Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8849 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16204/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME, presso l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO L ‘ AQUILA n. 1561/2019 depositata il 01/10/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su richiesta della RAGIONE_SOCIALE, emetteva decreto n. 407/2017, con il quale ingiungeva all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’importo di euro 71.829,97, oltre interessi di mora e spese processuali, a titolo di adeguamento RAGIONE_SOCIALE tariffe RAGIONE_SOCIALE prestazioni terminali, che erano state eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2009 in favore di utenti della RAGIONE_SOCIALE; ma l’RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione, contestando le prestazioni termali eseguite e le spettanze fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre l’opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, oltre a chiedere la conferma del decreto opposto, in subordine chiedeva la condanna della controparte al pagamento della medesima somma a titolo di arricchimento ingiustificato.
Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1220/2018, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite; e, una volta esclusa l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in ordine alle prestazioni erogate nel 2009, escludeva la riconducibilità del diritto all’aggiornamento tariffario alla fattispecie di cui all’art. 2041 c.c.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1561/2019, rigettando l’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando a sua volta la RAGIONE_SOCIALE alle spese di lite.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre parte resistente ha depositato
comparsa di costituzione di nuovo Difensore e ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie conclusioni.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso quattro motivi.
2.Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia <> nella parte in cui (p. 5) la corte territoriale, rigettando il primo motivo del suo atto di appello, ha confermato il rigetto della domanda di pagamento da essa proposta in via principale.
Osserva che, se è vero che tutti i contratti della P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam e, se è vero che detto essenziale requisito risponde ad un’esigenza di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse e della collettività e del cittadino, e con remora ad ogni arbitrio, ed è, quindi, espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. posti dell’art. 97 Cost.; tuttavia, nel caso in esame, per poter pretendere le differenze tariffarie in questione, non ricorreva affatto la necessità che vi fosse stato un contratto scritto che rispondesse a tali finalità in ordine a prestazioni da tempo eseguite e pacificamente usufruite e retribuite, essendosi in presenza d’una fattispecie del tutto atipica e di natura non negoziale, derivante non già dall’incontro della volontà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con quella della RAGIONE_SOCIALE, bensì direttamente dalla ‘Intesa’ e dal conseguente Accordo raggiunti in seno alla competente RAGIONE_SOCIALE, di talché il diritto a quelle ‘differenze tariffarie’ era da ricollegare senz’altro, in tesi difensiva, al solo dato oggettivo RAGIONE_SOCIALE prestazioni termali eseguite.
Aggiunge che, nel caso in cui si escludesse il pagamento per soli motivi formali, si consentirebbe all’RAGIONE_SOCIALE di appropriarsi indebitamente di tale somma (che è stata pacificamente incassata) e di distrarla dalla specifica finalità cui era diretta: e ciò proprio in dispregio di quei medesimi principi d’imparzialità e di buon andamento di essa RAGIONE_SOCIALE
In definitiva, secondo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta a pagarle le differenze tariffarie, che aveva richiesto in monitorio sulla sola base del dato obiettivo RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite in virtù e forza della ‘Intesa’ in base alla quale lo Stato le aveva finanziate.
Osserva che detta ‘Intesa’, benché non fosse stata seguita dalla formalizzazione di <>, tuttavia <>: sicché essa stessa costituiva la fonte, autonoma e sufficiente, del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo non è fondato.
Secondo parte ricorrente, le differenze tariffarie sarebbero state escluse in base all’intesa ed al conseguente accordo perfezionatosi mediante comportamento concludente.
Senonché nulla può essere preteso dalla RAGIONE_SOCIALE in esecuzione di un accordo negoziale privo di forma scritta.
Occorre qui ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27910/2018; n. 19410/2016; n. 21477/2013; n. 1606/2007; n. 22537/2007; n. 17646/2002; n. 13039/1999) i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo d’identificare con precisione il contenuto del programma
negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell’assoggettamento al controllo dell’autorità tutoria.
Nel solco di tale orientamento è stato anche precisato (cfr. Cass. n. 22994/2015 e n. 12323/2005) che non è ammissibile il perfezionamento dell’accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi.
D’altronde l’Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 323/2000 (sull’accordo tra le RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni termali per il biennio 2008-2009) è stata sì recepita dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che mediante Commissario ad acta ha confermato per tale servizio il budget complessivo di euro 3 milioni), ma non è stata integrata da alcun rapporto negoziale tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, detta Intesa in alcun modo poteva sostituire l’assenza di contratto.
In definitiva, occorre qui ribadire il principio di diritto (affermato ad es. da Cass. n. 8539/2011) per cui il requisito di forma scritta è richiesto non soltanto per la conclusione del contratto, ma anche per le eventuali modificazioni successive, le quali devono rivestire, a pena di nullità, la medesima forma del contratto originario, non potendo essere introdotte in via di mero fatto (mediante l’adozione di contenuti e pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché protrattisi nel tempo e rispondenti ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva) o – comunque – mediante comportamenti concludenti, venendo altrimenti eluso il suddetto vincolo di forma.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale ha
condiviso la decisione del primo giudice anche in ordine al rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., che aveva proposto in via subordinata.
Sostiene sostanzialmente che dovrebbe essere rivisto il principio affermato da Cass. n. 19886/2015, secondo il quale, in tema di arricchimento senza giusta causa in danno di un’altra persona, la correlativa diminuzione patrimoniale, di cui la persona danneggiata ha diritto di essere indennizzata, comprenderebbe soltanto il danno emergente (cioè la perdita patrimoniale) e non anche il lucro cessante (cioè il mancato guadagno che essa RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto trarre dall’instaurazione di una valida regolazione contrattuale), con il solo ed unico limite, quanto all’ammontare di quest’ultimo, dell’arricchimento senza giusta causa.
Sottolinea che nel caso concreto l’arricchimento senza una giusta causa e la diminuzione patrimoniale sono entrambi costituiti dalle stesse ‘differenze tariffarie’, che erano state assegnate dallo Stato alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE per essere corrisposte alla RAGIONE_SOCIALE e che sono state percepite dalla RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che non rileva, ai fini dell’esame dell’odierno ricorso, l’approfondimento RAGIONE_SOCIALE ricadute della recente pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte in tema di azione di ingiustificato arricchimento (Cass. Sez. U. 05/12/2023, n. 33954), soprattutto quanto alla sua inammissibilità in ipotesi di nullità della pretesa contrattuale dedotta, deve concludersi che il motivo non è fondato.
I criteri con i quali deve essere calcolato l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’art. 2041 c.c., ha per anni dato àdito a contrasti giurisprudenziali.
Per dirimere tali contrasti, in fattispecie antecedente alla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con la sentenza n. 23385/2008, hanno affermato che <>.
In definitiva, secondo le Sezioni Unite, dal calcolo dell’indennità richiesta per la ‘diminuzione patrimoniale’ subita dall’esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido va escluso quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.
Ora, il ricorso non offre adeguati elementi per superare l’orientamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, sostanzialmente consolidato ed al quale la Corte intende qui dare continuità, ribadendo che, in assenza di un contratto, l’indebito arricchimento (e l’indennità ad esso collegata) va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell’erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni e non, invece, nella misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa parte avrebbe potuto trarre da un rapporto negoziale fondantesi su un contratto valido ed efficace. In altri termini, l’indennizzo dovuto all’impoverito, ai sensi dell’art. 2041 c.c., non può comprendere il lucro che questi avrebbe realizzato se il contratto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE fosse stato valido ed efficace.
4. Con il terzo motivo, articolato in via subordinata, per l’ipotesi in cui si ritenga che la diminuzione patrimoniale da indennizzare sia costituita dal solo danno emergente, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia <> nella parte in cui i giudici di merito hanno posto a suo carico l’onere di provare che le differenze tariffarie costituiscono una forma di danno emergente da indennizzare.
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere onere dell’RAGIONE_SOCIALE opponente provare che le differenze tariffarie non costituivano danno emergente da indennizzare. Ciò in quanto nel caso di specie erano risultati oggettivamente provati nella precisa entità (pari per ambedue alle differenze tariffarie) sia l’arricchimento senza una giusta causa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a danno di essa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sia la sua correlativa diminuzione patrimoniale.
In estremo subordine rileva che, anche a voler ritenere non esattamente determinate nella loro entità le perdite patrimoniali accertate, la corte territoriale avrebbe dovuto provvedere, ex art. 1226 c.c., ad una loro liquidazione equitativa.
Il motivo è inammissibile.
Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso o il semplice motivo che non presenta l’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta individuazione RAGIONE_SOCIALE questioni da risolvere.
Privo di detta autonomia è il motivo in esame nel quale la parte ricorrente sostiene che non era suo onere provare che le differenze tariffarie costituiscono un danno emergente, come invece affermato nella sentenza impugnata, essendo invece onere dell’RAGIONE_SOCIALE opponente dimostrare che dette differenze non costituivano danno emergente; tuttavia, una volta ricondotto l’indennizzo suscettibile, in astratto, di riconoscimento al solo danno emergente, è principio
generale che incomba al danneggiato l’onere di fornire la prova della sussistenza e della consistenza di questo.
Poiché, come era avvenuto nel giudizio di appello (cfr. sentenza impugnata p. 6), parte ricorrente non allega, non specifica e non dimostra che una parte della maggiorazione tariffaria andava a coprire costi non coperti dalle tariffe precedentemente in vigore, sicche è inammissibile la doglianza concernente il rigetto della richiesta di individuazione, evidentemente ufficiosa o perfino con onere a carico di controparte, del danno emergente e di sua liquidazione equitativa.
5. Con il quarto motivo la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il suo secondo motivo di appello, non ha compensate le spese di giudizio relative ad entrambi i gradi; nonché violazione e falsa applicazione <>, nella parte in cui la corte territoriale ha reso una motivazione apparente ed ha comunque omesso di considerare che la soccombenza era stata reciproca, in quanto il primo motivo di opposizione al decreto ingiuntivo (imperniato sull’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato) era stato rigettato.
Il motivo non è fondato.
Parte ricorrente erroneamente evoca la nozione di soccombenza reciproca.
Invero, come questa Corte ha avuto modo di precisare (Cass. n. 21684/2013), <>.
E, più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 32061/2022, hanno precisato che: <>.
Orbene, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE è risultata soccombente proprio nel merito in relazione ad entrambe le domande spiegate: sia quella contrattuale, che aveva esperita in via monitoria, sia quella di arricchimento senza causa, che aveva esperito nell’ambito del giudizio di opposizione, a nulla rilevando che l’eccezione preliminare di prescrizione, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, sia stata respinta.
Occorre qui ribadire che, in tema di regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, la parte che, per quanto vittoriosa su una eccezione preliminare, sia stata integralmente soccombente nel merito, legittimamente va condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024, nella camera di consiglio