Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9588 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19045/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
EMAIL
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE TROINA, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANIA n. 2163/2020 depositata il 28/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
R.G. 19045/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 1°/3/2024
C.C. 14/4/2022
CONTRATTI AGRARI.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritenuto che, con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Catania, i germani NOME e NOME COGNOME convennero in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, affinché venisse accertato il loro status di affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto del 14 maggio 2012 e che essi erano affittuari dei lotti concessi in affitto con il contratto dell’11 maggio 2015;
che gli attori chiesero, di conseguenza, che fosse condannata l’RAGIONE_SOCIALE convenuta allo svincolo di tutte le particelle che costituivano i lotti oggetto dei contratti sopra individuati, in modo da consentire agli attori la piena e regolare formazione del loro fascicolo aziendale e così proseguire gli impegni assunti per le misure agroambientali ed anche per la presentazione della domanda unica;
che si costituì in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE convenuta, chiedendo il rigetto della domanda;
che il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese di lite;
che la sentenza è stata impugnata dalle parti soccombenti e la Corte d’appello di Catania, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 28 dicembre 2020, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorso NOME e NOME COGNOME, con unico atto affidato a cinque motivi;
che resiste l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
che le parti hanno depositato memorie.
Considerato che i motivi di ricorso pongono questioni complesse e rilevanti, caratterizzate anche dalla novità, per cui si ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza