Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8794/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 894/2017 depositata il 11/09/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1052/15, depositata il 29 maggio 2015, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava la domanda della RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), proposta con atto di citazione notificato il 7 maggio 2010, volta a far dichiarare la non debenza della somma di € 395.070,20 richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito per brevità RAGIONE_SOCIALE), in aggiunta a quella di € 395.070,20, già erogata dalla RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento, dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008, di servizi di assistenza domiciliare integrata nei distretti di Francavilla Fontana e Ostuni, osservando che dalla produzione documentale e dalla prova testimoniale espletata era risultato che l’opera fornita dalla RAGIONE_SOCIALE era stata accettata dalla committente senza riserve e che le fatture mensili emesse non erano state oggetto di contestazioni. Il Tribunale accoglieva, pertanto, la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE e, all’esito di espletamento di C.T.U., condannava l’ASL al pagamento in favore della convenuta della somma di €342.747,57, oltre interessi legali e rivalutazione.
2.Avverso la citata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Lecce eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto con la RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici.
3.Con sentenza n. 894/17 , pubblicata l’11 -12-2017, la Corte di Appello di Lecce accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE e, in riforma totale della sentenza impugnata, dichiarava che, in assenza di contratto redatto in forma scritta, nessun compenso ulteriore spettava alla RAGIONE_SOCIALE, a titolo contrattuale, per le RAGIONE_SOCIALE rese nel periodo
dall’1 -1-2008 al 30-9-2008. In particolare, la Corte di Appello: a) riteneva infondato il motivo di appello con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in primo grado era stata proprio la RAGIONE_SOCIALE ad adire il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo una pronuncia di merito volta a far dichiarare la non spettanza della ulteriore somma richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE, e, conseguentemente, avendo essa stessa incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario, ed essendo rimasta soccombente nel merito, non era legittimata ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da essa stessa adito in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione; b) rilevava che la legislazione vigente non consente di procedere al rinnovo o alla proroga automatica dei contratti in corso, ma solo alla loro proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica; conseguentemente, le RAGIONE_SOCIALE assistenziali effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE nel periodo gennaio -settembre 2008 erano state rese in assenza di contratto redatto in forma scritta, e, quindi, nullo; c) stante l’assenza di un rapporto contrattuale, rigettava anche sia la domanda riconvenzionale svolta in primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE, sia l’appello incidentale della stessa parte volto al riconoscimento degli interessi legali ex art. 1 del D. Lgs n. 192/12, oltre che della rivalutazione monetaria.
Avverso questa sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.
5.Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente principale denuncia: i ) con il primo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt.2909 e 1676 cod. civ, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost, per non avere la Corte d ‘a ppello considerato il giudicato ‘esterno’ formatosi a seguito di due sentenze del Giudice del lavoro di RAGIONE_SOCIALE (nn. 2219/14 e 1995/14), in processi instaurati da lavoratori e attinenti il pagamento di retribuzioni; deduce che tali giudicati concernevano anche la questione dell’esistenza del contratto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE tanto che entrambe dette parti erano state condannate in solido ex art.1676 cod. civ. al pagamento di quanto dovuto alle lavoratrici, e nelle sentenze si dava atto della cessazione del contratto di appalto tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE in data 30 -9-2008; ii) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., (a) la violazione del rispetto del contraddittorio su questione rilevata d’ufficio ex art. 101, comma 2 cod. proc. civ.; (b) la violazione dei limiti alle eccezioni deducibili in appello ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ.; (c) la violazione del principio della domanda e corrispondenza tra ‘chiesto’ e ‘pronunciato’ ex artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; iii) con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1421 cod. civ., per avere la Corte di Appello escluso la validità di un contratto concluso per facta concludentia e per non aver considerato, comunque, che il contratto de quo era stato in effetti perfezionato per iscritto, come risulterebbe da apposito ‘ verbale di riunione del 19 marzo 2004 redatto in forma scritta e regolarmente sottoscritto dalle parti ‘; iv) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt.97 Cost. l.n.62/2005, art.106, comma 11, d.lgs. 50/2016, nonché la violazione e falsa applicazione di norme contrattuali in relazione all’art.360, comma 1 n.3 cod. proc. civ. e deduce che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione l’art. 7 del contratto di appalto e del capitolato allegato, in particolare disponendo l’ultimo comma del citato art. 7 ‘ qualora l’azienda ritenga di non rinnovare il contratto, il pr ivato
contraente è tenuto a garantire la prestazione alle stesse condizioni fino all’individuazione del nuovo contraente ‘ (pag. 27 ricorso); rileva che con apposita delibera n. 1850/24.06.2009, richiamata alle pag. 29-30 del ricorso, la RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente riconosciuto che il servizio di assistenza RAGIONE_SOCIALEè stato prorogato alle ditte RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare sino al 30.09.2008, data di cessazione del servizio da parte delle ditte sopra richiamate per il subentro nel servizio della nuova aggiudicataria; nella citata delibera, ad avviso della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE riconosceva che le ditte RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ‘hanno comunque svolto il servizio di cui trattasi’ e che con deliberazione 2309 del 01.08.2008 era stata aggiudicata la gara in favore della RAGIONE_SOCIALE; secondo la ricorrente principale, l’attività svolta dalla medesima in favore dell’RAGIONE_SOCIALE è da qualificarsi come ‘proroga tecnica’ ed era consistita nell’assicurare una prestazione necessaria ed indispensabile in favore di soggetti fragili, ‘RAGIONE_SOCIALE, in attesa dell’aggiudicazione del servizio, come di fatto avvenuto, al termine della nuova gara pubblica di aggiudicazione del servizio, con decorrenza 01.10.2008, in favore della subentrante società aggiudicatrice, RAGIONE_SOCIALE.
2.La RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo vertente sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In particolare denuncia la violazione dell’art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d. lgs. 104/10. Deduce che il citato art. 6 vieta alle pubbliche amministrazioni di rinnovare tacitamente i contratti per la fornitura di beni e servizi e tutte le controversie derivanti dall’applicazione di detta norma sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Rileva che erroneamente la Corte d’appello in primo grado aveva
richiamato la pronuncia Cass. SU n.21260/2016, peraltro emessa dopo che il giudizio d’appello era stato instaurato . Rileva la ricorrente in via incidentale di aver posto a fondamento della domanda proposta unicamente il proprio intervenuto adempimento contrattuale, mentre l’eccezione di difetto di giurisdizione era stata sollevata in appello a seguito della domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE, che aveva imposto la verifica circa l’ammissibilità di un contratto non concluso in forma scritta. La RAGIONE_SOCIALE ripropone altresì tutte le questioni assorbite (da pag. 25 a pag.29 del ricorso).
Occorre osservare, preliminarmente, che il ricorso incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE, concernente la giurisdizione, questione affrontata e dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello, va esaminato dopo l’esame del ricorso principale. Alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, come nella specie, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. 6138/2018; Cass. 24760/2022).
Passando allo scrutinio dei motivi di ricorso principale, il primo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
L’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei
limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. 5508/2018; Cass. 26627/2006). Nella specie, il motivo riporta solo stralci delle sentenze dalle quali, secondo la RAGIONE_SOCIALE, si desumerebbe l’esistenza di un valido contratto con l’RAGIONE_SOCIALE fino al 30 settembre 2008 (le pretese azionate dalla medesima in giudizio, per l’appalto di servizi di assistenza svolto, riguardano il periodo gennaio-settembre 2008). Ad ogni buon conto, e per quanto occorra, dai suddetti stralci non è dato desumere in alcun modo che tali decisioni abbiano affrontato il tema della validità di tale contratto, intercorso tra le parti, per l’appalto di servizi suindicato, non redatto in forma scritta. In definitiva e in altre parole, la RAGIONE_SOCIALE non allega compiutamente, ai sensi dell’art.366 n.6 cod. proc. civ., che la suddetta questione avesse assunto un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, trascendente quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione era stata sollevata (Cass. 24427/2022), né, in ogni caso, ciò è dato desumere dagli stralci delle sentenze riprodotti nel ricorso.
Il secondo motivo di ricorso principale è infondato.
Il Tribunale aveva rigettato la do manda dell’RAGIONE_SOCIALE, volta a far dichiarare di non essere tenuta a pagare la somma di euro 395.070,20, in aggiunta a quella di euro 395.070,20 già erogata dall’RAGIONE_SOCIALE, per l’espletamento, da parte dell’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, del
servizio di assistenza domiciliare integrata. Il primo giudice aveva accolto, invece, la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore della somma di euro 342.747,57, oltre interessi legali e rivalutazione. La Corte d’appello ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettando la domanda della RAGIONE_SOCIALE, in ragione della mancanza – per il periodo gennaio -settembre 2008 di un contratto redatto in forma scritta. La Corte di merito, sebbene abbia ritenuto inammissibile la domanda di nullità del contratto, proposta solo in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, la ha qualificata come un’eccezione rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. , a fronte dell’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere, in luogo degli interessi legali, gli interessi ex d.lgs. 192/2012, atteso che il gravame si fondava sulla validità del contratto intercorso tra le parti.
Tanto precisato, la censura non coglie nel segno.
La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello – ha affermato questa Corte – è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall’appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345 (Cass. S.U. 26243/2014). Nella medesima prospettiva, si è affermato che – anche quando non vi è in appello una domanda di nullità del contratto – il potere di rilievo officioso della nullità del contratto medesimo spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia –
trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (Cass. S.U. 7294/2017; Cass. 19251/2018; Cass. 26495/2019). Nella specie, già la domanda riconvenzionale di pagamento, proposta da COGNOME in primo grado, era fondata sul contratto, senza che il giudice di prime cure si fosse pronunciato sulla sua validità. L’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE – fondato sul contratto – ha, poi, devoluto la questione della validità al giudice di appello che, a fronte di una domanda di nullità tardiva, da parte dell’appellante principale, resistente all’appello incidentale, la ha correttamente qualificata come eccezione, rilevabile anche d’ufficio ex art. 345 c od. proc. civ..
Non sussiste, inoltre, alcuna violazione del contraddittorio, poiché la questione della nullità era stata , all’evidenza, introdotta con l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE . Neppure ricorre affatto il vizio di pronuncia oltre la domanda, perché l’effetto che voleva conseguire l’RAGIONE_SOCIALE era , per l’ appunto, quello di paralizzare la richiesta della RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere il pagamento di maggiori somme rispetto a quelle già pagate, e non oggetto del contendere,; la questione della nullità era rilevabile d’ufficio , per quanto si è detto, e l’appello principale è stato accolto, in conformità a ciò che era stato chiesto dalla parte appellante principale RAGIONE_SOCIALE.
I motivi terzo e quarto sono infondati.
La natura di ente pubblico economico acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 3, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d. lgs. n. 229 del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale ‘organismo di diritto pubblico’ e di ‘amministrazione aggiudicatrice’, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ( ratione temporis applicabile), essa sia soggetta
alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l’ulteriore conseguenza che, ove l’oggetto dell’attività negoziale dell’azienda rientri – come certamente, nella specie, l’appalto di servizi – nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all’evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, cod. civ., per violazione di norma imperativa (Cass. 24640/2016; v., per la nullità del contratto, anche Cass. S.U. 9682/2019), il che esclude a fortiori che possa essere ritenuto valido un contratto concluso per fatti concludenti (cfr. Cass. 7019/2020).
Non vi è menzione nella sentenza impugnata della questione relativa alle previsioni dell’art.7 del capitolato, che RAGIONE_SOCIALE assume ignorate e che avrebbero autorizzato la cd. ‘proroga tecnica’ (pag. 27 e seguenti del ricorso- quarto motivo). La censura sul punto è generica e difetta di autosufficienza, per non avere la ricorrente principale specificamente indicato quando, come e dove era stata allegata nel giudizio di merito la valenza interpretativa della previsione del capitolato nel senso ora invocato. Ad ogni buon conto, in maniera dirimente, la Corte d’appello ha precisato che , ai sensi dell’art.23 l.n.62/2005, che prevedeva la proroga per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti in attesa di espletamento di gare, la proroga non avrebbe potuto superare i sei mesi (pag.5 della sentenza impugnata) e che, soprattutto, l’ultima proroga del contratto, finalizzata all’espletamento della nuova gara, era stata adottata con delibera n.2762 del 28-10-2007, con validità sino al 31-12-2007 (pag. 6 della sentenza impugnata). Rispetto a tali chiare e lineari affermazioni, non si rinviene nel ricorso una critica compiuta e pertinente.
Resta assorbita dall’accertata nullità del contratto, la questione, peraltro non specificamente dedotta con motivo di ricorso, relativa
alla domanda incidentale sugli interessi ex d.lgs. 192/2012, che presuppone la validità del contratto.
7 . Dalle suesposte considerazioni consegue l’assorbimento de l ricorso incidentale condizionato dell’RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, il ricorso principale va complessivamente rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione