preveda un divieto di apporre al contratto tra RAGIONE_SOCIALE e struttura RAGIONE_SOCIALE un termine di efficacia anteriore o, comunque, una clausola che disciplini le prestazioni già in precedenza eroga-te.
Ebbene, questo divieto non sembra evincibile dal testo di legge, il quale, infatti, si limita a prevede che la regione e le unità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e) stipulano contratti con quelle RAGIONE_SOCIALE (che data la loro natura normativa e la loro obbligatorietà sono qualificabili come contratti ‘ imposti ‘), specificando inoltre che tali accordi devono prevedere ‘ d) il corrispettivo preventivato (…) da verificare a consuntivo ‘.
Si tratta, in sostanza, dato il loro contenuto normativamente disciplinato e la loro obbligatorietà, di contratti ‘ imposti ‘, ossia di contratti che rappresentano il risultato finale di un complesso
procedimento amministrativo a latere, a formazione necessariamente progressiva.
La verifica ‘ a consuntivo ‘ del rispetto del limite di spesa sostenibile nell’esercizio è dunque rimesso fisiologicamente (in quanto è la stessa legge a prevederlo) ad un momento successivo nel quale le parti concordano il prezzo delle prestazioni complessivamente rese nell’anno di riferimento, verificando in particolare il rispetto del tetto di spesa e l’eventuale necessità di procedere a regressione tariffaria secondo le indicazioni che in genere vengo-no assunte in una particolare sede, generalmente definita nella legislazione RAGIONE_SOCIALE come ‘ tavolo tecnico ‘.
La consustanzialità al sistema RAGIONE_SOCIALE verifica ‘ a consuntivo ‘ del sistema di spesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è confermata anche dalla Corte costituzionale, la quale ha osservato che ‘ nel contesto del mercato amministrato delle prestazioni RAGIONE_SOCIALE, la sopravvenienza dell’atto determinativo RAGIONE_SOCIALE spesa solo in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio ha carattere fisiologico ‘ (Corte cost. n° 203/2016).
Ne deriva, da un lato, che, se l’operatore prudente e accorto è tenuto a sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d’anno, dall’altro, la variazione dei limiti di spesa e, dunque, RAGIONE_SOCIALE remunerabilità delle prestazioni eseguite è un semplice effetto derivante da una previsione negoziale, che non ha nulla a che vedere con la diversa ipotesi del contratto di diritto privato RAGIONE_SOCIALE PA concluso senza l’osservanza delle forme previste dagli artt. 16 e 18 del r.d. n° 2440/1923.
Peraltro, deve pure osservarsi che nella prassi applicativa le RAGIONE_SOCIALE e le strutture RAGIONE_SOCIALE concludono, in qualche caso, il contratto di prestazioni RAGIONE_SOCIALE prima ancora di sapere con esattezza il limi-te di remunerabilità delle prestazioni, ma rimettendo, grazie ad una apposita clausola negoziale, la determinazione di tale tetto ad un
atto amministrativo successivo, che la struttura RAGIONE_SOCIALE si obbliga ad osservare in via anticipata.
È evidente che in tale ipotesi si viene ad ottenere il medesimo effetto giuridico RAGIONE_SOCIALE apposizione di un termine di efficacia contrattuale anteriore alla stipula: evenienza che dovrebbe indurre a ritenere che la stipula di un contratto in corso di esercizio non infranga alcuna norma imperativa sulla forma dei contratti tra privati e PA.
Più in generale deve anche aggiungersi che il complesso sistema normativo che disciplina la conclusione dei contratti aventi ad oggetto prestazioni RAGIONE_SOCIALE e loro remunerazione è deputato non solo all’ottenimento del più alto livello di prestazioni possibili, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE spesa sostenibile, ma anche alla verifica del rispetto di tale spesa nel corso del rapporto e, in particolare, al termine dell’esercizio: sicché il divieto di apporre un termine iniziale di efficacia del contratto avrebbe potuto, al più, avere un senso ove da tale previsione negoziale fosse derivato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE PA di remunerare comunque le prestazioni, pregresse o meno, rese anche oltre gli importi preventivati nel bilancio RAGIONE_SOCIALE.
Ma, dato che per costante giurisprudenza il limite di spesa è ineludibile e non consente alcuna remunerazione delle prestazioni rese oltre la sua misura ( ex multis : Cass., sez. III, 29 ottobre 2019, n° 27608), è evidente che non vi sia alcun ostacolo ad una previsione negoziale retroattiva, giacché essa dovrebbe comunque esplicare i suoi effetti sempre nell’ambito RAGIONE_SOCIALE spesa ammessa.
Va poi aggiunto che il principio affermato dalla Corte d’appello in subiecta materia sarebbe suscettibile di generalizzazione, implicando, a bene vedere, il generale divieto per la PA di attribuire ai propri negozi iure privatorum un termine iniziale di efficacia o un’efficacia retroattiva: conclusione che si pone in contrasto con precedenti giurisprudenziali di questa Corte (Cass., sez. III, 7 dicembre 2000, n° 15530), con i quali si è affermato, ad esempio in
materia locatizia, che la PA, ove sia conduttrice, ben può pattuire in un contratto un termine iniziale di efficacia anteriore alla stipula (o, il che è lo stesso, ‘ attribuire ad esso efficacia retroattiva ‘).
Applicando, poi, il principio predicato dalla Corte territoriale a fattispecie diverse, come a quella giuslavoristica, ne discenderebbe, ad esempio, l’impossibilità di apporre alla transazione o alla rinuncia ex art. 2113 cod. civ., stipulata tra PA e dipendente pubblico, un termine iniziale di efficacia anteriore alla stipula stessa, precludendo in tal modo una parte dei possibili accordi tra PA datore e dipendente pubblico.
In conclusione, a meno che non ostino ragioni contabili e, soprattutto, di bilancio -queste sì oggettivamente impeditive di un accordo che determini una maggiore spesa -l’apposizione di un termine iniziale di efficacia ad un contratto RAGIONE_SOCIALE PA, come pure la previsione RAGIONE_SOCIALE sua retroattività, non sono precluse dalle norme sulla forma dei contratti (artt. 16 e 18 citt.), ma unicamente dalla previsione inderogabile RAGIONE_SOCIALE copertura RAGIONE_SOCIALE spesa, secondo nel norme che riguardano la singola PA contraente.
9 .-All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ed il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso. Dichiara assorbiti i restanti. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME