Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1749 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 3388/21 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) Comune di Fermo , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona 30 ottobre 2020 n. 1136; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Il Comune di Fermo è proprietario di un fondo agricolo, concesso in affitto a NOME COGNOME.
Nel 2018 il Comune intimò sfratto per morosità all’affittuaria. Il Tribunale di Fermo, Sezione Specializzata Agraria, convalidò lo sfratto.
NOME COGNOME propose opposizione alla convalida, formulando una tesi così riassumibile:
Oggetto: contratti agrari mancata assistenza delle OO.SS. nella fase delle trattative -rilevanza -esclusioni.
-) il Comune le aveva offerto la stipula di un nuovo contratto di affitto, ma a condizioni derogatrici in peius rispetto alle previsioni della legge n. 203/82;
-) la proposta fu accettata, ma a condizioni diverse da quelle offerte dal Comune;
-) tale difformità non aveva impedito la conclusione del contratto, perché le suddette condizioni, unilateralmente predisposte senza l’intervento delle RAGIONE_SOCIALE sindacali di RAGIONE_SOCIALE, dovevano ritenersi nulle e sostituite ope legis dalle previsioni della l. 203/82.
Con sentenza 29.7.2019 n. 478 il Tribunale di Fermo, Sezione Specializzata A graria, rigettò l’opposizione ed accolse la domanda di rilascio formulata dal Comune.
Il Tribunale ritenne che il nuovo contratto che il Comune intendeva stipulare, e che fu offerto anche a NOME COGNOME, non era un affitto agrario ma una ‘ convenzione per la gestione del fondo ‘; NOME COGNOME, pertanto, non aveva alcun diritto di prelazione di fonte legale.
3.1. Il Tribunale rigettò tuttavia anche la domanda, formulata dal Comune, di condanna di NOME al risarcimento del danno da occupazione sine titulo . Ritenne il Tribunale, a questo riguardo, che il Comune di Fermo aveva indotto in errore NOME ‘ mediante un comportamento contraddittorio e di non univoca interpretazione, inviando un’offerta di prelazione (…) che (…) era in realtà una vera e propria procedura di ricerca di soggetti per la stipula di un nuovo (e assolutamente diverso) rapporto di convenzione per la gestione dei fondi ‘ .
La sentenza fu appellata in via principale da NOME COGNOME, ed in via incidentale dal Comune di Fermo.
Con sentenza 30 ottobre 2020 n. 1136 la Corte d’appello d’Ancona, Sezione Specializzata Agraria, rigettò l’appello principale (correggendo però la motivazione) ed accolse quello incidentale.
La Corte d’appello ritenne che:
-) il contratto che il Comune di Fermo propose a NOME COGNOME di stipulare era un contratto agrario tipico, e non una ‘ convenzione per la gestione dei fondi ‘ , come ritenuto dal Tribunale;
-) tuttavia correttamente il Tribunale aveva escluso che NOME COGNOME avesse validamente esercitato il diritto di prelazione;
-) quest’ultima, infatti, aveva accettato di stipulare il nuovo contratto a condizioni diverse da quelle proposte dal Comune;
-) infondata era l’allegazione dell’appellante principale, secondo cui le clausole contrattuali contenute nella proposta, in quanto non concordate con l’intervento delle RAGIONE_SOCIALE sindacali di RAGIONE_SOCIALE, dovevano ritenersi nulle e sostituite ope legis dalle previsioni della legge 203 del 1982;
-) l’articolo 45 della legge 203 del 1982, infatti, ‘ limita la partecipazione delle RAGIONE_SOCIALE sindacali di RAGIONE_SOCIALE alla sola fase finale della stipula del contratto virgola non richiedendo invece, come necessaria detta assistenza, nella fase di predisposizione delle condizioni contrattuali ‘ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione in via principale da NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
Il Comune di Fermo ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 45 e 58 della legge 203 del 1982. Torna a sostenere anche in questa sede che la proposta di contratto formulata dal Comune conteneva patti in deroga rispetto alle previsioni della legge 203 del 1982; che tali patti ( rectius , proposte di patti) non erano state concordate con l’intervento delle RAGIONE_SOCIALE sindacali di RAGIONE_SOCIALE; che di conseguenza legittimamente aveva risposto al Comune di voler accettare la proposta ma alle condizioni di legge, non a quelle offerte dal comune; che tale accettazione aveva determinato la conclusione del contratto.
1.1. La ricorrente ha formulato istanza affinché la questione posta dal primo motivo di ricorso sia discussa in pubblica udienza, e non in camera di consiglio.
La richiesta non merita di essere accolta, a causa da un lato della manifesta infondatezza del motivo di ricorso, dall’altro dalla circostanza che questa Corte ha già dato risposta alla questione di diritto sollevata dalla ricorrente, come si dirà tra breve.
1.2. Nel merito, il motivo è manifestamente infondato.
Una accettazione difforme dalla proposta contrattuale impedisce la conclusione del contratto.
Nulla rileva che la proposta contenesse clausole (in tesi) nulle per contrarietà alla legge: l’oblato anche in questo caso se vuole beneficiare del contratto deve accettare la proposta, salvo far valere l’azione o l’eccezione di nullità dopo la stipula.
L’accettazione non conforme alla proposta , per contro, impedisce la formazione del contratto; e se nessun contratto si è perfezionato, è vano pretendere la sostituzione automatica di clausole di cui all’art. 1339 c.c..
1.3. Con specifico riferimento al problema dell’assistenza delle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella stipula di contratti agrari, questa Corte ha già stabilito che ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, ‘ non è necessario che l’assistenza operi sin dalla fase preliminare delle trattative, potendo i rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE assistere le parti anche soltanto nella fase di sottoscrizione dell’accordo ‘ (Sez. 3, Sentenza n. 18055 del 26/11/2003, Rv. 568485 – 01).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna NOME COGNOME alla rifusione in favore del Comune di Fermo delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della