Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
Oggetto: nomina
dirigenti RAGIONE_SOCIALE
Sicilia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16820/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso;
-ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonché
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e
difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo n. 1001/2018 pubblicata il 23 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2404/2016 il Tribunale di Palermo, premesso che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano partecipato al concorso per 347 dirigenti tecnici e che si erano collocati in posizione utile per essere assunti quali dirigenti tecnici architetti, ha dichiarato che essi avevano diritto a essere assunti presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Cult urali e dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 26 novembre 2010, con inquadramento nella categoria D del personale non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia, posizione economica D1, con condanna RAGIONE_SOCIALE P.A. a risarcire il danno.
Il menzionato RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello principale.
I lavoratori hanno proposto appello incidentale per differenti ragioni.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1001/2018, ha accolto l’appello principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, limitatamente all’inquadramento e all’entità del risarcimento del danno, quelli, incidentali, dei lavoratori.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso e hanno presentato ricorso incidentale con cinque motivi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo parte ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001, RAGIONE_SOCIALE Tabella A allegata all’Accordo Quadro del 28 febbraio 2001 recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001, dell’art. 19, comma 3, del Contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di Lavoro del RAGIONE_SOCIALE 2002/2005, del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali 1998/2001.
Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile il CCNL 1998/2001 del RAGIONE_SOCIALE, nella parte in cui stabilisce che per i profili professionali già ascritti alla 8^ qualifica funzionale ex DPR 347/1983 il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.
In particolare, deduce che l’art. 14 dell’Ordinamento professionale del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001) rimanderebbe alla elencazione di cui al CCNL del comparto Regioni-autonomie locali 1998/2001 soltanto per la integrazione RAGIONE_SOCIALE declaratoria dei «profili professionali» di cui alla tabella A
allegata all’accordo del 28 febbraio 2001 (recepito con D.P.Reg. n. 9 del 2001) e non anche per gli aspetti retributivi.
Inoltre, il detto rinvio avrebbe potuto essere compiuto esclusivamente nei limiti RAGIONE_SOCIALE compatibilità («in quanto compatibili»). Peraltro, nella fattispecie di causa, la compatibilità del CCNL 1998/2001 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata esclusa dal Contratto collettivo del comparto non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia 2002/2005 che – all’art. 19, comma 3 – avrebbe affermato che per tutte le categorie «è previsto un unico accesso dall’esterno nella posizione iniziale» (nel caso in esame, D1).
La censura è inammissibile.
Come già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. L, n. 21197 del 2 ottobre 2020; Cass., Sez. L, n. 4880 del 1° marzo 2018; Cass., Sez. L, n. 2701 del 5 febbraio 2018; Cass., Sez. L, n. 2491 del 1° febbraio 2018; Cass., Sez. L, n. 2457 del 31 gennaio 2018 in relazione a vicende sovrapponibili a quella qui in discussione, nelle quali è stata parimenti dichiarata la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura di violazione del CCRL 2002/2005 e RAGIONE_SOCIALE tabella A allegata al D.P.Reg. n. 9 del 2001) – il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del detto d.lgs., è norma di stretta interpretazione, sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali, ivi non contemplati (Cass., Sez. L, n. 7671 del 18 aprile 2016).
L’interpretazione di tali contratti, infatti, spetta al giudice di merito e il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti entro cui oggi sono rilevanti in sede di legittimità, ovvero per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3.
Nessuna delle ipotesi che consentono il sindacato di legittimità sulla disciplina RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva non-nazionale è ravvisabile, però, nell’odierno ricorso.
Del resto, parte ricorrente principale neppure provvede alla trascrizione del testo degli accordi sindacali sulla classificazione del personale recepiti con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del contratto collettivo integrativo RAGIONE_SOCIALE, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
Analoghe considerazioni valgono quanto alla deduzione del vizio di violazione del D.P.Reg. n. 9 del 2001 e del D.P.Reg. n. 10 del 2001.
Con il secondo motivo parte ricorrente principale lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., in relazione alle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel modificare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva quantificato il danno nella misura del 50% RAGIONE_SOCIALE retribuzione tabellare in assenza di uno specifico motivo di appello incidentale sul punto.
La censura è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la PRAGIONE_SOCIALE. prodotto atto di transazione con i controricorrentiricorrenti incidentali difesi dall’AVV_NOTAIO, con i quali è stata raggiunta un’intesa integrale.
Con il terzo motivo la P.A. ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. perché la corte territoriale avrebbe liquidato il danno in misura pari all’intera retribuzione di riferimento senza alcuna ragione.
La censura è inammissibile, venendo in rilievo una quantificazione in via equitativa del risarcimento avvenuta con una motivazione che individua uno specifico parametro (la retribuzione dovuta) che non è
stato contestato in quanto tale, atteso che la P.A. si è limitata a dedurre semplicemente l’eccessività RAGIONE_SOCIALE somma riconosciuta .
Peraltro, si osserva che tale quantificazione è stata effettuata in seguito al riconoscimento ai lavoratori RAGIONE_SOCIALE fascia economica D3, che era stato impugnato con il primo motivo del ricorso principale, il quale è stato dichiarato inammissibile.
Deve essere ora valutato il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Questo deve essere dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto il ricorso principale è inammissibile, atteso che la sentenza gravata è stata depositata il 23 novembre 2018 e il ricorso incidentale è stato notificato il 1° luglio 2019.
Tale esito comporta la non accoglibilità dell’istanza , proposta dai ricorrenti incidentali qui considerati, di rinvio RAGIONE_SOCIALE presente causa alla pubblica udienza.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non deve essere esaminato, stante la sua natura condizionata all’accoglimento del ricorso principale .
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è dichiarato inefficace.
Il ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non deve essere esaminato, stante la sua natura condizionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. fra la RAGIONE_SOCIALE. e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le spese di lite sono compensate fra la P.A. e gli altri controricorrenti in ragione dell’accordo intervenuto fra questi ultimi e la stessa P.A.
Si attesta che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE P.A. ricorrente principale, in quanto soggetto ammesso al beneficio RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
condanna parte ricorrente principale a rifondere le spese di lite in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
compensa le spese di lite fra la RAGIONE_SOCIALE. e gli altri controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione